Patente di Guida
La patente di guida è un'autorizzazione amministrativa necessaria per la conduzione su strade pubbliche di veicoli a motore, che viene rilasciata dopo che siano stati accertati i requisiti psicofisici, morali e attitudinali della persona.
Per poter guidare in paesi stranieri, a volte viene richiesta l'esibizione della patente di guida "nazionale" (rilasciata cioè dal paese di residenza) congiuntamente ad una traduzione ufficiale denominata "permesso internazionale di guida".
Cenni storici
modificaÈ solamente nel 1901 che in Italia viene promulgato il primo regolamento nazionale che fa riferimento alla patente di guida, e recita: "Gli automobilisti che devono circolare sulle strade ordinarie saranno sottoposti alle opportune prove". Tale disposto, contenuto nel regio decreto del 28 luglio 1901 n. 416, prevedeva anche il rilascio di un "libretto", sul quale dovevano essere annotate le eventuali contravvenzioni. Il primo italiano cui fu rilasciata la "patente", nel 1901, di cui si abbia notizia, fu il torinese Bartolomeo Tonietto, detto Alberto, celebre chauffeur di casa Savoia. La prima donna italiana fu la torinese Ernestina Prola, che ottenne la patente nel 1907.
Il primo codice della strada italiano fu stilato sulla falsariga del "Regolamento per la Circolazione delle Vetture Automobili", promulgato dal comune di Milano nel 1898, al cui articolo 18 già si prevedeva il rilascio di una patente di guida ante litteram, definita "concessione" e rilasciata da apposita commissione comunale dopo le opportune verifiche del richiedente, circa le sue capacità psicofisiche e tecniche di gestione del veicolo.
Disciplina normativa
modificaLa disciplina sulle patenti di guida è contenuta nell'art. 116 del codice della strada. L'attuale normativa ha avuto l'ultima modifica con il Decreto Ministeriale del 29/03/1999, con il quale l'Italia si allinea alle direttiva comunitaria n° 91/439/CEE. Con il decreto del 1999 sono state abolite le sottocategorie di patente B1, C1 e D1; inoltre a partire dal 1º luglio 1999 sono rilasciate dalla motorizzazione civile, mentre in precedenza la competenza era della prefettura.
Inoltre è stato introdotto un nuovo tipo di patente definita formato tessera, secondo gli standard comuni in tutta l'Unione europea, che sostituisce le patenti formato cartaceo. Dal 1959, anno di entrata in vigore del nuovo codice della strada, in Italia sono stati stampati 10 modelli di patenti. I modelli stampati negli anni precedenti rimanevano ancora validi per essere poi gradualmente sostituti con i nuovi. Tutte le patenti, indipendentemente dal loro formato, sono documenti considerati equipollenti alla carta d'identità e quindi validi al fine dell'identificazione personale, in base al DPR n. 445 del 2000.
Il codice della strada
modificaTuttavia, il codice della strada, ai sensi dell'art. 180, relativo al "Possesso dei documenti di circolazione e di guida", afferma ancora l'obbligo di avere un documento di riconoscimento, oltre a quello di una patente valida, potendosi ciò interpretare o come una ripetizione se si intende la patente un documento d'identità ai sensi del DPR 445/2000, ovvero come l'obbligo di avere un ulteriore documento.
Abolizione del bollino di rinnovo
modificaSuccessivamente all'introduzione del nuovo formato del documento (da tessera di tela a scheda di plastica), dal 9 gennaio 2014 è stato abolito il bollino adesivo per il rinnovo della patente (che doveva essere incollato nell'apposito spazio nella vecchia patente una volta ottenuto il rinnovo). Da quella data, qualsiasi patente scaduta deve essere rinnovata con una del formato corrente. Una volta espletati gli adempimenti, il nuovo documento arriva direttamente al domicilio del titolare.
Tale modalità vale ora anche per il rilascio di un duplicato in caso di smarrimento/furto/distruzione.
Modelli di patente
modificaNel corso della storia ci sono stati vari modelli di patente:
Modelli di patente validi ma non più rilasciati
modifica- MC 701. Dal 1959 al 1974. Stampata su un supporto cartaceo-telato, di forma a "libretto" con sei pagine: la prima contiene il frontespizio, la seconda i dati del conducente e la foto, la terza la categoria della patente, la quarta i cambiamenti di residenza, la quinta gli spazi per le marche da bollo e la sesta i provvedimenti sulla patente. Rilasciato dal Prefetto, prevedeva sei tipi di patente e le diciture relative al conducente erano prevalentemente scritte a mano. Il documento è tuttora in circolazione, mantiene la sua validità e non necessita di essere sostituito.
- MC 701/MEC. Dal 1974 al 1989. Modello nato a seguito della abolizione delle Patenti a uso pubblico o privato. Ne esistono tre versioni differenti e quasi tutti sono stati redatti con stampanti meccanizzate. Il supporto rimane sempre quello cartaceo-telato ed è composta sempre da sei pagine la cui disposizione rimane la stessa rispetto al modello precedente. Documento rilasciato dal Prefetto e tuttora valido.
- MC 701/N. Dal 1989 al 1990. Abolita la patente di categoria F. Rispetta la conformazione prevista dalle direttive comunitarie. Rimane comunque molto simile alle precedenti, sempre stampata su supporto cartaceo-telato. Sulla prima pagina compaiono la traduzione del termine "patente di guida" in tutte le lingue della comunità europea.
- MC 701/C. Dal 1990 al 1995. In sostanza identico al precedente, sempre stampato su supporto cartaceo-telato rosa, con la differenza dal modello MC 701/N di avere la pagina 5 invertita con la pagina 6. sulla prima pagina scompare la dicitura del ministero, rimane solo la scritta "Repubblica italiana".
- MC 701/D. da giugno 1995 a settembre 1995. Prima patente italiana prodotta con carta filigranata e contenente alcuni requisiti di sicurezza. Ultima patente rilasciata dal Prefetto.
- MC 701/E. Da ottobre 1995 a giugno 1996. Rispetto al modello precedente sono stati aggiunti altri requisiti di sicurezza. È la prima patente ad avere sulla prima pagina la stampa del circolo di stelle simbolo della comunità europea. Modello rilasciato dalla motorizzazione civile.
- MC 701/F. Da luglio 1996 a giugno 1997. Patente nata a seguito della nuova disciplina sulle patenti della comunità europea.
