L'Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese Insolventi: differenze tra le versioni

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L''''amministrazione straordinaria''' delle grandi imprese in stato di [[w:insolvenza|insolvenza]] è una [[w:procedura|procedura]] concorsuale, disciplinata dal D. Lgs. 270/99.
Essa ha una finalità ''conservativa'' del patrimonio dell'[[impresa]], al contrario delle altre procedure concorsuali (il [[fallimento]] e la [[w:liquidazione coatta amministrativa|liquidazione coatta amministrativa]]), che hanno invece finalità ''liquidativa''.
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Presupposto soggettivo:
 
* la procedura può essere applicata alle imprese, anche individuali, soggette a [[w:fallimento|fallimento]].
 
Sono dunque esclusi gli imprenditori non commerciali, i piccoli imprenditori e gli enti pubblici, ex art. 1 l.f.
 
Presupposti oggettivi: le imprese commerciali
 
* devono essere in stato di [[w:insolvenza|insolvenza]];
* devono avere un numero di dipendenti non inferiore a 200;
* devono avere un indebitamento complessivo pari ad almeno i 2/3 tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.
 
Se concorrono tali presupposti, il [[tribunale]], invece che dichiarare con [[sentenza]] il [[w:fallimento|fallimento]], deve pronunciare una [[sentenza]] dichiarativa dello stato di [[insolvenza]].
 
Tale [[sentenza]] nomina uno o tre commissari giudiziali e apre la fase preliminare.
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==== Fase preliminare ====
 
In questa fase bisogna accertarsi che esistano per l'[[impresa]] "concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico".
 
Solo ed esclusivamente in caso di giudizio positivo, il procedimento potrà continuare, ammettendo l'[[impresa]] alla procedura di amministrazione straordinaria. In caso contrario, infatti, il [[tribunale]] pronuncerà il [[fallimento]] allorché ne ricorrano i presupposti.
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Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'[[impresa]] di durata non superiore ad un anno ("''programma di cessione dei complessi aziendali''"), oppure tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'[[impresa]], sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("''programma di ristrutturazione''").
 
Il [[tribunale]], entro trenta giorni dal deposito della relazione, tenuto conto del parere e delle osservazioni depositati, nonché degli ulteriori accertamenti eventualmente disposti, dichiara con decreto motivato l''''apertura della procedura di amministrazione straordinaria'''.
 
In caso contrario, dichiara con decreto motivato il [[fallimento]].
 
==== Svolgimento della procedura ====
 
Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il [[w:Ministero delle Attività Produttive|Ministero delle Attività Produttive]] nomina con decreto uno o tre commissari straordinari, che prendono il posto del commissario o dei commissari giudiziali nominati per la fase preliminare. Il [[w:Ministero delle Attività Produttive|ministro]] nomina inoltre un comitato di sorveglianza, che esprime il parere sugli atti del commissario nei casi previsti dalla legge e in ogni altro caso in cui il Ministero dell'industria lo ritiene opportuno.
 
Il commissario straordinario ha la gestione dell'[[impresa]] e l'amministrazione dei beni dell'[[impresa]]; egli deve scegliere una delle seguenti strategie di risanamento:
 
* un '''programma di cessione dei beni aziendali''' oppure
* un '''programma di ristrutturazionecessione dei beni aziendali''' oppure
* un '''programma di cessione dei beni aziendaliristrutturazione''' oppure
 
e deve, dopo l'autorizzazione dal [[Ministero delle Attività Produttive]], attuarlo.
 
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La procedura di amministrazione straordinaria cessa nei seguenti casi, in cui il [[tribunale]] ne dispone con decreto la conversione in [[fallimento]]:
 
* qualora, in qualsiasi momento nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, risulta che la stessa non può essere utilmente proseguita;
* quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora avvenuta, in tutto o in parte, alla scadenza del programma;
* quando, essendo stato autorizzato un programma di ristrutturazione, l'[[imprenditore]] non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma.
 
==== Chiusura della procedura ====
 
La procedura di amministrazione straordinaria si chiude:
 
* se, nei termini previsti dalla [[sentenza]] dichiarativa dello stato di [[insolvenza]], non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
 
* se, anche prima del termine di scadenza del programma, l'[[imprenditore]] insolvente ha recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
 
* con il passaggio in giudicato della [[sentenza]] che approva il [[concordato fallimentare|concordato]].
 
Se è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, la procedura di amministrazione straordinaria si chiude altresì:
 
* quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati i compensi agli organi della procedura e le relative spese;
 
* quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo.
 
[[Categoria:Diritto fallimentare|Amministrazione straordinaria]]