Prescrizione, Rinunzie e Transazioni nel Diritto del Lavoro

    • Prescrizione:**

La prescrizione è un concetto giuridico che comporta l'estinzione di un diritto in seguito alla sua inattività per un periodo specifico, di solito di 10 anni. Anche i diritti dei lavoratori sono sottoposti a prescrizione, con un termine breve di 5 anni. La data di inizio di questi 5 anni è stata oggetto di discussione, con la Corte Costituzionale che, in assenza di leggi specifiche, ha stabilito che il termine inizia quando il lavoratore può effettivamente far valere il suo diritto. Questo criterio è stato successivamente influenzato da leggi come la 604 e l'articolo 18 dello Statuto, ma le recenti riforme come la Fornero e il Jobs Act potrebbero aver cambiato nuovamente questa dinamica.

    • Rinunzie e Transazioni:**

Le rinunzie sono atti unilaterali in cui una parte abbandona un proprio diritto in favore di un'altra, mentre le transazioni sono contratti bilaterali in cui entrambe le parti rinunciano a determinati diritti per raggiungere un accordo. Nel lavoro subordinato e assimilato, l'articolo 2113 del Codice Civile disciplina queste pratiche, stabilendo che le rinunzie e le transazioni non sono valide, a meno che riguardino diritti derivanti da leggi o contratti collettivi inderogabili. Per revocare tali accordi, è necessario impugnarli entro sei mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data dell'accordo.

    • Quietanze a Saldo:**

La quietanza a saldo, spesso espressa con la formula "Nulla altro a pretendere", è un caso particolare. L'opinione nella dottrina e nella giurisprudenza è divisa: alcuni ritengono che possa comportare la rinuncia anche a diritti non conosciuti, determinando il termine di sei mesi per l'impugnazione, mentre altri insistono sulla necessità di una specifica indicazione dei diritti rinunciati. Questo concetto è rilevante nella discussione sulla validità delle rinunce e transazioni nel contesto del lavoro, con considerazioni specifiche per i diritti derivanti da contratti individuali di lavoro e la possibilità di impugnazione entro sei mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data dell'accordo.