Le Nuove Norme sull'Attività Ispettiva in materia di Lavoro e Legislazione Sociale

Con il Jobs Act (legge 10 dicembre 2014, n. 183) e il successivo decreto attuativo (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149) il Governo Renzi ha posto in essere un riordine e una semplificazione dell'Attività Ispettiva in materia di Lavoro e Legislazione Sociale.

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Le Nuove Norme sull'Attività Ispettiva in materia di Lavoro e Legislazione Sociale
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto del lavoro
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

In sostanza, in questa lezione, esamineremo il testo del decreto e la novità più importante quale è l'Introduzione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Ispettorato Nazionale del Lavoro

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Col fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, il legislatore ha istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del d. lgs. 300/1999, una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato nazionale del lavoro", che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL (art. 1 c. 1). L'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate da tali organi. Al fine di assicurare omogeneità operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, ad funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del d. lgs. 124/2004 e alle medesime condizioni di legge (art. 1 c. 2). L'Ispettorato ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie (art. 1 c. 3). L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma, in Piazza Repubblica, e 74 sedi territoriali (art. 1 c. 4 e Dpcm attuativo). L'Ispettorato è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 20/1994, e successive modificazioni (art. 1 c. 5).

L'Ispettorato del Lavoro è un'agenzia governativa responsabile della vigilanza sulla corretta applicazione delle leggi sul lavoro, della contribuzione e dell'assicurazione obbligatoria, nonché della legislazione sociale, compresa la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Di seguito, fornirò una breve sintesi delle principali disposizioni presenti nel testo:

1. **Creazione e Statuto**: Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con altri ministri, ha istituito l'Ispettorato del Lavoro e ha definito il suo statuto. Questo statuto include obiettivi e direttive per le attività ispettive.

2. **Funzioni e Attribuzioni**: L'Ispettorato del Lavoro svolge diverse funzioni, tra cui la vigilanza in materia di lavoro, contribuzioni, assicurazione obbligatoria e legislazione sociale, compresa la sicurezza sul lavoro. Emana circolari interpretative, propone obiettivi di verifica, gestisce la formazione del personale ispettivo e svolge attività di prevenzione e promozione della legalità contro il lavoro sommerso e irregolare.

3. **Struttura**: L'Ispettorato è composto da un direttore, un consiglio di amministrazione e un collegio dei revisori. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ed è responsabile dell'amministrazione e del funzionamento dell'Ispettorato.

4. **Personale**: L'Ispettorato ha una dotazione organica definita da decreti. Il personale dirigenziale e non dirigenziale è assegnato all'Ispettorato da altre amministrazioni pubbliche e segue le relative norme contrattuali.

5. **Coordinamento con INPS e INAIL**: L'Ispettorato coordina le sue attività ispettive con quelle dell'INPS e dell'INAIL, inclusa la formazione del personale. Questa collaborazione mira a evitare sovrapposizioni nell'attività ispettiva.

6. **Altro Personale Ispettivo**: L'Ispettorato collabora con i Carabinieri per la tutela del lavoro e altri servizi ispettivi, garantendo un'attività ispettiva uniforme e coordinata.

7. **Aspetti Giuridici**: L'Ispettorato può essere rappresentato e difeso in giudizio da propri funzionari in alcuni casi, salvo il secondo grado di giudizio in questioni di massima o notevole rilevanza economica.

8. **Modifiche Organizzative**: Il testo menziona la possibilità di apportare modifiche ai decreti di organizzazione dei ministeri coinvolti (Ministero del Lavoro, INPS e INAIL) per riflettere le disposizioni contenute nel decreto legislativo.

9. **Soppressione della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva**: Il testo prevede anche la soppressione della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, come parte delle modifiche organizzative.

