I riflessi del terrorismo islamista nel diritto: differenze tra le versioni
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Il caso della Religione Islamica è però particolare. Abbiamo detto che nel corso degli anni le varie altre Religioni hanno perso il loro potere nei confronti del Diritto. Si è in sostanza passati da un Predomionio, ad esempio, del Diritto Canonico su quello Statale ad un predomionio del Diritto Statale su quello Canonico. In altre parole, se nel Medioevo, il "cittadino italiano" (si usa impropriamente questa dicitura non esistendo nel medioevo nè una nozione di cittadinanza nè l'Italia) era soggetto prima al Diritto Canonico e alle sue regole e poi alle leggi statali, o meglio del Re e poi Principe. Oggi, o meglio a partire dalla nascita dello Stato Assoluto, la situazione si è inversa e oggi viviamo, in Occidente, in un sistema dove un cittadino italiano è prima soggetto al Diritto Italiano e poi, e in maniera assolutamente volontaria, a quello Canonico. In termini tecnici potremmo dire che si è passati da uno statuto personale religioso del Diritto Canonico ad uno statuto personale giuridico dello Stato di Diritto.
Questo passaggio non è avvenuto in diverse tipologie religiose Orientali tra queste la più
[[File:Prayer in Cairo 1865.jpg|miniatura|sinistra|Preghiera al Cairo, Egitto, 1865]]
Non si può parlare di Religione Islamica senza tener presente che essa, nel Medio Oriente, è più di una Religione, è un Diritto. Nessuna Religione al Mondo presenta un legale così stringente tra Diritto e Religione. Essere islamici significa essere cittadini dell' ''Umma'' (Comunità Islamica) prima ancora che cittadini del proprio Stato. E questa è una cosa da tener bene in mente
[[File:Supplicating Pilgrim at Masjid Al Haram. Mecca, Saudi Arabia.jpg|miniatura|destra|Folla di pellegrini nella Spianata Sacra della Mecca, la città più santa dell'Islam per la presenza della Kaʿba]]
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