La Bancarotta: differenze tra le versioni

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==Attività tipica==
La bancarotta è un tipico [[w:reato|reato]] fallimentare. I connotati della bancarotta sono riconducibili nel complesso ad una [[w:attività|attività]] di dis[[simulazione]]dissimulazione delle proprie disponibilità economiche reali, oppure ad una attività di destabilizzazione del proprio [[patrimonio]], diretta a realizzare una [[w:insolvenza|insolvenza]], anche apparente, nei confronti dei creditori. L'esistenza di una [[w:sentenza|sentenza]] dichiarativa di [[w:fallimento (diritto)|fallimento]] è però necessaria perché si possano configurare dei reati fallimentari.</br>
 
==Riferimenti normativi==
Per comprendere compiutamente la bancarotta, prevista da una [[w:norma (diritto)|norma]] assai risalente nel tempo (Regio Decreto -R.D.- del [[16 marzo]] [[w:1942|1942]], n. 267, art. 216 e ss.), occorre allora soffermarsi prima sul concetto di [[w:fallimento (diritto)|fallimento]].</br>
Il fallimento è definito come una [[w:procedura concorsuale|procedura concorsuale]] (che prevede cioè il concorso di tutti i creditori in posizione di [[w:par condicio creditorum|parità]], salvo cause di [[prelazione]] quali possono essere [[w:pegno|pegno]] o [[ipoteca]]) rivolta alla realizzazione coattiva delle pretese creditorie che l'[[w:imprenditore|imprenditore]] commerciale non riesce più a soddisfare per il suo stato di [[insolvenza]].
==Il soggetto fallito==
In [[Italia]] può essere dichiarato fallito soltanto un imprenditore, a differenza di altri Stati, quali ad esempio gli [[w:Stati Uniti d'America|USA]], dove è consentito a chiunque dichiarare fallimento personale.</br>
Il fallimento discende sempre da una [[sentenza]] dichiarativa ad opera del [[Tribunale]] del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale, ed ha due funzioni: accertare l'insolvenza dell'imprenditore e fare in modo che le pretese dei creditori abbiano una adeguata tutela nonostante la criticità della situazione economica del debitore.</br>
 
==Il curatore fallimentare==
Non a caso la sentenza dichiarativa di fallimento contiene anche la nomina del cosiddetto [[w:fallimento (diritto)|curatore]]. Il curatore è incaricato dal Tribunale di amministrare il [[w:patrimonio|patrimonio]] fallimentare: in sostanza egli procede alla liquidazione, ossia alla vendita, del patrimonio fallimentare, onde ripartire tra i creditori l'attivo residuo. Il curatore svolge i suoi compiti sotto il controllo del [[giudice]] delegato e di un comitato dei creditori.
 
==Sottrazione dei beni del fallito==
La necessità di un curatore, ''super partes'', lascia intuire il pericolo cui è sottoposto il patrimonio del fallito: infatti è reale il [[rischio]] che l'imprenditore insolvente sottragga, anche in modo fraudolento, una quota o la totalità dei [[w:bene (diritto)|beni]] che residuano all'interno del patrimonio fallimentare destinato alla soddisfazione dei creditori, per mantenerne la [[w:proprietà (diritto)|proprietà]] o la disponibilità.
 
Questo rischio può però concretizzarsi anche precedentemente alla sentenza di fallimento, che è elemento costitutivo del reato, secondo la prevalente [[giurisprudenza]]. La bancarotta si può definire allora come una distrazione, che può essere dolosa o colposa, di tutti o parte dei [[w:bene diritto)|beni]] del patrimonio, con ovvio pregiudizio delle ragioni dei creditori che rischiano di non riscuotere quanto loro dovuto. I [[w:reato|reati]] di bancarotta si perfezionano comunque all'atto della pronuncia della sentenza, sebbene la condotta commissiva od omissiva si sia esaurita anteriormente.
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==Classificazione della bancarotta==
Esistono due tipi di bancarotta, a seconda dell'elemento soggettivo-psicologico che le caratterizza:
#la bancarotta fraudolenta, art. 216 R.D. 267/[[1942]] richiede il [[w:dolo (diritto)|dolo]] (inteso come coscienza e volontà di commettere il delitto),
#la bancarotta semplice, art. 217 R.D. 267/[[1942]] prevede la [[w:colpa (diritto)|colpa]] (intesa come imprudenza, negligenza, imperizia).
 
