Lo sciopero è un'astensione collettiva dal lavoro da parte di lavoratori subordinati, spesso promossa dai sindacati (ma è concepibile anche uno sciopero proclamato da gruppi intra-aziendali o interaziendali, senza alcun intervento del sindacato), avente per finalità quella di ottenere, esercitando una pressione sui datori di lavoro, un miglioramento delle condizioni lavorative rispetto a quelle disciplinate dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

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Lo Sciopero
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto del lavoro
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

Diversa è la serrata, la quale consiste in una temporanea sospensione dal lavoro disposta dal datore, finalizzata a far pressione sui lavoratori per motivi contrattuali o per indurli a rinunciare a un'agitazione volta ad ottenere migliori condizioni economiche. La Costituzione Italiana, pur non contemplando la serrata, sembra contenere un tacito divieto a tale pratica, e un eventuale intervento del legislatore volto a sanzionarla penalmente sarebbe costituzionalmente lecito, ma solo se contemporaneamente fosse introdotta una regolamentazione giuridica del diritto di sciopero.

Esistono diverse modalità di sciopero, non tutte legittime. La linea di discriminazione della legittimità di uno sciopero si rinveniva nel principio giurisprudenziale della proporzionalità tra l'astensione e il danno arrecato al datore di lavoro, per cui se il danno subìto dal datore di lavoro era superiore rispetto al sacrificio sopportato dai lavoratori con lo sciopero, esso era ritenuto illegittimo.

Questo orientamento giurisprudenziale è stato mutato dalla Cassazione italiana nel 1980 (sentenza Corte di Cassazione 30 gennaio 1980 n. 711), che ora ritiene legittime anche le cosiddette forme anomale di sciopero, anche nel caso in cui comportino un sacrificio maggiore per il datore di lavoro. Ciò deriva dal fatto che il legislatore italiano non ha ancora dato attuazione all'art. 40 della Costituzione e di conseguenza non ha previsto le modalità con cui lo sciopero può essere attuato (limiti interni); quindi qualsiasi modalità, che non costituisca reato, è ritenuta legittima. Gli unici limiti al diritto di sciopero riconosciuti dalla giurisprudenza, sono limiti esterni.

Essi sono costituiti dagli altri diritti parimenti tutelati dalla Costituzione, come il diritto alla vita e all'integrità fisica ad esempio, ma anche altri come la libertà di iniziativa economica sancita dall'art. 41 della Costituzione. Conciliare il diritto di sciopero con questa libertà imprenditoriale è stato più complicato, ma il confine tra legittimità e illegittimità dell'azione sindacale è stato individuato dalla giurisprudenza nel cosiddetto danno alla produttività. Esso è costituito da un danno tale, alle persone o ai macchinari o ai locali aziendali, che non consenta di riprendere l'attività lavorativa una volta che sia cessato lo sciopero. La giurisprudenza, invece, ritiene che sia sempre insito nello sciopero e che sia legittimo il danno alla produzione, che è la perdita economica sopportata dal datore di lavoro durante lo sciopero (sentenza Corte di Cassazione 30 gennaio 1980 n. 711).

Nel gergo sindacale si sono date molte definizioni di sciopero a seconda delle diverse modalità o ampiezza della platea di lavoratori in rivendicazione o protesta ad esempio: si parla di sciopero generale quando l'astensione dal lavoro riguarda tutti i lavoratori di un paese, settoriale se interessa un solo settore economico o una categoria di lavoratori (metalmeccanici, chimici, ecc.), locale se sono interessati i lavoratori di una certa zona.

Si parla di sciopero bianco quando i lavoratori anziché astenersi dal lavoro applicano alla lettera i regolamenti, causando disagi, clamoroso fu il caso di sciopero bianco applicato dalle guardie di frontiera negli anni ottanta.

Lo sciopero a gatto selvaggio indica lo sciopero in cui, in una catena di montaggio, le varie sezioni scioperano in tempi diversi, in modo da arrestare la produzione per il massimo tempo possibile.

Vi sono poi i cosiddetti "scioperi articolati" di cui fanno parte:

  • Lo sciopero a singhiozzo è caratterizzato da interruzioni brevi (10 minuti ogni ora ad esempio). Tale modalità di sciopero, prima ritenuta illegittima, è oggi considerata lecita anche sul piano civile (sentenza Corte di Cassazione 30 gennaio 1980 n. 711), ma è consentito al datore di lavoro di rifiutare le prestazioni comunque offerte se ritiene che non siano proficuamente utilizzabili (sentenza Corte di Cassazione 28 ottobre 1991 n. 11477).
  • Lo sciopero a scacchiera in cui vi è un'astensione dal lavoro effettuata in tempi diversi, da diversi gruppi di lavoratori, le cui attività siano interdipendenti nell'organizzazione del lavoro.

