I riflessi del terrorismo islamista nel diritto: differenze tra le versioni

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== Il Diritto Islamico puo' vivere in un Sistema Giuridico Laico ? ==
{{vedi anche|La laicità interculturale|Essere soggetti religiosi|La liberà religiosa|Governare le differenze religiose e legiferare|Credere e appartenere ad una religione}}
 
Tutto cioè che abbiamo detto nel paragrafo precedente è di fondamentale importanza per capire la "vita" di un credente islamico in Italia o cumunque in uno qualsiasi dei Paesi di Diritto che si riconoscono Laici.
E' un problema non di poco conto dato che basta dare una rapida occhiata ad una mappa del Mondo che indica la diffusione dell'Islam nello stesso per capire che chi più chi meno tutti gli Stati Laici (prevalentemente Occidentali e del Nord del Mondo) hanno a che fare con cittadini di fede islamica.
 
In questo contesto si istaura il concetto di integrazione. Esistono prevalentemente tre forme di integrazione o meglio l'integrazione può avvenire in tre modi a seconda del soggetto che si muove. Detto in altre parole potremmo avere casi in cui lo Stato resta fermo nelle sue convinzioni di Laicità ed impone le sue regole al fedele (esempio il legislatore impone una forma legale di matrimonio e ritiene valida solo questa forma non riconoscendo la forma di matrimonio religioso). In questo caso è il fedele a doversi, per forza, integrare, o sarebbe meglio dire piegarsi, alla volontà dello Stato. In un altro caso abbiamo invece che è lo Stato a piegarsi alla fede del credente. E' chiaro che in questo caso il rischio maggiore è che lo Stato perda la sua laicità e diventi stato confessionale. Questo è quanto sta accadendo recentemente, ad esempio, in Turchia o in Algeria dove lo Stato da Laico con leggi laiche non è riuscito ad imporre la sua volontà, nè a mediare la stessa, e, sotto la pressione della società e quindi della religione, vede le proprie leggi o prive di efficacia nella realtà oppure abrogate di volta in volta o in sostituzioni di leggi più vicine al diritto religioso (nella specie islamico) oppure lasciando, de facto, le materie senza alcuna disciplina. Questo, nel lungo periodo, porterà la Stato a soggiacere alla Religione e a perdere la sua Laicità. La terza forma è un moto di avvicinamento di entrambe le parti. Da un lato abbiamo il fedele che pur mantenendo saldi i suoi precetti religiosi li pone in subordine rispetto alle leggi statali, dall'altra vi è però lo Stato che riconosce e garantisce in primis la libertà religiosa e da questa garantisce il minimo di status persona giuridico-religiosa necessaria a non annullare la religiosità del stesso soggetto (esempio il legislatore disciplinerà il matrimonio ma lascierà comunque un margine di libertà al cittadino fedele di poter celebrare il proprio matrimonio religiosamente).
 
Da quel poco che abbiamo potuto capire integrazione sembra che cammini in parallelo con laicità dello Stato. E in effetti è proprio così. Non è sbagliato infatti dire che a seconda di come lo Stato esprime la sua laicità si avrà una diversa forma di integrazione che puo' anche arrivare al punto di far cessare proprio l'integrazione stessa e alimentare lo scontro di civiltà.
Brevemente dobbiamo dire che esistono tre forme di laicità:
* '''Laicità da Combattimento:''' che è la laicità che vede con ostilità il fenomeno religioso e vuole tenerlo fuori dal contesto statale (e possiamo vedere chiaramente in questo caso come l'integrazione sia un dovere da parte del fedele che deve piegarsi alla legislazione statale senza quasi avere libertà religiosa pubblica ma solo nel proprio foro intero).
* '''Laicità Separatista:''' che si basa sulla fictio storica da cui è nato lo Stato Laico. E' infatti quella laicità dove si ritiene che lo Stato sia una cosa e la Religione un altra non tenendo conto che invece la Religione è un fattore sociale e in quanto tale non può essere manicheamente separata dal Diritto.
* '''Laicità Simmetrica:''' Lo Stato assimila in se le diversità religiose, riconoscendole e garantendole, e, pur mantenendo una visione elevata e regolatrice, ugualmente cerca una mediazione affinchè le singole diversità religiose possano vivere in maniera maniera conforme al diritto statale con il minor sacrificio (e qui non possiamo non vedere il caso in cui a muoversi verso l'integrazione siano sia lo Stato che il fedele. Un moto di avvicinamente che scalfisce ma non elimina da una parte l'essere laico, e quindi terzo rispetto alla Religione, dello Stato, dall'altro non annienta la fede del cittadino credente).
E non possiamo non dire che è proprio quest'ultima la laicità a cui uno Stato di Diritto Laico deve puntare ed è proprio questa la Laicità messa in atto dalla nostra Costituzione e dal nostro Stato.
Seguire le altre due forme di laicità può comportanre infatti il rischio di non permettere una serena integrazione da parte del fedele allo Stato. Puo' portare ad un rigetto del diritto statuale e a quello che viene detto scontro di civilità ma ci torneremo tra poco.
 
E fondamentale, infatti, chiarire la nozione di Laicità Simmetrica che per un qualsiasi occidentale può apparire una nozione poco chiara. Siamo abituati a credere che Laico significhi non Religioso. Siamo abituati a credere che lo Stato non debba in alcun modo nè essere influenzato dalla Religione nè occuparsi di Religione. In realtà questa è una assurdità logica. Abbiamo già detto come la Religione sia null'altro che un fenomeno sociale e in quanto tale entra a piede teso nel Diritto e non potrebbe non essere così. Questo ha un risvolto concreto nell'attività del legislatore. Il legislatore non può non tener presente che esiste la religione, come tra l'altro non può non tener presente che esiste una società civile portatrice di propri interessi. E' la stessa nostra Costituzione, tra l'altro, che impone allo stesso il riconoscere e garantire la libertà religiosa. Questo non significa, come molti ritengono, che lo Stato debba solo lasciar libero ad ognuno di pregare in quel che crede. Significa anche lasciar libero il fedele di esprirmere la propria religione anche quando essa ha risvolti giuridici, salvo la non lesione degli altri principi costituzionali. E ritorna qui in mente l'esempio del matrimonio che più di ogni altro istituto fa comprende questo concetto. Lo Stato riconosce e garantisce al fedele di svolgere il proprio matrimonio religiosamente. Permentte, in un certo senso, una deroga al diritto statale per attuare in pieno il principio della libertà religiosa. E' chiaro che, come dicevamo, queste deroghe non possono ledere altri articoli della Costituzione. Per esempio non si potrà mai permettere ad un islamico di attuare il ripudio coranico perchè lo stesso infrange i diritti della donna che lo stato riconosce e garantisce. Insomma, lo Stato si avvicina al fedele agevolandone l'integrazione, il fedele si avvicina allo Stato perchè non sente in esso un nemico ma un protettore della propria religiosità.
Tutto questo se e solo se si applica una laicità simmetrica. E se questa laicità non si applica ?
 
Se non si applica la laicità simmetrica l'integrazione rischia di venire minacciata.
 
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