 
==Bancarotta fraudolenta==
È prevista dall'art 216 RD 267/[[1942]]; di questo [[reato]] è chiamato a rispondere l'[[imprenditore]] fallito che abbia [[w:dolo (diritto)|dolosamente]]:
 
a) prima o durante il fallimento: occultato, distrutto, distratto o dissipato, in tutto o in parte, i suoi beni, ovvero al fine di arrecare danno ai creditori, abbia dichiarato o riconosciuto delle [[w:situazione patrimoniale|passività]] inesistenti;
 
b) prima del fallimento: sottratto o falsificato in tutto o in parte, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto [[profitto]] o al fine di procurare danno ai creditori, i libri e le altre [[w:libro contabile|scritture contabili]] o li abbia tenuti in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del [[patrimonio]] o del reale movimento degli affari;
 
c) prima o durante la procedura fallimentare: eseguito pagamenti o simulato titoli di [[prelazione]], al fine di favorire alcuni creditori a danno di altri.
 
La pena, per le prime due ipotesi, è della [[reclusione]] da 3 a 10 anni; per la terza, da 1 a 5 anni. Pena accessoria, di non secondaria importanza per la tutela del corretto svolgimento delle attività economiche, è l'inabilitazione per 10 anni all'esercizio dell'[[impresa]] commerciale e l'incapacità, per la stessa durata, ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.</br>
Si procede d'ufficio e la competenza è del [[Tribunale]] in composizione collegiale. Sono applicabili le [[w:misure cautelari personali]]; l'arresto in [[flagranza]] è sempre facoltativo; il fermo è consentito per le prime tre ipotesi.
 
==Bancarotta semplice==
È prevista dall'art. 217 RD 267/[[1942]]; risponde di tale [[reato]] l'impreditore fallito che abbia [[w:colpa (diritto)|colposamente]]:
 
a) effettuato spese di carattere personale o familiare che siano eccessive o sproporzionate in ragione della sua condizione economica;
 
b) impiegato larga parte del proprio [[patrimonio]] in operazioni puramente [[alea]]toriealeatorie (ossia di riuscita dubbia già in partenza, affidate al caso, da alea, il latino "dado"; la [[legge]] usa qui la dicitura "di pura sorte");
 
c) compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il [[w:fallimento (diritto)|fallimento]];
 
d) aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento o con altra forma di [[colpa (diritto)|colpa grave]];
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e) non ha soddisfatto le [[w:obbligazione (diritto)|obbligazioni]] assunte in un precedente [[concordato preventivo]] o fallimentare.
 
La pena va da sei mesi a due anni di [[reclusione]]. La stessa pena si applica al fallito che nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'[[impresa]], se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla [[legge]], oppure li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.</br>
La condanna importa la pena dell'inabilitazione all'esercizio dell'impresa e ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi altra impresa fino a 2 anni.
 
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Vi sono ulteriori definizioni di bancarotta che meritano attenzioni e specificano le previsioni dei due citati articoli:
 
*BANCAROTTA DOCUMENTALE: si verifica quando l'[[imprenditore]] abbia distrutto, sottratto o falsificato in tutto o in parte le [[w:libro contabile|scritture contabili]] per recar danno ai creditori. Questa condotta impedisce di ricostruire il reale andamento dell'impresa, con pregiudizio dei creditori che saranno nell'impossibilità di individuare o accertare eventuali attività su cui soddisfare le proprie pretese.
 
*BANCAROTTA c.d. IMPROPRIA: si verifica quando i fatti descritti dagli artt. 216-217 della [[legge]] fallimentare (il citato Regio Decreto) sono compiuti da soggetti diversi dall'imprenditore, quali ad esempio amministratori, direttori generali, [[w:collegio sindacale|sindaci]] o liquidatori di [[w:società (diritto)|società]] dichiarate fallite.
 
*BANCAROTTA POSTFALLIMENTARE: si verifica quando l'imprenditore fallito sottrae alla massa attiva destinata alla liquidazione, dei beni che gli pervengano in ragione della propria [[attività]]. Questa specifica [[fattispecie]] di reato è configurata solo se l'entità di quanto viene sottratto al [[patrimonio]] fallimentare da parte del fallito supera ciò che è quantificato dal [[giudice]] (nella [[sentenza]] dichiarativa) come necessario per le esigenze di mantenimento della famiglia.
 
*BANCAROTTA PREFERENZIALE: lede principalmente la ''"par condicio creditorum"'', ossia proprio quella particolare forma concorsuale che il fallimento prevede a [[garanzia]] della totalità dei creditori. È prevista dall'art 216, comma terzo della l.fallimentare e si verifica quando l'[[imprenditore]], prima o dopo la dichiarazione di [[insolvenza]], agevoli un creditore con pregiudizio rispetto ad altri. L'atto deve rivelarsi di favore per uno e di danno e gli altri. Non si verifica ad esempio se il fatto è funzionale ad altri scopi: si pensi al pagamento di un creditore effettuato dall'imprenditore con il preciso scopo di farlo desistere dal richiedere dichiarazione di fallimento nei suoi confronti.
 
[[Categoria:Diritto fallimentare|Penale]]