- MC 701/F. Da luglio 1996 a ottobre 1999. Patente identica all'altra con l'unica differenza nell'impaginazione delle ultime due pagine.
- MC 720 F. Da ottobre 1999 al 18 gennaio 2013. Di formato tessera tipo carta di credito, modello adottato da tutti i paesi membri della comunità europea. Ha 2 facce: la prima contiene il simbolo dello stato e il simbolo della comunità europea e vi sono impressi la foto (a colori), i dati del titolare, il numero, il periodo di validità e la categoria della patente. Sulla seconda faccia è specificata la categoria per cui è valida la patente ed è presente lo spazio per eventuali cambi di residenza. In basso a sinistra della seconda faccia sono inserite le cifre del cosiddetto "codice armonizzato" (identico per tutta l'Europa), la cui lettura consente di avere precise informazioni. In questo modello di patente inizialmente le date di validità venivano riportate a mano sullo spazio apposito (spazio 4a e spazio 4b). Da ottobre 2000 la zona non plastificata è stata ridotta unicamente allo spazio per la firma del titolare. Il documento era rilasciato dalla motorizzazione civile ed è tuttora valido.
Modello rilasciato attualmente
modificaMC 720 P. Dal 19 gennaio 2013. Sempre in formato tessera di plastica, è simile al modello precedente dal quale differisce grazie all'introduzione di alcune importanti novità riguardanti:
- Il materiale di produzione, che dal PVC passa al policarbonato
- L'aggiunta di nuovi dispositivi di sicurezza contro la contraffazione
- L'eliminazione della voce relativa alla residenza del titolare
- La fotografia del titolare (in formato digitale) deve essere rigorosamente in bianco e nero (caratteristica esplicitamente prevista dalla normativa in vigore, identificata come tecnologia laser engraving)
- La sostituzione con la ristampa completa del documento ad ogni singolo rinnovo
- La conseguente eliminazione dei tagliandini adesivi da applicare al cambio di residenza e al rinnovo del documento
- La firma del titolare, che viene acquisita in formato digitale e incisa a laser
- L'introduzione di nuove categorie, che nel complesso diventano le seguenti: AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE
- L'introduzione di uno spazio dedicato alle eventuali annotazioni dello stato membro ospitante è rilasciata dalla motorizzazione civile.
Categorie di patenti
modificaCi sono varie categorie di patente di guida:
Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori
modificaIl Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (abbreviato CIGC o più comunemente conosciuto come "patentino"), è un documento che abilita alla guida di ciclomotori a due o tre ruote e quadricicli leggeri, conseguibile fino al 18 gennaio 2013.
Dal 19 gennaio 2013 non vengono più rilasciati nuovi CIGC, e, ferma restando la validità dei documenti emessi in passato, il documento è stato sostituito da una vera e propria patente di guida denominata patente AM.
Patente AM
modificaEtà minima richiesta: 14 anni, abilita alla guida di:
- Ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.
- Veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna.
- Quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.
A partire dal 18 agosto 2015, il conducente con sedici anni o più, ha la possibilità di trasportare un passeggero qualora il mezzo sia omologato.
Patente A1
modificaEtà minima richiesta: 16 anni, sottocategoria della patente A, permette di guidare:
- Motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, potenza non superiore agli 11 chilowatt e con un rapporto potenza/massa non superiore a 0,1 kW/kg.
- Tricicli di potenza non superiore a 15 chilowatt.
- Macchine agricole che non superino i limiti di massa e sagoma dei motoveicoli
La patente A1 viene rilasciata dopo aver sostenuto una prova teorica a quiz e una prova pratica su motociclo di potenza non superiore agli 11 chilowatt e cilindrata compresa tra 75 e 125 centimetri cubi.
Le patenti A1 rilasciate dal 1º ottobre 1999 al 18 gennaio 2013 abilitano alla conduzione di tutti i motocicli leggeri, indipendentemente dal rapporto potenza/massa, nonché tutti gli altri motoveicoli (motocarri, quadricicli e motocarrozzette), senza passeggero, trasportabile solo dopo il compimento del 18º anno di età. Prima di tale data (dal 1º luglio 1996 al 30 settembre 1999) tale patente, al compimento del 18º anno diventava A2 (A limitata), dopo altri due anni, quindi a 20 anni, diventava A3 (A senza limiti). Prima di quest'ultima forma dal 1º ottobre 1993 al 30 giugno 1996, si potevano guidare 125, con limitazioni di potenza e rapporto potenza massa pari alla patente A limitata, mentre il passeggero era trasportabile solo a partire dai 18 anni. Raggiunto il 20º anno e dopo almeno due anni dal conseguimento la patente diventava A illimitata. Prima ancora, dal 26 aprile 1988 al 30 settembre 1993, si potevano guidare motocicli leggeri con cilindrata di 125cc, senza limitazioni di alcun tipo, eccezion fatta per il passeggero, che poteva essere condotto solo a partire dai 18 anni.
In ogni caso la circolare n.45 del 1999 del ministero dei trasporti stabilisce che le patenti A1 rilasciate fino al 30 settembre 1999 attualmente sono tutte diventate categoria A "senza limiti" (la vecchia A3) in quanto è ovvio che tutti i titolari della stessa hanno superato il 20º anno di età.
Patente A2
modificaEtà minima richiesta: 18 anni
Permette di guidare motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/massa non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima, quindi non oltre i 70 kW (95 CV). Per condurre motocicli di qualsiasi potenza è necessario, dopo almeno due anni dal conseguimento della patente A2, effettuare un nuovo esame pratico su un motociclo di almeno 40 kW di potenza.
Precedentemente fino al 17/1/2013 era possibile conseguire la patente A2 a 18 anni e permetteva di guidare motoveicoli con potenza massima di 25 kW e con rapporto peso/potenza che non superi i 0,16 kW/kg e dopo due anni diveniva automaticamente A3.
Patente A
modificaClassificata anche come patente A3, è conseguibile a diverse età e con differenti modalità:
- A 20 anni, per chi è già in possesso di patente di categoria A2 da almeno 2 anni, per condurre motoveicoli di qualsiasi potenza, previo superamento di un nuovo esame pratico di guida.
- A 21 anni, per condurre soli tricicli di potenza superiore a 15 kW.
- A 24 anni, con accesso diretto, per condurre motoveicoli di qualsiasi cilindrata e potenza.
