Le Tutele Applicabili in caso di Illegittimo Licenziamento
Le forme di Tutele Applicabili in caso di Illegittimo Licenziamento hanno subìto tre fasi storiche segnate da tre diverse riforme, ognuna delle quali ha creato un diverso regime di tutele.
Le Tutele Previste dall'Articolo 8 della Legge 604/1966 e dall'Articolo 18 della Legge 300/1970 nella sua versione originale
modificaFino al 1966, prima dell'emanazione della legge 604, vigeva il concetto di "libera recedibilità" regolato dall'articolo 2118 del Codice Civile.
L'articolo 2118 del Codice Civile definiva il recesso da contratti a tempo indeterminato, consentendo a entrambe le parti di risolvere il contratto di lavoro con un preavviso stabilito dalle norme professionali, dagli usi o in base ai principi di equità.
Il datore di lavoro godeva di un'ampia libertà di rescindere unilateralmente il contratto di lavoro in base all'articolo 2118 del Codice Civile, il che legittimava il licenziamento da parte del datore di lavoro. Poiché non c'era alcuna illiceità nel licenziamento, non esisteva alcuna normativa di tutela contro i licenziamenti ingiustificati.
Tuttavia, questa libertà di licenziamento entrava in conflitto con i principi costituzionali di solidarietà sociale e tutela del lavoro sanciti negli articoli 2, 4, 35 e 41 della Costituzione Italiana.
La legge 604/1966 introdusse il principio della "necessaria giustificazione" per il licenziamento dei datori di lavoro con più di 35 dipendenti. Questo pose fine al regime di libera rescissione da parte del datore di lavoro, richiedendo un "motivo valido" per il licenziamento. In mancanza di tale motivo valido, il licenziamento veniva considerato illegittimo. La legge introdusse anche la "Tutela Obbligatoria," che richiedeva che un datore di lavoro che effettuava un licenziamento ingiusto riassumeva il lavoratore entro tre giorni o pagava una somma di risarcimento che poteva variare da 2,5 a 6 mensilità.
Nonostante la Tutela Obbligatoria fornisse una forma iniziale di protezione contro i licenziamenti ingiustificati, i lavoratori ingiustamente licenziati erano ancora in una posizione svantaggiata poiché perdevano il proprio lavoro e non venivano completamente risarciti.
La legge n. 300 del 1970, nota come Statuto dei Lavoratori, introdusse l'articolo 18, che prevedeva la "Tutela Reale," che garantiva il reintegro dei lavoratori ingiustamente licenziati e un risarcimento di almeno 5 mensilità. Questa tutela si applicava a imprese con più di 15 dipendenti, abbassando la soglia rispetto ai precedenti 35.
Nel 1990, la legge 108 generalizzò il principio della "giustificazione necessaria" del licenziamento, anche per le imprese con meno di 15 dipendenti, offrendo la "Tutela Obbligatoria," che consentiva la riassunzione o il pagamento di un'indennità sostitutiva in caso di licenziamento ingiustificato.
Tuttavia, con la Legge Fornero del 2012, il sistema subì un cambiamento radicale. La legge pose fine al doppio sistema di tutele, introducendo quattro livelli di tutela diversi:
1. Tutela Reintegratoria Forte (reintegro e risarcimento) per vari casi di licenziamento illegittimo. 2. Tutela Reintegratoria Debole (reintegro e risarcimento limitato) in casi specifici. 3. Tutela Risarcitoria Forte (risarcimento senza reintegro) in altri casi. 4. Tutela Risarcitoria Debole (risarcimento limitato senza reintegro) per alcune situazioni.
La Legge Fornero introdusse anche la possibilità di conciliazione extragiudiziale e consentì al datore di revocare il licenziamento entro 15 giorni. Inoltre, il regime di tutela si applicò anche alle piccole imprese.
Con il Jobs Act del 2015, il sistema subì ulteriori modifiche. Le tutele contro il licenziamento ingiusto furono suddivise in quattro fasce, a seconda dei vari casi di illegittimità:
1. Tutela Reale Forte con reintegro e risarcimento. 2. Tutela Reale Debole con reintegro e risarcimento limitato. 3. Tutela Risarcitoria Forte con risarcimento. 4. Tutela Risarcitoria Debole con risarcimento limitato.
Inoltre, il Jobs Act introdusse la possibilità di conciliazione extragiudiziale e stabilì che l'articolo 18 non potesse più essere applicato ai nuovi contratti a tempo indeterminato stipulati dopo il 7 marzo 2015.
In sintesi, nel corso degli anni, l'Italia ha attraversato diverse riforme del mercato del lavoro, passando da un regime di libera recedibilità a un sistema di tutele crescenti contro il licenziamento ingiusto, con diverse normative e regolamenti che hanno influenzato la tutela dei lavoratori e dei datori di lavoro.
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