Le Norme Giuridiche e la loro Classificazione

Una norma giuridica, in diritto, indica un insieme di regole che concorrono a disciplinare la vita organizzata. Dal punto di vista linguistico essa si costituisce di un precetto e di un testo, da non confondere l'uno con l'altro, avente la capacità di determinare, in maniera tendenzialmente stabile, l'ordinamento giuridico generale (ossia il diritto oggettivo).

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Le Norme Giuridiche e la loro Classificazione
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Descrizione

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Una norma è una proposizione volta a stabilire un comportamento condiviso e i valori presenti all'interno di un gruppo sociale. Essa è finalizzata a regolare il comportamento dei singoli appartenenti al gruppo, per assicurare la sua sopravvivenza e perseguire i fini che lo stesso ritiene preminenti.

In linea generale, la norma giuridica viene assimilata a una "regola di condotta", ovvero a un comando, che impone all'individuo un determinato comportamento. Il carattere "coattivo" della norma giuridica è, dunque, imprescindibile. Questo elemento centrale della norma giuridica contribuisce in modo determinante a differenziarla da altri tipi di norme, come quelle morali o religiose, che appartengono a una sfera non coattiva. L'individuo è libero o meno di assecondare un comando religioso o morale. Può sentirsi perfino obbligato a farlo, ma tale obbligo non è generalizzabile.

Affini alle norme giuridiche vere e proprie possono considerarsi quelle regole che appartengono più alla sfera morale, ma che, quando sono inserite in disciplinari di ordini professionali o di associazioni di produttori, possono prevedere anche sanzioni in caso di violazione. Caratteristiche

Le caratteristiche fondamentali di una norma giuridica sono:

  • generalità: in quanto non è riferita a un singolo soggetto ma si riferisce a una pluralità di soggetti, ovvero a tutti coloro che si trovano nella situazione disciplinata;
  • astrattezza: in quanto la norma fa riferimento a un'ipotesi astratta e non al singolo caso concreto;
  • novità: in quanto ogni norma viene emanata per regolare un comportamento che fino a ieri si riteneva non dovesse essere regolato, oppure allo scopo di modificare un regolamento di quel tale comportamento già esistente;
  • imperatività (o coazione): in quanto accanto a una norma che contiene un precetto, esiste una norma che prevede la sanzione;
  • positività: in quanto la norma è predisposta da un'autorità (lo Stato);
  • bilateralità: in quanto la norma riconosce un diritto a un soggetto e in contrapposizione impone un dovere o un obbligo a un altro soggetto;
  • esteriorità: oggetto della disciplina dovrà essere l'azione esterna del soggetto, non gli stati psichici interiori.
  • coattività: la norma giuridica è coattiva in quanto deve essere rispettata obbligatoriamente e la sua inosservanza viene punita applicando una sanzione al trasgressore;
  • relatività: la norma giuridica è relativa perché varia nel tempo e nello spazio, cioè all'interno dello Stato stesso e da Stato a Stato. Il diritto di uno Stato infatti non è sempre uguale a sé stesso, ma si modifica nel corso del tempo per effetto delle trasformazioni della società.

Gli atti o fatti da cui scaturiscono le norme giuridiche costituiscono le fonti del diritto, e, più esattamente, le fonti di produzione giuridica. Va detto che, in senso lato, possono considerarsi norme anche quelle che mancano dei caratteri della generalità e astrattezza, le quali, peraltro, non sono prodotte da fonti del diritto ma con atti giuridici in virtù di poteri dalle stesse attribuiti (si tratti di atti privati, come i contratti, o pubblici, come un provvedimento amministrativo o una sentenza). La norma non va in nessun caso confusa con la legge. Mentre la legge è un atto, la norma è la conseguenza di questo. La legge è una delle fonti del diritto, la norma è diritto. La norma è un comando che si ricava dall'interpretazione delle fonti del diritto. Le norme sono solitamente desumibili da una formulazione linguistica scritta (costituzione, legge, regolamento...) al fine di conferire alla stessa un alto grado di certezza e durevolezza nel tempo.