La prova pratica di guida deve essere effettuata su un motociclo di almeno 40 kW di potenza.
Se la prova pratica è sostenuta con un motociclo con cambio automatico (scooter), non è possibile in ogni caso condurre mezzi dotati di cambio meccanico (motociclette).
Precedentemente fino al 17/1/2013 era possibile conseguire la patente A3 ad accesso diretto a 21 anni, mentre per chi aveva conseguito la patente A2, questa diveniva automaticamente A3 dopo 2 anni.
La prova d'esame per le patenti AM, A1, A2 e A3 consta in due parti principali. La prima prevede un percorso delimitato da birilli con quattro prove: slalom tra birilli con curva a 180° e secondo slalom; passaggio in corridoio stretto ad almeno 30 km/h; superamento di un ostacolo posto in mezzo al percorso; frenata partendo dalla velocità minima di 50 km/h con arresto entro un metro. La seconda consiste in un test su strada pubblica, nel quale l'esaminando deve dimostrare abilità nel gestire il mezzo e dimostrare di conoscere le fondamentali regole del codice della strada. Tale prova deve durare almeno 20 minuti e (solo per le patenti A2 e A3) prevedere una parte su autostrade o assimilate.
Durante l'esame potrà essere richiesto all'esaminando di eseguire alcuni controlli sulle condizioni dei dispositivi del mezzo, quali: pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.
Patente B1
modificaEtà minima richiesta: 16 anni, introdotta dal 19 gennaio 2013. Consente di guidare quadricicli con massa a vuoto non superiore a 400 kg (o 550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), e con potenza massima fino a 15 kW.
Patente B
modificaEtà minima richiesta: 18 anni
Abilita a condurre:
- Autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate e che abbiano un numero di posti a sedere non superiori a 8 escluso il conducente. È quindi consentita la conduzione di autocarri e di autocaravan (camper), purché non eccedenti la massa indicata e purché non siano veicoli eccezionali. È possibile trainare un rimorchio leggero, cioè che non superi nella massa complessiva i 750 kg. La massa complessiva a pieno carico del rimorchio, inoltre, non può superare la massa a vuoto della motrice;
- Autoveicoli trainanti un rimorchio che supera i 750 kg nella massa complessiva, purché il complesso non superi la massa di 3,5 tonnellate. È possibile tuttavia guidare un complesso di veicoli di massa fino a 4,25 t in due casi:
- Trainando un rimorchio leggero.
- Trainando un rimorchio non leggero, previo superamento di un esame di guida, in cui sarà rilasciata una patente con codice comunitario "96", indicante che il proprietario può guidare tali complessi.
- Macchine agricole, comprese quelle eccezionali.
- Macchine operatrici non eccezionali.
- Si possono anche condurre motocicli leggeri fino a 125 cm³ e di potenza fino a 11 kW, ma solo in Italia. Le patenti rilasciate prima del 25 aprile 1988 abilitano alla conduzione di tutti i motocicli sul territorio nazionale (per la guida all'estero è necessario superare un esame pratico; in Inghilterra si può guidare un motociclo 125cc. se la patente B è stata rilasciata prima del 1º febbraio 2001).
- Tricicli e quadricicli (sul sito del Ministero dei Trasporti non si fa menzione a limiti massimi di cilindrata o potenza).
Il titolare di patente categoria B da meno di 3 anni viene definito come neopatentato. Ai sensi dell'art. 117 CdS può condurre tutti i veicoli indicati dal giorno del conseguimento della patente, ma ha l'obbligo di rispettare i limiti di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle Strada extraurbana principale. Superare i limiti (con una tolleranza del 5% a favore del neopatentato) comporta la sospensione della patente per un periodo che va dai 2 agli 8 mesi. L'applicazione dell'art. 117 si accompagna all'applicazione dell'art. 142 CDS.
La prova d'esame è effettuata su strada con la presenza a bordo dell'istruttore e di un esaminatore (ingegnere) della Motorizzazione Civile (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Le principali manovre richieste sono il parcheggio in retromarcia, l'inversione in tre tempi e la regolare circolazione cittadina, con particolare attenzione al rispetto delle precedenze, agli STOP, alle strisce pedonali, a una corretta impostazione della traiettoria nelle svolte a sinistra e a destra, all'utilizzo degli indicatori di direzione, del cambio, dei freni e degli specchietti.
Ai conducenti neopatentati vengono decurtati il doppio dei punti previsti per ogni conducente non neopatentato. La posizione di neopatentato rimane valida nel periodo considerato anche se intanto il titolare consegue una patente C o superiore.
Dal 9 febbraio 2011, per chi ha conseguito la patente di categoria B dopo tale data, per il primo anno dalla data di conseguimento, non è più possibile condurre autoveicoli con un rapporto potenza/massa superiore a 55 kW/t e con una potenza assoluta superiore a 70 kW. Tale limitazione non si applica a veicoli adibiti a trasporto di persone invalide, se essa risulta a bordo. Il rapporto potenza/massa compare sul libretto di circolazione del veicolo e, in generale, si può calcolare aggiungendo 75 kg (peso forfettario del guidatore) alla tara del mezzo.
Patente B+ (B96)
Conseguibile a 18 anni consente di trainare un rimorchio con massa massima autorizzata superiore 750 kg e massa massima autorizzata del complesso superiore a 3500 kg ma inferiore o uguale a 4250 kg. (sul libretto circolazione F.2+F.2)
Patente BE
modificaConseguibile a 18 anni, abilita alla conduzione di autoveicoli conducibili con la patente B e rimorchio con massa massima autorizzata maggiore a 750 kg e fino a 3500 kg. La massa massima del complesso non deve superare 7000 kg. (sul libretto circolazione F.2+F.2)
Patente C1+E
modificaEtà minima richiesta: 18 anni, (con l'obbligo di aver conseguito la patente di categoria C1.). Abilita alla guida di tutti gli autoveicoli che si possono condurre con la patente C1 che abbiano attaccato un rimorchio leggero (fino a 750 kg)
Età minima richiesta: 18 anni. (Con obbligo di aver conseguito la patente di categoria B). Consente di guidare autoveicoli – diversi dagli autobus – di massa complessiva superiore a 3,5 t, ma non superiore a 7,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 kg).
