Lex comitialis
La Lex Comitialis (al plurale Leges Comitiales) è la legge romana in senso stretto, definita da Gaio lex est quod populus iubet atque constituit (alla lettera: legge è ciò che il popolo comanda e stabilisce). L'aggettivo comitialis si riferisce al modo di formazione attraverso una votazione dei comitia.
Perché nel diritto romano venisse aggiunta una legge occorreva l'iniziativa di un magistrato, in genere il console (rogante magistratu) che interrogasse l'assemblea del popolo (comizi centuriati).
La legge aveva le seguenti parti costitutive
- Praescriptio con l'indicazione del magistrato rogante
- rogatio il testo vero e proprio della legge
- sanctio le conseguenze dell'inosservanza delle leggi. Le leggi prive di sanctio erano dette leges imperfectae
Attraverso le leges comitiales veniva regolato soprattutto il diritto pubblico, mentre per lo più il diritto privato veniva cambiato attraverso gli scita plebis
Il giurista romano Gaio nelle sue Istituzioni dà la seguente definizione di plebiscitum comparandolo all'istituto della Lex:
(LA)
«Lex est quod populus iubet atque constituit; plebiscitum est quod plebs iubet atque constituit» |
(IT)
«La Legge è ciò che il popolo comanda e stabilisce. Il plebiscito è ciò che la plebe comanda e stabilisce.» |
(G. 1.3) |
Le Leges prendevano il nome dal magistrato rogante.