L'Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese Insolventi: differenze tra le versioni
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{{risorsa|tipo=lezione|materia1=Diritto fallimentare}}
L<nowiki>'</nowiki>'''amministrazione straordinaria''' delle grandi imprese in stato di [[w:insolvenza|insolvenza]] è una [[w:procedura|procedura]] concorsuale, disciplinata dal D. Lgs. 270/99.
Essa ha una finalità ''conservativa'' del patrimonio dell'[[impresa]], al contrario delle altre procedure concorsuali (il [[fallimento]] e la [[w:liquidazione coatta amministrativa|liquidazione coatta amministrativa]]), che hanno invece finalità ''liquidativa''.
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Presupposto soggettivo:
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Sono dunque esclusi gli imprenditori non commerciali, i piccoli imprenditori e gli enti pubblici, ex art. 1 l.f.
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Presupposti oggettivi: le imprese commerciali
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Se concorrono tali presupposti, il tribunale, invece che dichiarare con sentenza il [[w:fallimento|fallimento]], deve pronunciare una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.
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Il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'impresa; egli deve scegliere una delle seguenti strategie di risanamento:
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e deve, dopo l'autorizzazione dal Ministero delle Attività Produttive, attuarlo.
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La procedura di amministrazione straordinaria cessa nei seguenti casi, in cui il tribunale ne dispone con decreto la conversione in fallimento:
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==== Chiusura della procedura ====
Riga 79:
La procedura di amministrazione straordinaria si chiude:
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Se è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, la procedura di amministrazione straordinaria si chiude altresì:
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[[Categoria:Diritto fallimentare|Amministrazione straordinaria]]
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