Il Negozio Giuridico in Generale: differenze tra le versioni

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** Sull'Identità o sulle Qualità Determinanti della Persona: soltanto, cioè quando dette qualità abbiano un Rilievo Essenziale. L' ''Error Personae'', e l' ''Error Qualitatis Redundans in Errorem Personae'' (per usare una frase del vecchio ''Codex Iuris Canonici'') sono naturalmente più importanti nei Negozi di Diritto Familiare. Si è allargato però anche ai Negozi di natura Fondamentalmente Patrimoniale quando risulti che il Soggetto è addivenuto al Contratto ''Unicamente'' per l'Errore sulla Persona dell'Altro Contraente (''Intuitu Personae'').
Nei casi non segnalati l'Errore non può determinare l'Annullabilità neppure quando ha influito direttamente sulla Determinazione della Volontà. E', quindi, irrillevante l'Errore sul Motivo Impulsivo dell'Atto. L' '''Errore sui Motivi''' diventa però rillevante nei casi di Liberalità quando il Motivo (di fatto o di diritto) è Espresso e Unico e risulta cioè dall'atto e sia il solo che indotto il Disponente a compiere la Liberalità.
* '''Errore di Diritto:''' Consiste nella Falsa Conoscenza o Ignoranza della Nroam che ha determinato la Volontà del Soggetto. Esso non può mai essere invocato per sottrarsi al Comando della Legge. Esso è essenazila sempre quando verte su un Elemento o una Circostanza che è stata la Ragione Unica o almeno Principale che ha indotto a compiere quel Negozio al soggetto (art. 1429 c.c.). Alcuni Istituti non sono annullabili per Errore sull'Esisteza o sul Significato di una Norma (il Matrimonio art. 122 c.c., l'Accettazione dell'Eredità art. 483 c.c., la Transazione art. 1969 c.c., e la Confessione art. 2732 c.c.).
Per quanto riguarda il Secondo Requisito della Riconoscibilità ai sensi dell'art. 1431 c.c. l'Errore è Riconoscibile quando, in relazione al Contenuto, alle Circostanze del Contratto o alla Qualità dei Contraenti, una Persona di Normale Diligenza avrebbbe potuto Rilevarlo. Il Requisito della Riconoscibilità rientra nel più Generale Criterio di Protezione dell'Affidamento e cioè che si bisogna tutelare la parte caduta in Errore ma bisogna tutelare anche l'altro contraente se in Buona Fede.
Queste Disposizioni sono dettate da un Criterio di Opportunità e di Praticità. E' da segnalare comunque che l'altra parte potrà sempre proporre, per evitare l'Annullamento, di eseguire il contratto come voluto senza Errore ('''Mantenimento del Contratto Rettificato''' ex art. 1432 c.c.).
L' '''Errore di Calcolo''' non produce l'Annullabilità del Negozio ma l'Indicazione andrà Corretta (art. 1430 c.c.).
E' Irrillevante, solidamente, l' '''Errore di Valore''', pur avendo spesso esso un rilievo determinante sulla Volontà.
 
La '''Violenza''' che rileva come Vizio del Volere è la '''''Vis Compulsiva''''' o '''''Vis Animo Illata''''' cioè la '''Violenza Morale''' consiste nella Minaccia che induce a volere per Timore. In questo caso si forma una Volontè Non Libera e pertanto Difettosa. In presenza di alcuni Presupposti la Violenza è Causa di Annullabilità come Vizio del Volere. Innanzitutto non è rillevante il '''Timore Riverenzaile''' che una Persona incute ad un'altra per l'Età, Fama o Relazione Personale, anche se talvolta questo timore influenza la Determinazione della Volontà (art. 1437 c.c.). Per aversi Violenza ci vuole un Soggetto Attivo che eserciti la Minaccia a uno Scopo Preciso. La Minaccia deve essere di tale Gravità di far Temere per sé o per i propri Beni un Male Ingiusto e Notevole. Il Male Ingiusto è una Ingiustiza che solitamente si ritrova nel Mezzo scelto per la Minaccia (''Contra Ius'': Minaccia di Illecita Lesione). Non è tale la '''Minaccia di far Valere un Diritto''' la quale lo può diventare però se sia Diretta a conseguire Vantaggi Ingiusti ('''Ingiustiza nel Fine''': art. 1438 c.c.). Il Male Notevole è un male la cui Gravità è concepita dalla Legge in base ad un Duplice Criteri: il Primo è dato dal Danno Minacciato alle Cose o alle Persone (Elemento Oggettivo) e l'Altro dalla Valutazione che ne fa la Persona che subisce la Violenza (Elemento Soggettivo). Il Male Minacciato è Rillevante quando è Diretto contro la Persona che si vuole Costringere o contro i suoi Beni, oppure contro il Coniuge, in Ascendente o un Discendente e i loro Beni; con Tali Persone, infatti, si presume un Forte Vincolo di Affetto o di Interesse. Se la Violenza è Rivolta contro Altre Persone (ad es. un Collaterale), il Giudice valuterà le Circostanze del Caso (art. 1436 c.c.).