Queste due forme di sciopero sono volte ad alterare i nessi funzionali che collegano i vari elementi dell'organizzazione, in modo da produrre il massimo danno per la controparte con la minima perdita di retribuzione per gli scioperanti.

Lo sciopero con corteo interno indica invece uno sciopero in cui i manifestanti, anziché organizzare picchetti agli ingressi del luogo di lavoro, si muovono in formazione all'interno bloccando i vari reparti che attraversano.

L'articolo 40 della Costituzione italiana disciplina il diritto di sciopero, stabilendo che esso «si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano».

Con la legge n. 146 del 12 giugno 1990 si sono stabilite norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali – che possono essere considerati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, «quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione» –, le quali comprendono le regole sulle modalità e i tempi dello sciopero sanzionando eventuali violazioni. In alcuni servizi di interesse pubblico lo sciopero può essere annullato di fatto tramite la precettazione da parte delle autorità di pubblica sicurezza, dei Trasporti o della Sanità.

Durante i picchetti, la delegazione di scioperanti che rimane agli ingressi e alle uscite dei luoghi di lavoro, non può trattenere quanti manifestano l'intenzione di entrare nel luogo di lavoro, oppure di uscire, altrimenti si verificherebbe il cosiddetto picchettaggio violento o blocco dei cancelli, riconducibili alla violenza privata (articolo 610 c.p.). Impedire l'uscita di una persona dal luogo di lavoro configura un reato di sequestro di persona; diverso, è porre degli ostacoli all'ingresso dei colleghi, che rimangono liberi di muoversi fuori dalla sede di lavoro, in uno spazio aperto. Il danno per l'azienda associato a uno sciopero è quantificabile in prima approssimazione con la perdita di produttività di una giornata di lavoro. La produttività può a sua volta essere misurata come fatturato o margine operativo netto per addetto, riportata su scala giornaliera.

Un tema che ha dato luogo a controversie sul lavoro in tema di sciopero è quello della sostituzione dei lavoratori scioperanti. Le controversie in questione sono promosse ai sensi dell'articolo 28 della L. n. 300 del 20 maggio 1970 (cosiddetto Statuto dei lavoratori), rubricato «repressione della condotta antisindacale». In caso di sciopero, può accadere che il datore di lavoro reagisca sostituendo i lavoratori in sciopero con quelli che hanno deciso di astenersi dall'esercizio di tale diritto (cosiddetto crumiraggio interno), ovvero che ricorra a personale esterno all'impresa (cosiddetto crumiraggio esterno).

Riguardo al cosiddetto crumiraggio interno la giurisprudenza ha elaborato linee guida per stabilire la legittimità o l'illegittimità di questa pratica. Tale sostituzione è considerata legittima quando sia adottata nel rispetto del principio di equivalenza delle mansioni previsto dall'articolo 2103 c.c.. La sostituzione con lavoratori interni astenutisi dallo sciopero, o appartenenti a settori non interessati dall'astensione dal lavoro, è altresì ammessa nel caso in cui il lavoratore sia adibito a mansioni superiori. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12811 del 3 giugno 2009, ha optato per l'illegittimità della sostituzione del lavoratore scioperante se questa comporta l'adibizione a mansioni inferiori di un lavoratore astenutosi dall'esercizio del diritto allo sciopero, ovvero appartenente ad un ramo d'impresa non interessato da tale astensione, violando così il disposto dell'articolo 2103 c.c..

Al datore di lavoro è fatto espresso divieto, ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del decreto delegato n. 368/2001, di assumere lavoratori a tempo determinato «per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero». Analoghi divieti sono imposti dal decreto delegato n. 276/2003 con riguardo alla somministrazione di lavoro (articolo 20, comma 5) e al lavoro intermittente (articolo 34, comma 3).

Le pratiche dette in precedenza sono illecite anche quando lo sciopero è stato vietato dalla precettazione del Ministero competente. Il mancato rispetto della precettazione è un reato di interruzione di pubblico servizio, ma non è "giusta causa" di licenziamento.

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