RSA e RSU
La Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA)
modificaLa rappresentanza sindacale aziendale (RSA), in Italia, è un organismo collettivo rappresentativo di gruppi di lavoratori, in riferimento alla loro iscrizione ad un sindacato riconosciuto in una stessa realtà lavorativa. Una RSA è relativa ad una specifica sigla sindacale ovvero rappresenta unicamente i lavoratori, di un'azienda, iscritti ad una determinata organizzazione sindacale.
È prevista sia nel settore privato sia nel settore pubblico, così come la rappresentanza sindacale unitaria (RSU).
Disciplina normativa
modificaLa RSA trova il proprio fondamento giuridico nello statuto dei lavoratori, art. 19. A seguito dei referendum abrogativi del 1995 in Italia, furono approvati i d.p.r. n. 312 e n. 313 del 28 luglio 1995, a seguito dei quali:
«Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva”» (art. 19 Statuto dei Lavoratori, dopo il 1995)
Potevano formarsi RSA anche con sindacati creati in azienda e non esistenti all'esterno, purché firmatari di un contratto collettivo di qualsiasi livello. Sono appunto qualificati come contratti collettivi, anche i contratti aziendali, al pari di quelli firmati a livello nazionale/regionale/territoriale dai più noti sindacati nazionali. La legge del 1970 all'art. 17, vieta ai datori la creazione di sindacati di comodo: che con questa norma, potevano diventare RSA elette e firmatarie di accordi.
Con sentenza della Corte Costituzionale 3 luglio 2013, n. 231 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 19 nella parte in cui non prevedeva che la Rappresentanza Sindacale Aziendale sia costituita anche da associazioni sindacali che, pur non avendo sottoscritto contratti collettivi applicati nell'azienda, abbiano partecipato alla trattativa. La sentenza parla del requisito di soglie di rappresentatività e dell’obbligo a trattare con le organizzazioni sindacali che superino una determinata soglia di sbarramento, la cui fissazione compete al legislatore. Il datore di lavoro invita alle trattative chi pensa possa rappresentare qualcuno, non tutti in generale, quindi già solo aver preso parte alle trattative denota, secondo la Costituzione, un elemento in tema di rappresentanza da valorizzare.
Caratteristiche
modificaPer la RSA non è previsto:
- metodo di voto (come per le RSU);
- norme elettorali per gli accordi aziendali
L'accordo interconfederale del 2014
modificaIn assenza di una specifica legge su rappresentanza e rappresentatività (mai votata nel dopoguerra), l'Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 che regola per la prima volta la materia in modo unitario ed organico - detto anche Testo Unico sulla Rappresentanza Sindacale. Tra i contenuti principali:
- l'accordo fissa al raggiungimento del 5% a livello nazionale la soglia di rappresentanza (certificata da un ente terzo in base a deleghe dei lavoratori e voti alla RSU) necessaria ad un sindacato per avere il diritto di partecipare alle trattative per i CCNL nazionali (informazione, consultazione, firma). Nessuna soglia è indicata per CCNL regionali, territoriali o aziendali,
- il CCNL nazionale è valido se firmato dal 50%+1 della rappresentanza, e votato dal 50%+1 dei lavoratori cui si applica, anche non iscritti a sindacati (non è previsto quorum degli aventi diritto perché la votazione sia valida)
- RSU elette col metodo proporzionale puro (quorum del 50%, 5% delle firme degli elettori per presentare le liste)
- RSU firmano contratti collettivi aziendali unitari, vincolanti ed esigibili senza obbligo di voto:
«I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali[..]se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali convenute con il presente Accordo»
- alternatività di RSU e RSA:
«“le parti contraenti del presente accordo concordano che in ogni singola unità produttiva con più di quindici dipendenti dovrà essere adottata una sola forma di rappresentanza”» (Accordo Interconfederale 10 Gennaio 2014)
- se non c'è la RSU, la RSA firma accordi aziendali vincolanti(contano solo le deleghe e non i voti), ma c'è obbligo di voto:
«I contratti collettivi aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali[..], devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle rappresentanze sindacali aziendali a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contrattoda almeno una organizzazione sindacale espressione di una delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori dell’impresa.»
La Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)
modificaLa rappresentanza sindacale unitaria (RSU), in Italia, è un organismo collettivo rappresentativo di tutti i lavoratori, senza alcun riferimento alla loro iscrizione ad un sindacato, che sono occupati in una stessa realtà lavorativa, pubblica o privata.
Storia
modificaVennero introdotte in Italia nel 1991, dapprima nel settore privato, con l'intesa-quadro interconfederale CGIL-CISL-UIL del 1º marzo 1991 e, successivamente, con l'accordo del 23 luglio del 1993 tra le suddette organizzazioni sindacali e Confindustria (Protocollo Ciampi-Giugni) in tutte le organizzazioni produttive private con più di 15 dipendenti. Nelle imprese a partecipazione statale, l'istituzione delle RSU avvenne con l'accordo stipulato il 20 dicembre del 1993 tra parti sociali e Intersind. Le RSU furono poi istituite anche nel settore pubblico: infatti possono essere costituite in tutte le amministrazioni pubbliche con il d.lgs 4 novembre 1997 n. 396 (comma 2, art. 6) però nelle amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti (comma 8). Con riferimento al settore del pubblico impiego, l'iniziativa per la costituzione di una RSU è riconosciuta disgiuntamente a tutte le organizzazioni sindacali, per cui l'iniziativa per la costituzione di una R.S.U. può provenire anche da un'unica sigla sindacale, senza alcun riferimento alla sua rappresentatività. La facoltà di istituire rappresentanze sindacali unitarie all'interno delle amministrazioni pubbliche è menzionata nell'art. 42 del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165.