Patente C1
Conseguibile al 18º anno di età, (con l'obbligo di aver conseguito la patente B), abilita alla guida di autoveicoli per il trasporto di merci che hanno una massa superiore a 3,5 tonnellate ma inferiore a 7,5 tonnellate.
Patente C
modificaConseguibile a 21 anni (con obbligo di aver conseguito la patente B), abilita alla conduzione di tutti gli autoveicoli diversi dagli autobus, con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, e tutte le macchine agricole, operatrici, e ad uso specifico, anche eccezionali. È inoltre consentita la conduzione di detti autoveicoli anche se trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 kg).
Patente C+E
modificaConseguibile a 21 anni (con obbligo di aver conseguito la patente di categoria C), abilita alla conduzione di veicoli conducibili con la patente C con agganciato un rimorchio non leggero. Consente di condurre quindi autotreni e autoarticolati, composti da un veicolo trainante guidabile con patente C e rimorchio di qualsiasi massa. La patente C+E abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili con patente B+E e in caso si sia in possesso di patente D o si consegue in seguito, viene rilasciata automaticamente anche la D+E. La patente di categoria C+E non consente di guidare autotreni e autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, ai conducenti che abbiano superato 65 anni di età, tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni (dall'art. 16 della legge 29.7.2010 n. 120) qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale. Si può rinnovare la patente C+E dopo i 68 anni, facendo domanda alla Commissione Medica Locale della propria provincia. Il rinnovo vale per 2 anni. Scaduti i 2 anni si può rifare la domanda.
Patente D1
modificaEtà minima richiesta: 21 anni (con l'obbligo di aver conseguito la patente di categoria B). Consente di guidare autoveicoli con un numero di posti non superiore a 16 (escluso il conducente), ed aventi una lunghezza massima di 8 metri, anche se trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 kg).
Patente D1+E
Conseguibile a 21 anni, (con obbligo di aver conseguito la patente D1), abilita alla guida di tutti gli stessi autoveicoli che si possono condurre con la patente di categoria D1 che abbiano attaccato un rimorchio leggero (fino a 750 kg).
Patente D
modificaConseguibile a 24 anni (con obbligo di avere conseguito almeno la patente B), abilita alla conduzione di tutti gli autoveicoli per il trasporto di persone con più di 9 posti complessivi (compreso quello del conducente). Consente quindi la guida di autobus e minibus. Fino a 60 anni ci si deve sottoporre a visita medica quinquennale per il rinnovo, dopo i 60 anni diventa annuale. La patente di categoria D non è più rinnovabile oltre i 68 anni, venendo così riclassificata alla categoria C o B secondo le necessità. Le patenti D conferite fino al 31 dicembre 2004 abilitano alla conduzione dei veicoli utilizzabili con patente C. La patente D permette di guidare solamente veicoli intestati a ditte, associazioni, parrocchie, squadre sportive, club e circoli vari. Chi sale deve essere munito di cartellino di riconoscimento. Per guidare autobus di linea è necessaria la carta di qualificazione del conducente, che abilita alla guida degli autobus in servizio pubblico di linea, degli scuolabus e di tutti gli autobus immatricolati per conto terzi.
Patente D+E
modificaConseguibile a 24 anni, (con l'obbligo di aver conseguito la patente di categoria D). Abilita alla conduzione di autobus trainanti un rimorchio non leggero e di autosnodati. La patente D+E abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili con patente D e quelli per cui è necessaria la patente B+E. Se il titolare di patente D+E sostiene l'esame per il rilascio della patente C non ottiene automaticamente la C+E, che dovrà essere conseguita a parte.
Patenti speciali
modificaI minorati fisici possono conseguire le patenti A, B, C Speciali con revisione di norma ogni 5 anni salvo indicazione diversa della Commissione medica locale.
La commissione rilascia il certificato di idoneità alla guida per:
- Soggetti diabetici con patenti C, D, CE, DE e sottocategorie.
- Coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della D.G. della M.C.T.C..
- Coloro che abbiano superato i 65 anni e abbiano titolo a guidare autocarri, autotreni e autoarticolati.
- Coloro che abbiano superato i 60 anni e siano in possesso di una patente di categoria “D” o “DE”.
- Coloro nei confronti dei quali gli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio facciano sorgere dubbi circa l'idoneità al medico accertatore.
- Malattie cardiovascolari. (art. 320 c.a).
- Diabete. (art. 320 c.B).
- Endocrine. (art. 320 c.C).
- Del sistema nervoso. (art. 320 c.D).
- Encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o disturbi miotonici.
- Malattie del sistema nervoso periferico.
- Postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico epilessia (assenza di crisi da almeno due anni e rilasciabile con validità max. di due anni) – non idoneità per patenti c, d, e malattie psichiche. (art. 320 c.E).
- Uso di alcol, stupefacenti. (art. 320 c.F).
- Degli organi emato-poietici. (art. 320 c.G).
- Dell'apparato uro-genitale. (art. 320 c.H).
- Deficit visivi. (art. 325).
- Uditivi. (art. 326).
- Da minorazioni degli arti, colonna vertebrale. (art. 327).
- Anomalie somatiche. (art. 328).
- Mutilati e minorati fisici.
- Revisione della patente per chi ha 80 anni. (Decreto 8 settembre 2010 – modifiche art. 115 CDS).
I titolari di patente speciale devono rivolgersi alla commissione medica locale. I candidati al conseguimento e al rinnovo della patente devono recarsi dal proprio medico di base il quale compilerà il certificato medico relativo ai precedenti morbosi (come previsto dalla legge 29 luglio 2010 n. 120)
Tale commissione deve comporsi di:
- Asl territorialmente competente.
- Servizi del distretto sanitario.
- 1 Medico del ministero della salute.
- 1 Medico delle ferrovie dello stato.
- 1 Medico in servizio militare permanente effettivo.
- 1 Medico della polizia di stato.
- 1 Medico del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- 1 Ispettore medico del ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La commissione ha in ogni caso la facoltà (art. 330 D.P.R. n. 485/92) di richiedere ulteriori accertamenti specialistici e di laboratorio che ritenesse necessari per giungere a formulare il suo giudizio sull'idoneità o meno alla guida. Il costo degli accertamenti è a totale carico del richiedente come previsto dalla normativa vigente (Art. 330 comma 6 DPR 495/92 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”), e il medico non può porli a carico del servizio sanitario nazionale (non necessitano di prescrizione sul ricettario regionale).
