Le Fonti del Diritto Internazionale e dell'Unione Europea

Il diritto internazionale è quella branca del diritto che regola la vita della comunità internazionale. Può essere definito come il diritto della Comunità degli Stati, quindi un diritto al di sopra di essi e dei loro ordinamenti giuridici interni. Meno corretta la definizione di diritto del rapporto tra stati, perché se è vero in senso formale che viene posto in essere tra i vari Stati, in senso materiale non è sempre indirizzato ai rapporti tra questi, ma può anche incidere all'interno delle comunità. Tra le varie tipologie di diritto internazionale possono ad esempio annoverarsi la lex mercatoria, e il diritto internazionale privato. Tipica è l'adozione, all'interno di tale branca del diritto, di accordi internazionali sotto forma di trattati internazionali.

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Le Fonti del Diritto Internazionale e dell'Unione Europea
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Le fonti del diritto internazionale modifica

  • Consuetudine: comportamento costantemente e uniformemente ripetuto nel tempo, nella convinzione della sua obbligatorietà. Per aversi una consuetudine è necessaria la presenza di due requisiti fondamentali: - "diuturnitas" (prassi) ovvero il protrarsi nel tempo di un determinato comportamento; - "opinio iuris sive necessitatis" ovvero la convinzione da parte degli Stati della giuridica obbligatorietà di un determinato comportamento.
  • Accordi, cioè i trattati internazionali.
  • Fonti previste da accordo: atti di un'organizzazione internazionale, ad esempio le Direttive e i Regolamenti della Comunità Europea o le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, alcuni dei quali sono atti di soft law.

La gerarchia giuridica delle fonti internazionali non è sempre rigida, potendo accadere che una norma di tipo superiore possa essere derogata da una di rango inferiore.

Le fonti dell'Unione europea modifica

Il sistema giuridico dell'Unione europea è costituito dall'insieme di norme che regolano l'organizzazione e lo sviluppo dell'Unione europea e i rapporti tra questa e gli Stati membri.

Le fonti del diritto dell'Unione europea sono di tre tipi: le fonti primarie, le fonti derivate e le fonti complementari.

Norme primarie del sistema giuridico dell'Unione europea sono in primo luogo le norme convenzionali contenute nei Trattati istitutivi delle Comunità europee e dell'Unione europea ed in quegli accordi internazionali successivamente stipulati per modificare ed integrare i primi.

Il diritto dell'Unione europea derivato comprende un ventaglio di atti giuridici adottati dalle istituzioni europee, nei limiti delle competenze e con gli effetti che il Trattato sancisce. Si tratta di atti che vengono posti in essere attraverso procedimenti deliberativi che si svolgono e si esauriscono in modo del tutto indipendente da quelli legislativi e amministrativi nazionali. Sono atti, però, destinati a incidere in modo rilevante sugli ordinamenti giuridici nazionali, talvolta senza che occorra un intervento formale del legislatore e/o dell'amministrazione nazionale, talvolta imponendo all'uno e/o all'altra un'attività normativa, allo scopo di riversare sui singoli gli impegni sottoscritti a livello europeo, ovvero di precisare o integrare obbligazioni solo delineate dall'atto ma lasciate alla discrezionalità degli Stati membri quanto alla realizzazione definitiva del suo contenuto.

È, questo, l'insieme degli atti che si definisce comunemente diritto dell'Unione europea derivato, espressione che ne coglie, da un lato, la purezza dell'origine, appunto europea in senso proprio e non convenzionale del termine e del tutto estranea ai procedimenti nazionali di formazione delle norme e, d'altro lato, la loro forza derivata dai Trattati istitutivi.

Nell'ambito di tale sistema va inquadrato l'art. 288 TFUE che definisce la tipologia degli atti a mezzo dei quali le istituzioni dell'Unione europea esercitano le competenze loro attribuite:

  • i regolamenti, hanno una portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili;
  • le direttive, sono indirizzate solo agli Stati membri e non sono obbligatorie in tutti i loro elementi, in quanto vincolano i destinatari solo riguardo al risultato da raggiungere, lasciando alla loro discrezione la scelta dei mezzi e della forma;
  • le decisioni, sono obbligatorie in tutti i loro elementi e se designano i destinatari sono obbligatorie soltanto nei confronti di questi.

Infine, le fonti di diritto complementare, oltre alla giurisprudenza della Corte di giustizia, comprendono il diritto internazionale e i principi generali del diritto. Tali fonti hanno permesso alla Corte di colmare i vuoti lasciati dal diritto primario o derivato.