Le Fonti del Diritto del Lavoro Pubblico
Lo Studio delle Fonti del Diritto del Lavoro Pubblico risulta molto più facile dello Studio delle Fonti del Diritto del Lavoro in generale ma ugualmente con proprie difficoltà.
La facilità è data dal fatto che il Diritto del Lavoro Pubblico trova la sua disciplina generica nelle medesime Fonti del Diritto del Lavoro Privatistico e inoltre anche dal fatto che tutta la materia è stata razionalizzata in un unico Testo Unico (D.Lgs. n.165/2001). L'articolo 2, comma 2, 1° periodo del D.Lgs. 165/2001 (rubricato "Fonti") ci dice che i Rapporti di Lavoro Pubblico sono regolati con le stesse norme previste per i Rapporti Privati e cioè il Capo I, Titolo II, Libro V del Codice Civile e le Leggi Speciali.
La relativa complessità inizia a sorgere quando lo stesso periodo pone una eccezione. Dice espressamente "fatte salve" le diversità contenute nel presente Decreto che costituiscono Disposizioni a Carattere Imperativo. Questa previsione è frutto di una modifica del 2009 (ad opera della Riforma Brunetta) e che di fatto complica la materia perché, lo stesso Decreto, pone una serie di particolarità dalla disciplina privatistica che hanno un carattere di Imperatività e quindi di Inderogabilità sia in Melius sia in Peius da parte della Contrattazione Collettiva. Una limitazione che nel Lavoro Privato non vi è potendo la Contrattazione Collettiva, in sostanza, regolare in Melius tutto ciò che vuole, fatte determinate eccezioni.
Ricapitolando abbiamo, seppure in modo discorsivo, già presentato le fonti che useremo per lo studio dei vari istituti del Diritto del Lavoro Pubblico. Al vertice restano le Disposizioni di Legge (e chiaramente Costituzionali) che sono generalmente uguali a quelle Diritto del Lavoro Privato (Codice Civile e Leggi Speciali) corrette dal D.Lgs. n.165/2001 che crea delle particolarità alla Disciplina. Sotto le Disposizioni di Legge vi sono i Contratti Collettivi che a differenza del campo del lavoro privatistico incontra una serie di limitazioni.
Queste limitazioni sono disciplinate dall'articolo 40 (rubricato "Contratti Collettivi Nazionali e Integrativi"). Questo articolo delimita la Contrattazione Collettiva (dopo le modifiche del 2009) in relazione alla Materia dei Diritti e delle Prerogative dei Rapporti di Lavoro. All'interno di questo campo, a sua volta, ci sono ulteriori aree non toccabili dalla Contrattazione Collettiva (Materie Sanzioni Disciplinari, Corrispensioni del Trattamento Accessorio, Mobilità e Progressioni Economiche).
Notiamo quindi una grande rigidità della Contrattazione Collettiva e questo lo vedremo meglio nella prossima lezione.