La Bancarotta: differenze tra le versioni

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La '''Bancarotta''' è un [[w:reato|reato]] connesso con il [[w:fallimento (diritto)|fallimento]]; essa può essere ''semplice'' (cagionata da imprudenza) o ''fraudolenta'' ([[w:frode alla legge|frode]] diretta ad aggravare l'[[w:insolvenza|insolvenza]] e a violare le legittime [[w:aspettativa|aspettative]] dei creditori)
 
== Attività tipica ==
 
La bancarotta è un tipico [[w:reato|reato]] fallimentare. I connotati della bancarotta sono riconducibili nel complesso ad una [[w:attività|attività]] di dissimulazione delle proprie disponibilità economiche reali, oppure ad una attività di destabilizzazione del proprio patrimonio, diretta a realizzare una [[w:insolvenza|insolvenza]], anche apparente, nei confronti dei creditori. L'esistenza di una [[w:sentenza|sentenza]] dichiarativa di [[w:fallimento (diritto)|fallimento]] è però necessaria perché si possano configurare dei reati fallimentari.</br>
 
== Riferimenti normativi ==
 
Per comprendere compiutamente la bancarotta, prevista da una [[w:norma (diritto)|norma]] assai risalente nel tempo (Regio Decreto -R.D.- del 16 marzo] 1942, n. 267, art. 216 e ss.), occorre allora soffermarsi prima sul concetto di [[w:fallimento (diritto)|fallimento]].</br>
Il fallimento è definito come una [[w:procedura concorsuale|procedura concorsuale]] (che prevede cioè il concorso di tutti i creditori in posizione di [[w:par condicio creditorum|parità]], salvo cause di prelazione quali possono essere [[w:pegno|pegno]] o ipoteca rivolta alla realizzazione coattiva delle pretese creditorie che l'[[w:imprenditore|imprenditore]] commerciale non riesce più a soddisfare per il suo stato di insolvenza.
 
== Il soggetto fallito ==
 
In [[Italia]] può essere dichiarato fallito soltanto un imprenditore, a differenza di altri Stati, quali ad esempio gli [[w:Stati Uniti d'America|USA]], dove è consentito a chiunque dichiarare fallimento personale.</br>
Il fallimento discende sempre da una sentenza dichiarativa ad opera del Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale, ed ha due funzioni: accertare l'insolvenza dell'imprenditore e fare in modo che le pretese dei creditori abbiano una adeguata tutela nonostante la criticità della situazione economica del debitore.</br>
 
== Il curatore fallimentare ==
 
Non a caso la sentenza dichiarativa di fallimento contiene anche la nomina del cosiddetto [[w:fallimento (diritto)|curatore]]. Il curatore è incaricato dal Tribunale di amministrare il [[w:patrimonio|patrimonio]] fallimentare: in sostanza egli procede alla liquidazione, ossia alla vendita, del patrimonio fallimentare, onde ripartire tra i creditori l'attivo residuo. Il curatore svolge i suoi compiti sotto il controllo del giudice delegato e di un comitato dei creditori.
 
== Sottrazione dei beni del fallito ==
 
La necessità di un curatore, ''super partes'', lascia intuire il pericolo cui è sottoposto il patrimonio del fallito: infatti è reale il rischio che l'imprenditore insolvente sottragga, anche in modo fraudolento, una quota o la totalità dei [[w:bene (diritto)|beni]] che residuano all'interno del patrimonio fallimentare destinato alla soddisfazione dei creditori, per mantenerne la [[w:proprietà (diritto)|proprietà]] o la disponibilità.
 
Questo rischio può però concretizzarsi anche precedentemente alla sentenza di fallimento, che è elemento costitutivo del reato, secondo la prevalente [[giurisprudenza]]. La bancarotta si può definire allora come una distrazione, che può essere dolosa o colposa, di tutti o parte dei [[w:bene diritto)|beni]] del patrimonio, con ovvio pregiudizio delle ragioni dei creditori che rischiano di non riscuotere quanto loro dovuto. I [[w:reato|reati]] di bancarotta si perfezionano comunque all'atto della pronuncia della sentenza, sebbene la condotta commissiva od omissiva si sia esaurita anteriormente.
 
