I riflessi del terrorismo islamista nel diritto: differenze tra le versioni

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== Il Diritto Islamico puo' vivere in un Sistema Giuridico Laico ? ==
{{vedi anche|La laicità interculturale|Essere soggetti religiosi|La liberà religiosa|Governare le differenze religiose e legiferare|Credere e appartenere ad una religione}}
 
[[File:Ṣalāt.jpg|miniatura|sinistra|Uno dei sujūd della ṣalāt]]
 
Tutto cioè che abbiamo detto nel paragrafo precedente è di fondamentale importanza per capire la "vita" di un credente islamico in Italia o cumunque in uno qualsiasi dei Paesi di Diritto che si riconoscono Laici.
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E fondamentale, infatti, chiarire la nozione di Laicità Simmetrica che per un qualsiasi occidentale può apparire una nozione poco chiara. Siamo abituati a credere che Laico significhi non Religioso. Siamo abituati a credere che lo Stato non debba in alcun modo nè essere influenzato dalla Religione nè occuparsi di Religione. In realtà questa è una assurdità logica. Abbiamo già detto come la Religione sia null'altro che un fenomeno sociale e in quanto tale entra a piede teso nel Diritto e non potrebbe non essere così. Questo ha un risvolto concreto nell'attività del legislatore. Il legislatore non può non tener presente che esiste la religione, come tra l'altro non può non tener presente che esiste una società civile portatrice di propri interessi. E' la stessa nostra Costituzione, tra l'altro, che impone allo stesso il riconoscere e garantire la libertà religiosa. Questo non significa, come molti ritengono, che lo Stato debba solo lasciar libero ad ognuno di pregare in quel che crede. Significa anche lasciar libero il fedele di esprirmere la propria religione anche quando essa ha risvolti giuridici, salvo la non lesione degli altri principi costituzionali. E ritorna qui in mente l'esempio del matrimonio che più di ogni altro istituto fa comprende questo concetto. Lo Stato riconosce e garantisce al fedele di svolgere il proprio matrimonio religiosamente. Permentte, in un certo senso, una deroga al diritto statale per attuare in pieno il principio della libertà religiosa. E' chiaro che, come dicevamo, queste deroghe non possono ledere altri articoli della Costituzione. Per esempio non si potrà mai permettere ad un islamico di attuare il ripudio coranico perchè lo stesso infrange i diritti della donna che lo stato riconosce e garantisce. Insomma, lo Stato si avvicina al fedele agevolandone l'integrazione, il fedele si avvicina allo Stato perchè non sente in esso un nemico ma un protettore della propria religiosità.
Tutto questo se e solo se si applica una laicità simmetrica. E se questa laicità non si applica ?
 
[[File:Niqab.jpg|miniatura|destra|Donne che indossano il niqab]]
 
Se non si applica la laicità simmetrica l'integrazione stessa rischia di venire minacciata.