Nel diritto romano il Plebiscito, o il Plebis Scitum, indica la deliberazione della sola plebe riunita nei concilia plebis. Inizialmente si trattava di deliberazioni interne, con efficacia limitata ai soli plebei. Solo successivamente, in seguito all'approvazione della Lex Hortensia nel 287 a.C., si affermò il principio secondo cui le decisioni assunte nei concilia plebis vincolassero senz'altro tutti i cittadini.

lezione
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Plebiscito
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Esegesi delle fonti del diritto romano
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

Il giurista romano Gaio nelle sue Istituzioni dà la seguente definizione di plebiscitum comparandolo all'istituto della Lex Comiziale

(LA)

«Lex est quod populus iubet atque constituit; plebiscitum est quod plebs iubet atque constituit»

(IT)

«La Legge è ciò che il popolo comanda e stabilisce. Il plebiscito è ciò che la plebe comanda e stabilisce.»

(G. 1.3)

Nell'età imperiale, venendo meno la distinzione tra popolo e plebe, venne meno anche la differenza tra plebiscito e legge. I due termini furono sempre più utilizzati promiscuamente, al punto che la maggior parte dei provvedimenti legislativi del periodo, sebbene indicati dai giuristi romani come leggi, erano in realtà plebisciti.