Il dipartimento dei trasporti riceverà poi la documentazione.
La visita ha un costo diverso a seconda della struttura a cui ci si rivolge. In taluni casi viene richiesto il codice fiscale, oltre al pagamento tramite conto corrente delle imposte relative.
Il dipartimento riceverà tutta la documentazione e il certificato direttamente dal medico e provvederà a spedire a domicilio il tagliando adesivo con la nuova data di scadenza da applicare sulla patente di guida. Nell'attesa del tagliando si può condurre solo in Italia e solo se in possesso di copia del certificato medico.
Patente di guida europea
modificaL'Italia facendo parte dell'unione europea dovrebbe adeguarsi alle direttive emanate dall'UE. Il paese, tuttavia, non ha ancora recepito integralmente le direttive sulle patenti, a differenza di quanto avvenuto per la maggioranza degli altri paesi dell'unione. Ciò, creando una limitazione della libertà individuale e una sostanziale discriminazione.
La direttiva 91/439/CEE e l'Allegato III stabiliscono le regole e i requisiti minimi per il conseguimento della patente di guida per gli stati membri e suddivide le categorie delle patenti in due grandi gruppi: Gruppo 1 (A e B) e Gruppo 2 (C e D) stabilendo anche a seconda del gruppo la periodicità degli esami con la direttiva 2006/126/CE che ha abrogato la precedente direttiva 91/439/CEE.
Dall'agosto 2009 l'Unione Europea ha rivisto nuovamente la direttiva 2006/126/CE adeguando e abbassando ulteriormente i requisiti psicofisici in riferimento alla classificazione delle minorazioni visive dell'organizzazione mondiale della sanità, considerato che: "Dato che l'esistenza di requisiti difformi da uno stato membro all'altro può incidere sul principio della libera circolazione, nella risoluzione del 26 giugno 2000 il consiglio ha domandato specificamente una revisione delle norme mediche per le patenti di guida" e al principio di pari opportunità per le persone con disabilità: un piano d'azione europeo (2004-2010), con le nuove direttive 2009/112/CE e 2009/113/CE.
Con il decreto legislativo n. 59 del 18/04/2011 (pubblicato su G.U. n. 99 del 30/04/2011) si sono recepite le Direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernente la patente di guida. Le disposizioni ivi contenute saranno applicate dal 19/01/2013 con l'eccezione di quelle degli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonché dell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB che sono entrate in vigore il 15/05/2011. Una delle novità è che per la patente B viene rivisto il limite di massa massima autorizzata di 3,5 t, portandolo a 4,25 t (3.5t veicolo trainante e 750 kg rimorchio trainato). Questo richiede un superamento di un prova di capacità e comportamento su veicolo specifico a chi ne fa richiesta.
La direttiva 2012/36/UE apporta rilevanti modifiche alla 2006/126/UE, fra le quali i requisiti dei veicoli per gli esami di guida e la possibilità (per chi ha già una patente B, C o D) di guidare veicoli con cambio manuale anche se si è sostenuto un esame di pratica con veicolo a cambio automatico (5.1.3).
Dall'approvazione il 19 novembre 2012 non è stata recepita nell'ordinamento italiano e di molti Stati membri, resta comunque invariata la data di entrata in vigore il 19 gennaio 2013.
Resta comunque in vigore un recepimento più restrittivo dell'allegato III per quel che concerne i requisiti visivi a scapito soprattutto dei soggetti affetti da disabilità visive tra cui coloro che hanno una visione monoculare e per i soggetti con lievi imperfezioni del campo visivo.
Conseguimento della patente
modificaIl conseguimento della patente prevede un esame teorico e un esame pratico. Per il rilascio di ogni tipo di patente è necessario un certificato medico in bollo, dal costo leggermente inferiore ai 50 euro (all'atto della visita è comunque necessario presentare un certificato anamnestico rilasciato dal proprio medico di base il cui prezzo oscilla solitamente tra i 60 e i 120 euro), e il pagamento di tre bollettini postali per un totale di circa 60 euro.
Esame teorico
modificaL'esame teorico per il conseguimento delle patenti AM, A1, A2, A, B1 e B consiste in una prova quiz composta da 40 domande (30 per la patente AM) con risposta "Vero/Falso". Dal settembre 2006 è stata introdotta, presso gli uffici della motorizzazione civile, la modalità del quiz informatico che dal 3 gennaio 2011 non viene più previsto in multilingue ma solo in lingua italiana, francese e tedesco. Precedentemente il candidato aveva la possibilità di scegliere la lingua tra italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, arabo e cinese con o senza il supporto audio. Pertanto è stata eliminata, se non per i sordomuti, la tipologia dell'esame di teoria orale per questi tipi di patente. Una volta sostenuto l'esame teorico per una di queste categorie, esso è valido anche per le altre, quindi se si possiede una patente tra quelle elencate (tranne la AM), è possibile passare alle altre categorie elencate sostenendo il solo esame pratico.
Per le patenti C, C+E, D, D+E e B+E l'esame teorico è esclusivamente orale e deve essere ripetuto ogni volta che si desidera cambiare categoria.
Prova pratica
modificaPer le esercitazioni su strada tese al superamento della prova pratica si deve richiedere il "foglio rosa", che, nel caso di estensione della propria patente di guida senza l'obbligo di un ulteriore esame di teoria, viene immediatamente rilasciato con 6 mesi di validità (ma essendo disponibile dopo qualche settimana, nel frattempo viene rilasciato il "foglio bianco" che ha validità 1 mese). Nel caso invece di primo conseguimento o estensione con esame teorico a quiz o orale, l'autorizzazione a circolare verrà rilasciata unicamente il giorno del superamento dell'esame teorico.