Questo testo specifico è particolarmente dettagliato nelle disposizioni relative all'organizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, ai suoi compiti e alle interazioni con altre agenzie e istituzioni. Ai sensi dell'articolo 11 comma 1, dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5 comma 1, al d. lgs. 124/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

  • (a) gli articoli 1, 2, 4 e 5 sono abrogati e l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza). - 1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita ai sensi del presente articolo, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza. 2. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali presentati dall'Ispettorato nazionale del lavoro, propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi. 3. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un sottosegretario delegato, in qualità di presidente; dal direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro; dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL; dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro; dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati. 4. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori generali delle direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i Direttori generali delle direzioni generali degli altri Ministeri interessati in materia. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 5. Ai componenti della Commissione di coordinamento dell'attività di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 4 non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio».
  • (b) All'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole "alla Direzione generale" sono sostituite dalle seguenti "al Ministero del lavoro e delle politiche sociali".
  • (c) All'articolo 13, comma 5, il primo capoverso è sostituito dal seguente "L'adozione della diffida interrompe i termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16 e 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3".
  • (d) L'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Art. 16 (Ricorsi al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato). - 1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13, comma 7, è ammesso ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica degli stessi. 2. Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente dell'Ispettorato del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente trasmessa dall'organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto».
  • (e) L'articolo 17 è sostituito dal seguente: «Art. 17 (Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro). - 1. Presso le competenti sedi territoriali dell'Ispettorato è costituito il Comitato per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che la presiede, dal direttore dell'INPS e dal direttore dell'INAIL del capoluogo di regione dove ha sede l'Ispettorato competente. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio. 2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, sono inoltrati entro 30 giorni dalla notifica degli stessi alla sede territoriale competente dell'Ispettorato e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Ispettorato. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.».

Ogni riferimento alle direzioni interregionali, regionali o territoriali del lavoro contenuto in provvedimenti di legge o in norme di rango secondario è da intendersi, in quanto compatibile, alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato (art. 11 c. 2). Le disposizioni di cui alla legge 689/1981 trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti dell'Ispettorato, da intendersi quale Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge 689/1981 (art. 11 c. 3). L'Ispettorato può stipulare uno o più protocolli d'intesa che prevedono strumenti e forme di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale. L'Ispettorato stipula altresì specifici protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche regionali e locali e con le aziende di trasporto pubblico regionale e locale al fine di facilitare la mobilità del personale ispettivo nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti (art. 11 c. 4). L'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle entrate sono tenuti a mettere a disposizione dell'Ispettorato, anche attraverso l'accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata, utili alla programmazione e allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di difesa in giudizio, al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro irregolare ovvero della evasione od omissione contributiva e al fine di una maggiore efficacia della gestione del contenzioso. L'inosservanza delle disposizioni ora dette comporta l'applicazione delle norme in materia di responsabilità dirigenziale (art. 11 c. 5). Al fine di uniformare l'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale è tenuto a raccordarsi con le sedi centrale e territoriali dell'Ispettorato (art. 11 c. 6). Fermo restando quanto previsto dal comma 5 appena detto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL assicurano altresì ogni forma di collaborazione utile ad un efficiente svolgimento dell'attività di vigilanza (art. 11 c. 7).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina un comitato operativo presieduto dal direttore dell'Ispettorato e formato da un esperto dei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dell'INPS e uno dell'INAIL (art. 12 c. 1). Il Comitato svolge le attività di cui di seguito per il periodo necessario a garantire la progressiva funzionalità dell'Ispettorato e comunque per un periodo non superiore a tre anni (art. 12 c. 2). Ai sensi dell'articolo 12 comma 3, il Comitato svolge in particolare le seguenti funzioni:

  • (a) Coadiuva il direttore dell'Ispettorato nella definizione degli atti di indirizzo dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale da sottoporre alla Commissione centrale di coordinamento di cui all'articolo 3 del d. lgs. 124/2004.
  • (b) Assicura ogni utile coordinamento tra l'Ispettorato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, sia ai fini di una corretta ed efficace gestione del personale ispettivo che della definizione degli obiettivi in relazione ai complessivi piani di attività delle stesse amministrazioni.
  • (c) Adotta, in raccordo con il direttore, misure finalizzate ad una più efficace uniformità dell'attività di vigilanza, ivi comprese misure di carattere economico e gestionale.
  • (d) Monitora le attività dell'Ispettorato, trascorsi dodici mesi dalla sua istituzione, al fine di valutarne la concreta funzionalità ed efficacia di azione.

Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, gettone di presenza o emolumento a qualsiasi titolo dovuti (art. 12 c. 4).

Il decreto in esame è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (24/09/2015). Il decreto in esame, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare (art. 13 c. 1).

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