Il Negozio Giuridico in Generale: differenze tra le versioni

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===== La Rappresentanza =====
 
La rappresentanza'''Rappresentanza''' in diritto civileprivato è l'istituto per cui ad un soggetto è attribuito un apposito potere di sostituirsi ad un altro soggetto nel compimento di attività giuridica per conto di quest'ultimo e con effetti diretti nella sua sfera giuridica. In generale, qualsiasi atto giuridico può essere compiuto a mezzo di un rappresentante, ad eccezione dei cosiddetti atti personalissimi: ad esempio, il testamento o, in generale, i negozi giuridici del diritto di famiglia.
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La rappresentanzaRappresentanza non va confusa con l'attività di semplice messo'''Messo''' (detto anche portavoce o, in latino, nuncius), che è il soggetto incaricato di enunciare la volontà altrui a terzi. Infatti, mentre il rappresentante agisce in base ad una volontà propria (sia pure nell'interesse altrui), il messoMesso si limita a riferire ad altri la dichiarazione di volontà del rappresentato (come lo farebbe il latore di una lettera).
La rappresentanza in diritto civile è l'istituto per cui ad un soggetto è attribuito un apposito potere di sostituirsi ad un altro soggetto nel compimento di attività giuridica per conto di quest'ultimo e con effetti diretti nella sua sfera giuridica. In generale, qualsiasi atto giuridico può essere compiuto a mezzo di un rappresentante, ad eccezione dei cosiddetti atti personalissimi: ad esempio, il testamento o, in generale, i negozi giuridici del diritto di famiglia.
 
La Rappresentanza può essere di vari tipi. Nella rappresentanza'''Rappresentanza direttaDiretta''' il rappresentante pone in essere un'attività negoziale (eventualmente anche con terzi) spendendo il nome del rappresentato (''contemplatio domini''). In questo modo gli effetti negoziali si producono direttamente in capo al rappresentato. Si dice anche che, in questo caso, il rappresentante stipula in nome e per conto del rappresentato. Nella rappresentanza'''Rappresentanza indirettaIndiretta (o impropriaImpropria)''' il rappresentante non spende il nome del rappresentato, cosicché, generalmente (anche se vi sono rilevanti eccezioni da tener presente), gli effetti della negoziazione (unilaterale o bilaterale che sia) non si producono direttamente in capo al rappresentato, bensì, normalmente, in capo al rappresentante. Si dice anche che in tal caso il rappresentante stipula per conto (ma non in nome) del rappresentato. Nella rappresentanza'''Rappresentanza organicaOrganica (o istituzionaleIstituzionale)''', il rappresentante ha funzione di organo esterno di una persona giuridica (o ente di fatto) ed è rivestito del potere di manifestare la volontà di quest'ultima: ad esempio l'amministratore di una società, il presidente di un'associazione, e così via. Tale potere trova fonte nella legge o nello statuto dell'ente in questione.
La rappresentanza non va confusa con l'attività di semplice messo (detto anche portavoce o, in latino, nuncius), che è il soggetto incaricato di enunciare la volontà altrui a terzi. Infatti, mentre il rappresentante agisce in base ad una volontà propria (sia pure nell'interesse altrui), il messo si limita a riferire ad altri la dichiarazione di volontà del rappresentato (come lo farebbe il latore di una lettera).
 
Le fonti del potere di rappresentanza (art. 1387, codice civile) sono due: la legge, che dà vita alla rappresentanza'''Rappresentanza c.d. legaleLegale o necessariaNecessaria''' (si pensi al caso dei genitori del minore, del tutore, del curatore fallimentare etc.). Si tratta di un caso di rappresentanzaRappresentanza direttaIndiretta.
Nella rappresentanza diretta il rappresentante pone in essere un'attività negoziale (eventualmente anche con terzi) spendendo il nome del rappresentato (contemplatio domini). In questo modo gli effetti negoziali si producono direttamente in capo al rappresentato. Si dice anche che, in questo caso, il rappresentante stipula in nome e per conto del rappresentato. Nella rappresentanza indiretta (o impropria) il rappresentante non spende il nome del rappresentato, cosicché, generalmente (anche se vi sono rilevanti eccezioni da tener presente), gli effetti della negoziazione (unilaterale o bilaterale che sia) non si producono direttamente in capo al rappresentato, bensì, normalmente, in capo al rappresentante. Si dice anche che in tal caso il rappresentante stipula per conto (ma non in nome) del rappresentato. Nella rappresentanza organica (o istituzionale), il rappresentante ha funzione di organo esterno di una persona giuridica (o ente di fatto) ed è rivestito del potere di manifestare la volontà di quest'ultima: ad esempio l'amministratore di una società, il presidente di un'associazione, e così via. Tale potere trova fonte nella legge o nello statuto dell'ente in questione.
Se invece è l'interessato, attraverso il conferimento di una '''Procura''', a dare la rappresentanza ci troviamo di fronte ad una '''Rappresentanza Volontaria'''.
 
Si ha procura'''Procura apparenteApparente''' quando il rappresentato (falso) ha ingenerato nel terzo con il suo comportamento il ragionevole convincimento circa la sussistenza di un rapporto di rappresentanza. Il caso di ''falsus procurator'' previsto dall'art. 1398 ccc.c. è l'opposto: il soggetto in questione conclude un negozio con un terzo dicendo di rappresentare qualcuno, mentre non ha procura o ce l'ha ( opera eccedendo i limiti della procura conferita ) ma non per quel genere di negozio. Naturalmente in questo caso è il ''falsus procurator'' a rispondere dei danni sofferti dai terzi, salvo che il dominus sani il negozio compiuto dal ''falsus procurator'' attraverso l'istituto della '''Ratifica'''. La Ratifica va totalmente non confusa con la '''Convalida''' che invece sana un Vizio intrinseco dell'Atto (Sanatoria dell'Annullabilità).
Le fonti del potere di rappresentanza (art. 1387, codice civile) sono due: la legge, che dà vita alla rappresentanza c.d. legale o necessaria (si pensi al caso dei genitori del minore, del tutore, del curatore fallimentare etc.). Si tratta di un caso di rappresentanza diretta.
 
La '''Procura''' può essere:
l'interessato, attraverso il conferimento di una procura. Tale fattispecie è detta anche rappresentanza volontaria.
* '''Speciale''' o '''Generale''': E' Speciale quando riguarda solo un affare o una speciale categoria di affari. E' Generale invece quando si estende a tutti gli affari del rappresentanto (ad esempio l'Institore) e comprende di regola i soli Atti di Ordinaria Amministrazione.
* '''Espressa''' o '''Tacita''': E' Espressa se deriva da una Dichiarazione. E' Tacita se deriva da un Comportamente Concludente.
 
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Si ha procura apparente quando il rappresentato (falso) ha ingenerato nel terzo con il suo comportamento il ragionevole convincimento circa la sussistenza di un rapporto di rappresentanza. Il caso di falsus procurator previsto dall'art. 1398 cc è l'opposto: il soggetto in questione conclude un negozio con un terzo dicendo di rappresentare qualcuno, mentre non ha procura o ce l'ha ( opera eccedendo i limiti della procura conferita ) ma non per quel genere di negozio. Naturalmente in questo caso è il falsus procurator a rispondere dei danni sofferti dai terzi, salvo che il dominus sani il negozio compiuto dal falsus procurator attraverso l'istituto della Ratifica.
 
==== La Volontà ====