Per le patenti di categoria A il foglio rosa consente di esercitarsi sulle categorie di veicoli previste dalla patente richiesta in luoghi poco frequentati e l'esame può essere sostenuto presso la motorizzazione civile con il proprio mezzo. La definizione di "luoghi poco frequentati" è generica, in quanto al riguardo non sono stati fissati criteri oggettivi: la valutazione di adeguatezza sul luogo scelto dal candidato per esercitarsi dovrà essere fatta caso per caso. Si tende a consigliare in particolare di evitare le ore di punta e di non allontanarsi di troppi chilometri dal luogo di residenza. Si consiglia inoltre, benché il c.d.s. non lo specifichi, di evitare le autostrade e le strade extraurbane principali: peraltro, in dette strade la circolazione è vietata ai ciclomotori, ai quadricicli leggeri, ai motocicli con cilindrata fino a 125 cc. Per sostenere la prova pratica con il proprio mezzo ("da privatista") è necessario avere a disposizione, il giorno dell'esame:
- Nel caso di patente B (automobile): una macchina con doppi comandi, un istruttore autorizzato e per coloro che hanno presentato l'istanza d'esame (presso la motorizzazione civile) successivamente al 30 aprile 2012 la dimostrazione di avere effettuato obbligatoriamente almeno 6 ore di corso di guida in autoscuola (Decreto Ministeriale 20 aprile 2012).
- Nel caso di patente A (moto): una macchina con relativo conducente in grado di seguire (o precedere) la moto dell'esaminando, trasportando a bordo l'esaminatore; una moto sufficientemente "agile" da percorrere la prova "dell'otto" (ciò potrebbe essere fisicamente impossibile per certe moto),dal 19 gennaio 2013 almeno due “esercizi” di equilibrio a bassa velocità, di cui una deve obbligatoriamente essere uno slalom (birilli a 7 metri di distanza). L'altra ad oggi è a discrezione del dirigente della motorizzazione e dipende dalle condizioni di sicurezza. Potrebbe essere anche l'otto, che teoricamente non è più previsto dalla nuova normativa; fotocopia del libretto della moto con cui si intende dare l'esame; se tale moto non è di proprietà, specifica autorizzazione del proprietario su modulo apposito.
Per la patente B è consentito esercitarsi alla guida purché si abbia a fianco una persona con la specifica funzione di istruttore; costui deve possedere una patente della stessa categoria da almeno 10 anni, oppure una patente di categoria superiore, e con al massimo 65 anni di età. Inoltre l'auto utilizzata deve avere il freno a mano e la chiave d'avviamento accessibili al passeggero. Le esercitazioni possono avvenire su tutto il territorio nazionale, esponendo il segnale "P" davanti e dietro al veicolo, come previsto dall'art. 122 del codice della strada. Diversamente che in passato, nel nuovo codice della strada non sono più citati i divieti di esercitazione in autostrada, né i divieti di trasportare ulteriori passeggeri oltre all'istruttore tranne nel caso di esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane principali (ovvero in condizioni di visione notturna) effettuate con veicolo diverso da quello di un'autoscuola da un titolare di autorizzazione a esercitarsi alla guida. In questo caso sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l'accompagnatore in funzione di istruttore (Decreto Ministeriale 20 aprile 2012).
Dal 31 marzo 2011 è obbligatorio anche il superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore, per il conseguimento della patente AM, disposizione prevista dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010.
Visite mediche, lezioni, pratiche ed esami possono essere effettuate anche in un'autoscuola, soluzione più opportuna dal punto di vista formativo ma più costosa.
Altri titoli
modificaC.A.P.
modifica- KA: conseguibile a 21 anni, abilita alla conduzione di motocarrozzette di massa non superiore a 1,3 tonnellate in servizio di noleggio con conducente (per esempio le "Ape Piaggio" utilizzate come taxi ad Ischia e a Palermo).
- KB: conseguibile a 21 anni, abilita alla conduzione di autovetture in servizio di piazza (taxi) e in servizio di noleggio con conducente (NCC). Il C.A.P. KB vale anche per i veicoli cui abilita il C.A.P. KA.
C.Q.C.
modificaLa carta di qualificazione del conducente serve per attività di trasporto di cose e persone in modo professionale, cioè per conto terzi e in conto proprio se assunti in un'azienda con la qualifica di "conducente".
Categorie di C.Q.C. e sua obbligatorietà:
- C.Q.C. per trasporto PERSONE. (in vigore dal 10/09/2008).
- C.Q.C. per trasporto MERCI. (in vigore dal 10/09/2009).
La C.Q.C. sostituisce:
- C.A.P. KC: permette la guida di autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, e gli autoarticolati, autotreni, autosnodati con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, se il conducente non ha ancora compiuto 21 anni.
- C.A.P. KD: permetteva la guida di autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente per il trasporto di persone.
Categorie di conducenti esentate dall'obbligo di qualificazione iniziale:
- In Italia, titolari alla data del 9 settembre 2008 del certificato di abilitazione professionale di tipo KD.
- In Italia, titolari alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C, CE.
- In altri stati appartenenti all'unione europea o allo spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose aventi sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 della patente di guida delle categorie D o DE, ovvero alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C o CE.
- In stati non appartenenti all'unione europea o allo spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 delle patenti di guida equivalenti alle categorie D o DE, ovvero, alla data del 9 settembre 2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C o CE.
La C.Q.C. non è richiesta ai conducenti dei veicoli:
- La cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h.
- A uso delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione.
- Sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione.
- Utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio.
- Utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
- Utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali.
- Che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.
C.F.P.
modificaC.F.P. Serve per poter condurre veicoli in regime European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. (A.D.R.). Il certificato di formazione professionale A.D.R. deve essere conseguito per il trasporto di merci pericolose (p.es. benzina) in aggiunta alla patente necessaria per il mezzo e vale 5 anni.
Durata della patente
modificaLa validità della patente di guida dipende dal tipo di patente e dall'età del titolare e dura:
- 10 Anni: Per chi rinnova le patenti A e B e il C.I.G. fino al 50º anno di età.
- 5 Anni: Per chi rinnova le patenti A e B speciali, C, D, B+E, C+E e D+E, nonché dopo il compimento del 50º anno di età per le patenti AM, A e B.
- 3 Anni: Per chi rinnova qualsiasi tipo di patente oltre il 70º anno di età.
- 2 Anni: Per chi rinnova qualsiasi tipo di patente oltre l'80º anno di età presso il medico monocratico (medico legale).
Limitazioni alla guida
modificaLe limitazioni alla guida sono descritte all'articolo 117 del codice della strada
- Per i primi tre anni dal conseguimento della patente B è vietato il superamento del limite di 100 km/h nelle autostrade e di 90 km/h nelle strade extraurbane principali.