Diverse dalle norme giuridiche, che prescrivono comportamenti vincolanti per il diritto, sono le norme etiche, morali, sociali, che vincolano solo nel cosiddetto foro interno (della coscienza) ovvero sotto il profilo meramente sociale, di pura cortesia. In sintesi si può definire "norma giuridica", una prescrizione generale e astratta che identifica ed enuncia gli interessi vigenti in un gruppo sociale e appresta le procedure per la loro tutela e il loro concreto soddisfacimento e della quale, pertanto, deve essere garantita l'osservanza.

Classificazione

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Secondo il contenuto una norma si può distinguere tra norme precettive, proibitive e permissive. Le prime impongono un comportamento, le seconde proibiscono un comportamento mentre le terze lo permettono. Altra distinzione è in base alla loro derogabilità (Norme Relative che a loro volta sono divise da parte della dottrina in Norme Dispositive che regolano un rapporto ma che la volontà delle parti può derogare e Norme Suppletive che trovano applicazione solo quando i soggetti privati non abbiano provveduto a normare un particolare aspetto contrattuale, in relazione al quale la legge sopperisce disciplinando ciò che i privati hanno lasciato privo di regolamentazione) o inderogabilità (Norme Cogenti o Norme Imperative, o Norme Assolute, o Norme di Ordine Pubblico). Il diritto pubblico è sempre inderogabile nel senso che è del tutto irrilevante la volontà del destinatario del comando. Nell'ambito del diritto privato invece esistono oltre alle norme inderogabili anche norme derogabili ovvero norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo tra le parti interessate.

Si può, inoltre, distinguere tra Diritto Generale e Diritto Locale. Solitamente le norme giuridiche appartengono al primo tipo poiché trovano uguale applicazione in tutto il territorio Statale. La Costituzione però attribuisce alle Regioni una autonomia legislativa in deterimanate materie potendo quindi creare norme valide solo in territorio locale e pertanto rientrano nel Diritto Locale. Inoltre per speciali esigenze o circostanza o come residuo di norme passate esistono delle norme che valgono solo per parti del territorio dello Stato. Anche gli usi si distinguono in generali e in locali e prevalgono i secondi sui primi.

Altra distinzione è quella tra Diritto Comune e Diritto Speciale. Il primo contiene norme dettate in generale per tutti i rapporti di un determinato tipo mentre il secondo forma un insieme proprio e caratteristico il quale sodisfa particolari esigenze della vita e si riferisce a materie, a circostanza ben determinate, o a persone che esercitano tipiche funzioni o attività. Il Diritto Speciale non è in antitesi con il Diritto Generale infatti anch'esso ammette un'applicazione analogica nel suo ambito. Se c'è un Diritto Speciale le sue norme prevalgono su quelle di Diritto Generale secondo una regola che è valida per tutto il diritto: in toto iure generi per speciem derogatur.

Altra distinzione è tra Diritto Normale e Diritto Eccezionale (anticamente: ius singulare). Il secondo è quello che devía, a causa di esigenze particolari che esso deve sodisfare, dai princípi che reggono tutto un ramo del diritto o un istituto giuridico. Esso non si può estendere per analogia e si carattereizz aper la sua contraddizione al sistema delle altre norme. Il Diritto Speciale, invece, è applicazione del sistema, con adattamenti a un ramo che ha speciali esigenze. Esso ha sempre carattere generale e astratto riguardando a tutte le persone e a tutti i rapporti di quella categoria che viene regolata. Diverso è il concetto di Privilegio (Diritto Singolare in senso moderno) che è una norma speciale emanata per singoli individui (Lex in Privos Lata) in favore se prevede speciali benevolenze oppure in disfavore (privilegi odiosi) come quando si toglie a qualcuno l'una o l'altra esplicazione del Diritto di Libertà, di Residenza, di Commercio, ecc.. Il privilegio, con il suo riferimento a un caso particolare, si distingue dalla norma eccezionale che contiene sempre un comando astratto per una categoria di persone o per una situazione giuridica, ed è in più forte contrasto con il principio della generalità e uguaglianza delle norme (privilegia ne inroganto - frammento dalle "leggi delle dodici tavole", 451-450 a.C.).