L'accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993 ha per primo trasferito alle RSA le funzioni e le prerogative proprie delle RSA. Lo Statuto dei Lavoratori all'art. 20 prevedeva già il diritto delle RSA a convocare le assemblee di lavoro retribuite sia congiuntamente che singolarmente. Nel 2017, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno esteso lo stesso diritto alle RSU, stabilendo che il diritto di convocare assemblee retribuite spetta alla RSA collegialmente che ai suoi singoli membri, purché eletti nelle liste di un sindacato che, nell'azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività. La rappresentanza conferisce a un'associazione sindacale il diritto a usufruire di un locale messo a disposizione dall'azienda e delle ore di permesso per sindacalisti già previste per le RSA (dallo Statuto dei lavoratori), la facoltà di indire assemblee retribuite e scioperi, nonché tutti gli altri obblighi e diritti previsti dallo Statuto dei Lavoratori e dalle altre leggi afferenti. Infatti l'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori riconosce il diritto di rappresentanza alle associazioni sindacali che risultino firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva. In seguito ad un caso complesso che ha visto come protagonista la FIAT, la Corte costituzionale con sentenza 23 luglio 2013 n. 231 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda". Ciò significa, in parole più semplici, che hanno diritto a costituire RSA le organizzazioni che abbiano avuto un peso sufficiente nelle trattative, a prescindere dal fatto che esse siano firmatarie o meno di contratti collettivi. Ciò venne stabilito poiché altrimenti di fatto il datore di lavoro era libero di scegliere la controparte con cui firmare il contratto collettivo e di conseguenza libero di scegliere l'organizzazione sindacale avente diritto a costituire l'RSA, prescindendo dall'effettiva volontà dei lavoratori (violazione dell'art. 39 della Costituzione).
Il menzionato Statuto inizialmente riconosceva questo diritto anche alle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale, a prescindere dalla firma sindacale di accordi collettivi (nazionali o provinciali) e dalla loro applicabilità all'unità produttiva, norma interpretata a favore di CGIL, CISL e UIL. Il cosiddetto monopolio della rappresentanza fu abolito con un referendum abrogativo nel 1995, a seguito del quale fu promulgato il DPR 28 luglio 1995, n. 312. La scelta dell'accordo collettivo applicabile non è limitata né dall'effettiva attività di produzione o servizi svolta dall'azienda, né dall'obbligo di garantire, almeno oltre una certo numero di dipendenti, una rappresentanza alle organizzazioni sindacali più rappresentative (più votate e con più iscritti) in azienda e/o nel territorio nazionale.
Modalità di costituzione
modificaLe RSU sono costituite all'interno della struttura lavorativa mediante elezioni. Nel pubblico impiego la disciplina è dettata dall'accordo collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998.
Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 3 - Accordo quadro 1998 - Parte seconda) L'ARAN ha precisato che a seguito dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Quadro, per le modifiche all'accordo collettivo Quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998 - sottoscritta il 28 novembre 2014 - sono stati ampliati i diritti di elettorato attivo e passivo del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. Sono eleggibili i lavoratori appartenenti alle liste che possono essere presentate:
- dalle associazioni sindacali che hanno sottoscritto l'accordo quadro;
- dalle associazioni autonome che abbiano aderito all'accordo stesso.
Per la presentazione delle suddette liste è richiesto un numero di firme variabile a seconda del livello occupazionale. Il sistema di voto è proporzionale e segreto. Queste disposizioni non possono essere in alcun modo derogate da accordi successivi, quale che sia il livello di contrattazione (contratto collettivo nazionale di lavoro o contrattazione decentrata). Le modalità di voto sono stabilite a livello di contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o con specifici accordi tra le RSU e la controparte datoriale. In ogni caso devono essere stabiliti il periodo di validità degli organismi rappresentativi delle R.S.U. (di norma pari a tre anni) e le procedure di voto.
Composizione
modificaLa composizione, secondo quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993 era determinata per 2/3 da elezione da parte di tutti i lavoratori, e per 1/3 da designazione o elezione da parte delle organizzazioni stipulanti il Ccnl che hanno presentato liste, in proporzione dei voti ottenuti. Questa norma era stata oggetto di dibattito perché era un sistema elettorale che poteva portare la maggioranza dei posti in RSU a sindacati firmatari di accordi, che non avevano invece ottenuto la maggioranza dei consensi fra i lavoratori.
Favorendo il sindacato che sottoscriveva accordi collettivi, ne usciva violato:
- il principio di maggioranza e quindi l'attuazione di un ordinamento democratico interno al sindacato-RSU;
- il principio costituzionale secondo il quale detto ordinamento democratico può essere l'unica limitazione posta alla libertà sindacale (art. 39, comma 3).
- l'uguaglianza dei cittadini (art. 3);
- l'uguaglianza del diritto di voto (art. 48), ponendo in essere una discriminazione fra elettori di organizzazioni sindacali firmatarie e non firmatarie di accordi collettivi.
Il protocollo del 2013 e l'accordo del2014 hanno superato la regola del terzo riservato stabilendo che le RSU siano elette con voto proporzionale.
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