== Concorso di reati ==
 
Il reato di bancarotta è sempre unico, anche ove concorrano più condotte delittuose tra quelle previste dalla legge, come ad esempio la falsificazione di [[w:libro contabile|libri contabili]] precedente al fallimento, seguita da un occultamento dei [[w:bene (diritto)|beni]] durante il [[w:fallimento (diritto)|fallimento]], con l'ovvio proposito di sottrarli alla procedura di liquidazione avviata dal curatore (quindi i beni vengono sottratti alla vendita e restano nella sfera del fallito, anziché concorrere al pagamento dei debiti).</br>
 
== Classificazione della bancarotta ==
Esistono due tipi di bancarotta, a seconda dell'elemento soggettivo-psicologico che le caratterizza:
#la bancarotta fraudolenta, art. 216 R.D. 267/1942 richiede il [[w:dolo (diritto)|dolo]] (inteso come coscienza e volontà di commettere il delitto),
#la bancarotta semplice, art. 217 R.D. 267/1942 prevede la [[w:colpa (diritto)|colpa]] (intesa come imprudenza, negligenza, imperizia).
 
Esistono due tipi di bancarotta, a seconda dell'elemento soggettivo-psicologico che le caratterizza:
 
#la La bancarotta fraudolenta, art. 216 R.D. 267/1942 richiede il [[w:dolo (diritto)|dolo]] (inteso come coscienza e volontà di commettere il delitto),
#la La bancarotta semplice, art. 217 R.D. 267/1942 prevede la [[w:colpa (diritto)|colpa]] (intesa come imprudenza, negligenza, imperizia).
 
== Bancarotta fraudolenta ==
 
==Bancarotta fraudolenta==
È prevista dall'art 216 RD 267/1942; di questo reato è chiamato a rispondere l'imprenditore fallito che abbia [[w:dolo (diritto)|dolosamente]]:
 
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Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale in composizione collegiale. Sono applicabili le [[w:misure cautelari personali]]; l'arresto in [[flagranza]] è sempre facoltativo; il fermo è consentito per le prime tre ipotesi.
 
== Bancarotta semplice ==
 
È prevista dall'art. 217 RD 267/1942; risponde di tale reato l'impreditore fallito che abbia [[w:colpa (diritto)|colposamente]]:
 
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La condanna importa la pena dell'inabilitazione all'esercizio dell'impresa e ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi altra impresa fino a 2 anni.
 
== Altre definizioni di bancarotta ==
 
Vi sono ulteriori definizioni di bancarotta che meritano attenzioni e specificano le previsioni dei due citati articoli:
 
* BANCAROTTA DOCUMENTALE: si verifica quando l'imprenditore]abbia distrutto, sottratto o falsificato in tutto o in parte le [[w:libro contabile|scritture contabili]] per recar danno ai creditori. Questa condotta impedisce di ricostruire il reale andamento dell'impresa, con pregiudizio dei creditori che saranno nell'impossibilità di individuare o accertare eventuali attività su cui soddisfare le proprie pretese.
 
* BANCAROTTA c.d. IMPROPRIA: si verifica quando i fatti descritti dagli artt. 216-217 della legge fallimentare (il citato Regio Decreto) sono compiuti da soggetti diversi dall'imprenditore, quali ad esempio amministratori, direttori generali, [[w:collegio sindacale|sindaci]] o liquidatori di [[w:società (diritto)|società]] dichiarate fallite.
 
* BANCAROTTA POSTFALLIMENTARE: si verifica quando l'imprenditore fallito sottrae alla massa attiva destinata alla liquidazione, dei beni che gli pervengano in ragione della propria attività. Questa specifica fattispecie di reato è configurata solo se l'entità di quanto viene sottratto al [[patrimonio]] fallimentare da parte del fallito supera ciò che è quantificato dal giudice (nella sentenza dichiarativa) come necessario per le esigenze di mantenimento della famiglia.
 
* BANCAROTTA PREFERENZIALE: lede principalmente la ''"par condicio creditorum"'', ossia proprio quella particolare forma concorsuale che il fallimento prevede a garanzia della totalità dei creditori. È prevista dall'art 216, comma terzo della l.fallimentare e si verifica quando l'imprenditore, prima o dopo la dichiarazione di insolvenza, agevoli un creditore con pregiudizio rispetto ad altri. L'atto deve rivelarsi di favore per uno e di danno e gli altri. Non si verifica ad esempio se il fatto è funzionale ad altri scopi: si pensi al pagamento di un creditore effettuato dall'imprenditore con il preciso scopo di farlo desistere dal richiedere dichiarazione di fallimento nei suoi confronti.
 
[[Categoria:Diritto fallimentare|Penale]]