- Per il primo anno dal conseguimento della patente B, rilasciata a partire dal 9 febbraio 2011, è vietato condurre autoveicoli con una potenza specifica rispetto alla tara superiore a 55 kW/t. Inoltre non è possibile condurre autoveicoli di categoria M1 con una potenza assoluta maggiore di 70 kW; i veicoli della classe M1 sono veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti oltre al conducente (le comuni automobili).
Tale norma non si applica ai veicoli destinati al trasporto di persone invalide, purché un invalido sia presente a bordo.
- Per i primi due anni dal conseguimento della patente A (ad accesso graduale) è vietata la conduzione di motocicli con potenza specifica superiore a 25 kW e/o 0,16 kW/kg riferita alla tara. La norma non è da considerarsi se viene sostenuta la prova pratica su motociclo adatto oltre il 21º anno di età.
Sul retro delle patenti formato tessera c'è una tabella che riporta la validità della patente per le diverse categorie; l'ultima riga invece è riservata alle eventuali limitazioni alla guida o alla conversione o duplicazione del documento. Esse vengono inserite con dei codici a due cifre, che sono:
- 01: Correzione e/o protezione della vista. (obbligo lenti).
- 02: Protesi uditiva o aiuto alla comunicazione.
- 03: Protesi/ortesi per gli arti.
- 10: Cambio di velocità adattato.
- 15: Frizione adattata.
- 20: Sistema di frenatura adattato.
- 25: Sistema di accelerazione adattato.
- 30: Sistemi combinati di frenatura e d'accelerazione adattati.
- 35: Dispositivi di comando adattati.
- 40: Sistema di direzione adattato.
- 42: Retrovisore/i adattato/i.
- 43: Sedile del conduttore modificato.
- 44: Adattamenti del motociclo. (utilizzazione dei subcodici obbligatorio).
- 45: Motocicli solo con side-car.
- 70: Conversione della patente n. ... rilasciata da.... (simbolo UE/ONU in caso di paese terzo, per esempio: 70.0123456789.NL).
- 71: Duplicati della patente n. .... (simbolo UE/ONU in caso di paese terzo, per esempio: 71.987654321.HR).
- 78: Limitazione alla guida con cambio automatico.
- 96: Autorizzazione alla guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria B con massa complessiva di motrice + rimorchio superiore a 3500 kg e non superiore a 4250 kg.
Alcuni costruttori permettono il depotenziamento ed eventualmente il ripristino della potenza piena dei loro mezzi per poter essere usati anche da chi è soggetto a restrizioni di potenza, come nel caso dei primi due anni della patente A2, rilasciando un nulla osta, una dichiarazione delle nuove specifiche e la dichiarazione dell'esecuzione dell'elaborazione, esattamente come concesso dal codice della strada numero 76.
Sanzioni accessorie riguardanti la patente
modificaLa patente di guida può essere ritirata, sospesa o revocata, come sanzione accessoria in aggiunta alle sanzioni amministrative. La revisione può essere disposta nel dubbio di mancanza o perdita dei requisiti fisici, psichici e tecnici necessari alla guida.
Dal 1º luglio 2003 è inoltre in vigore la "patente a punti", ovvero la decurtazione di punti (fino a un massimo di 20, ma comunque non più di 15 in una sola volta, salvo nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente) a ogni infrazione stradale accertata. L'esaurimento di tali punti comporta l'obbligo di revisione della patente. Mediante il portale dell'automobilista, che è stato realizzato dal ministero dei trasporti, è possibile - previa registrazione del sito con email e codice fiscale, verificare il proprio saldo punti in tempo reale[1].
Chi guida un veicolo a motore è obbligato a tenere con sé la patente di guida della categoria corrispondente. In caso di dimenticanza, la legge italiana non prevede la possibilità di evitare le sanzioni, nemmeno mostrando la patente in un momento successivo ai controlli della polizia.
Non è neanche possibile fornire un altro documento di identità valido e il numero di patente (ovvero la carta di circolazione del veicolo se il conducente ne è anche il proprietario), per una verifica via wireless in tempo reale con la banca dati della motorizzazione civile.
Ritiro della patente
modificaPer particolari tipi di infrazioni a norme non gravi, la patente è immediatamente ritirata durante la circolazione dagli agenti di polizia che accertano la violazione. In tali casi la patente viene subito restituita dopo l'adempimento della prescrizione omessa. Questo avviene in caso di:
- Guida con patente scaduta di validità.
- Guida senza essersi sottoposti all'esame di revisione nei termini prescritti.
- Dichiarazione di non idoneità temporanea alla guida, a seguito di accertamento sanitario.
- Sistemazione errata del carico sull'autoveicolo e mancata correzione su invito degli organi di polizia o comunque secondo le modalità previste dal codice.
- Stato di ebbrezza
- Quando in un incidente ci sono stati dei feriti
La patente è inoltre ritirata a ogni violazione che ne comporti la sospensione a tempo determinato o la revoca permanente.
Sospensione della patente
modificaLa sospensione temporanea della patente è disposta dal prefetto, dalla motorizzazione civile e dall'autorità giudiziaria (giudice) nella maggior parte delle violazioni gravi del codice stradale e in certe violazioni del codice civile e penale. Il periodo di sospensione può variare da un minimo di 15 giorni per le infrazioni meno gravi a un massimo di 5 anni. La sospensione è richiesta in caso di:
- Guida con patente diversa da quella necessaria per il veicolo condotto (per esempio, guida di autobus con patente B) (da 1 a 6 mesi).
- Guida con adattamenti diversi a quelli prescritti (per individui mutilati o menomati fisicamente) (da 1 a 6 mesi).
- Perdita temporanea dei requisiti fisici e psichici (fino al recupero dei requisiti).
- Superamento di oltre 40 km/h, ma non oltre i 60 km/h del limite massimo di velocità (sospensione da 1 a 3 mesi da 8 a 18 mesi in caso di recidiva in un biennio).
- Superamento di oltre 60 km/h del limite massimo di velocità (sospensione da 6 a 12 mesi revoca della patente in caso di recidiva in un biennio).
- Circolazione contromano in corrispondenza di curve e dossi o nella carreggiata di una strada a carreggiate separate (da 1 a 3 mesi; da 2 a 6 mesi in caso di recidiva).
- Inversione del senso di marcia o guida contromano in autostrada (da 6 a 24 mesi).
- Guida in stato di ebbrezza da alcool (da tre mesi a due anni, a seconda della soglia nella quale rientra il tasso alcolico riscontrato).
- Guida sotto l'effetto di stupefacenti (da 6 mesi a un anno).
- In caso di investimento di persona, mancato soccorso dei feriti (da 1 anno e 6 mesi a 5 anni) o fuga senza prestare assistenza alla persona investita (da 1 a 3 anni; da 15 giorni a due mesi se si tratta solo di gravi danni causati ai veicoli).
- Circolazione abusiva con mezzo sequestrato (da 1 a 3 mesi).
- Fuga in seguito a incidente stradale con soli danni a cose e grave danno ai veicoli coinvolti (da 15 giorni a due mesi).
- Eccesso nei limiti di massa e di sagoma del veicolo con cui si circola (da 15 a 60 giorni; da 1 a 3 mesi se il conducente non provvede a mettersi in regola).
- Guida di veicoli non ammessi, nei primi due anni dal conseguimento della patente o se minori di 20 anni (da 2 a 8 mesi).
- Circolazione abusiva durante la sospensione della carta di circolazione (da 3 a 12 mesi).
- Lesioni a persone in seguito a violazioni del codice della strada (da 15 giorni a 6 mesi, a seconda della gravità delle lesioni).
- Ipotesi di reato per danni a persone (fino a 1 anno).
- Partecipazione a gare di velocità clandestine (da 1 a 3 anni).
- Gravi infrazioni al divieto di sorpasso (da 1 a 3 mesi; da 3 a 6 mesi per i neopatentati).
- Impiego di veicolo come taxi o noleggio con conducente (N.C.C.) senza autorizzazione (da 4 a 12 mesi).
- Detenzione di stupefacenti per uso personale (ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 309/1990 e s.m.i, da un minimo di un mese fino a tre anni) nei casi in cui non ci sono le condizioni per le quali il prefetto possa formulare "il formale invito a non fare uso di sostanze" (previsto dal comma 14 dell'art. 75 D.P.R. 309/1990) e l'interessato non provi di essersi sottoposto a un programma terapeutico per la disintossicazione predisposto e monitorato dal Ser.t. o da analogo servizio accreditato.
La patente è inoltre sospesa da 1 a 3 mesi in seguito alla duplice violazione in un biennio delle norme del codice della strada riguardanti precedenza, divieto di sorpasso (casi di minore gravità), passaggi a livello, distanza di sicurezza, incrocio tra veicoli e uso delle cinture di sicurezza.
Revisione della patente
modificaLa revisione della patente può essere disposta, oltre alle normali revisioni periodiche, dal prefetto o dalla motorizzazione civile, in ogni caso in cui sorgano dubbi sul permanere dei requisiti minimi fisici e psichici richiesti e/o sulle conoscenze e capacità tecniche dell'individuo. Al patentato può essere prescritta una visita medica presso la commissione medica locale e/o un esame di idoneità tecnica simile al normale esame teorico-pratico per il conseguimento della patente. L'esame di revisione è in particolar modo richiesto all'esaurirsi dei punti della patente.
Revoca della patente
modificaLa revoca della patente è un annullamento permanente del valore della patente. Viene disposta da prefetto, Motorizzazione civile o autorità giudiziaria (giudice) quando il patentato non è più idoneo alla guida, quando si commettono infrazioni molto gravi o si è recidivi nel commettere alcune infrazioni. La patente viene revocata nel caso il titolare:
- Non possieda più l'idoneità alla guida, per perdita permanente dei requisiti fisici e psichici o per mancanza dei requisiti morali richiesti. (il giudice può, per esempio, revocare la patente a un accusato di omicidio o a chi abbia già utilizzato un'auto su strada in modo sconsiderato).
- All'esame di revisione risulti non più idoneo alla guida.
- Abbia ottenuto la sostituzione della propria patente italiana con un'altra di stato estero.
- Circoli durante il periodo di sospensione della patente.
- Percorra contromano autostrade o strade extraurbane.
- Guidi in stato di ebbrezza da alcool o sostanze stupefacenti un autobus, un autocarro o altro veicolo superiore come massa complessiva alle 3,5 t o un complesso di veicoli. (qualsiasi veicolo trainante un rimorchio, una barca o simili è considerato complesso di veicoli).
- Violi, in stato di ubriachezza o di ebbrezza da droghe, una o più norme del codice della strada, provocando un incidente comportante la morte di altre persone.
- Violi, in stato di ubriachezza (tasso alcolemico di 1,5 g/l o superiore) una o più norme del codice della strada anche senza provocare danni a terzi.
- Partecipi a gare di velocità clandestine dalle quali derivino gravi lesioni personali o la morte di persone.
- Adibisca un veicolo a taxi o N.C.C. senza autorizzazione e venga sanzionato due volte in tre anni.
- Sia condannato per lesioni più o meno gravi a persona due volte in cinque anni.
- Sia un delinquente abituale, come professione o come tendenza.
Chi abbia avuto la propria patente revocata non può più riottenere la stessa, ma può sottoporsi nuovamente dopo almeno un anno dalla data esecutiva del provvedimento di revoca all'esame di guida per conseguirne una nuova.
Smarrimento della patente
modificaNel caso in cui venga smarrita o rubata è necessario seguire un particolare iter burocratico per ottenere il duplicato della patente di guida. Come prima cosa occorre presentarsi negli appositi uffici di polizia per richiedere un permesso provvisorio alla guida. L'iter deve essere seguito entro 48 ore dallo smarrimento o dal furto. Gli organi di polizia provvederanno a indicare se la patente è duplicabile. In ogni caso la vecchia patente, anche se venisse rinvenuta, non potrà più essere utilizzata. Nel caso in cui la patente sia duplicabile, il nuovo documento verrà spedito al costo di euro 9,00 + 1,80 diritti postali (oltre alle spese di spedizione) direttamente presso l'abitazione di residenza del richiedente (ora in ASSICURATA CONTRASSEGNO al costo di € 16,89). Qualora invece la patente non fosse duplicabile, è necessario rivolgersi all'ufficio della motorizzazione civile di competenza presentando il modello TT2112, la denuncia presentata agli organi di polizia o dei carabinieri, il permesso di guida provvisorio rilasciato dalle autorità di polizia o dei carabinieri, 3 foto tessera, il bollettino di versamento di euro 9,00 + 1,80 diritti postali, due fotocopie del documento di identità in corso di validità attestante l'attuale residenza, una fotocopia del codice fiscale.