Le Elezioni Politiche Italiane

Le elezioni politiche italiane sono le elezioni politiche che in Italia eleggono il Parlamento della Repubblica. Sono regolate dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalla vigente legge elettorale. Si svolgono ogni cinque anni oppure in seguito a scioglimento anticipato delle Camere. In seguito alle elezioni, si rinnova anche il Governo, che deve ottenere l'appoggio della maggioranza in ciascuna camera del Parlamento.

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Le Elezioni Politiche Italiane
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto pubblico
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

L'organizzazione del potere legislativo in Italia è regolata dal Titolo I della seconda parte della Costituzione e prevede un Parlamento composto da due rami o Camere: la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica. L'elezione a suffragio universale è contemporanea per entrambi i rami, sebbene con modalità distinte: per la Camera votano tutti i maggiorenni raggruppati in circoscrizioni, per il Senato votano gli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età (raggruppati su base regionale).

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra, e le elezioni hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. Il periodo di durata effettiva del mandato parlamentare è detto legislatura. Dall'entrata in vigore della Costituzione ad oggi si sono succedute diciassette legislature, con una durata media di quattro anni, poiché in quasi la metà dei casi si è andati ad elezioni anticipate.

Chi può votare

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La Costituzione italiana sancisce il principio del suffragio universale

In Italia il diritto di voto (elettorato attivo) è garantito dal principio del suffragio universale; di conseguenza, tutti i cittadini italiani maggiorenni sono iscritti d'ufficio nelle liste degli elettori. Per l'elezione del Senato può votare solo chi abbia compiuto i 25 anni d'età.

La Costituzione qualifica l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori come un «dovere civico». Il diritto di voto può essere sospeso temporaneamente oppure revocato in via permanente solo nel caso di condanna penale per alcuni tipi di reato (interdizione dai pubblici uffici) e negli altri casi espressamente indicati dalla legge (misure di prevenzione e di sicurezza.

Chi può essere eletto

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L'aula della Camera dei deputati

Il diritto di candidarsi a ricoprire cariche elettive (elettorato passivo) è riconosciuto a tutti i cittadini italiani maggiorenni.

Per le candidature alle elezioni politiche sono previste delle limitazioni di età: è necessario aver compiuto 25 anni per la Camera mentre occorre aver raggiunto i 40 anni di età per il Senato.

La legge stabilisce che non possono essere eletti alla Camera e al Senato:

  • i presidenti della provincia e i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20000 abitanti, mentre sono in carica e nei sei mesi successivi al termine del mandato (salvo il caso di elezioni anticipate);
  • il capo della polizia, il vicecapo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
  • i capi di gabinetto dei ministeri;
  • i prefetti, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
  • gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate nella circoscrizione del loro comando territoriale;
  • i magistrati (esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori) nelle circoscrizioni di loro assegnazione o giurisdizione, nei sei mesi antecedenti l'accettazione della candidatura;
  • i diplomatici, i consoli, i viceconsoli non onorari e gli ufficiali addetti alle ambasciate, legazioni e consolati sia all'estero sia in Italia e coloro che, pur conservando la cittadinanza italiana, si trovano alle dipendenze di un governo estero;
  • i componenti della Corte costituzionale;
  • coloro i quali intrattengono determinati rapporti di natura economica con lo stato.


Sono privati del diritto all'elettorato passivo tutti i cittadini soggetti alla misura dell'interdizione dai pubblici uffici o agli altri provvedimenti che implicano la perdita del diritto di voto. La cosiddetta legge Severino vieta inoltre di presentare la propria candidatura, per le elezioni politiche ed europee, a coloro che abbiano riportato condanne penali definitive superiori a due anni di reclusione; la durata del periodo di incandidabilità dipende dall'illecito commesso e non può essere in ogni caso inferiore a sei anni. La medesima norma stabilisce altresì che non si possono candidare alle consultazioni regionali e amministrative i cittadini condannati in via definitiva per alcune categorie di reati oppure indiziati di appartenere a un'associazione di tipo mafioso o con finalità sovversive. I sindaci e i presidenti della provincia riconosciuti colpevoli di dissesto finanziario non possono candidarsi ad alcuna carica per un periodo di dieci anni.

La Costituzione sancisce il principio del libero mandato per coloro che ricoprono un incarico elettivo, con esplicito riferimento ai parlamentari.

Come si vota

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Facsimile di tessera elettorale

Le più piccole circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio italiano sono le sezioni elettorali, la cui definizione compete ai singoli comuni nei limiti dei vincoli fissati dalla legge. Le sezioni elettorali di ciascun comune sono identificate da un numero progressivo. Ogni cittadino viene iscritto di norma nelle liste degli elettori della sezione nel cui ambito territoriale è compreso il suo luogo di residenza; il numero della sezione in cui l'elettore risulta iscritto è riportato sulla tessera elettorale, il documento personale che permette l'esercizio del diritto di voto.

Per poter esercitare il proprio diritto di voto, l'elettore deve presentarsi di persona al seggio elettorale corrispondente alla sezione in cui è iscritto; dunque non è ammesso il voto per delega. È necessario inoltre esibire la tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido o scaduto da non più di tre anni.

 
Per poter votare, l'elettore si deve recare all'ufficio elettorale di sezione in cui è iscritto

L'elettore esprime materialmente il proprio voto su di un foglio prestampato detto «scheda elettorale», utilizzando la matita copiativa che gli viene consegnata; la scheda deve essere compilata in modo riservato all'interno di un'apposita cabina, pena l'annullamento del voto stesso. È vietato portare con sé in cabina fotocamere, telefoni cellulari o altri dispositivi atti a registrare immagini. Le modalità specifiche di voto dipendono dalla tipologia di votazione e dal sistema elettorale in vigore: generalmente è possibile tracciare un segno sul nome del candidato prescelto o sul simbolo della lista elettorale prescelta o su entrambi; in alcuni casi sono consentiti il voto di preferenza, ovvero la facoltà di scegliere uno o più candidati all'interno di una lista, e il voto disgiunto, cioè la possibilità di votare per una lista non collegata al candidato prescelto.

Allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini affetti da grave infermità, i ciechi e gli amputati delle mani sono autorizzati – sotto opportune condizioni stabilite dalla legge – a farsi accompagnare in cabina da un altro elettore che esprima il voto per loro, mentre le persone la cui vita dipende da apparecchiature elettromedicali hanno facoltà di votare a domicilio. I degenti in ospedale possono fare richiesta, entro il terzo giorno antecedente le elezioni, di votare nel luogo di ricovero. Gli elettori non deambulanti provvisti di certificato medico sono ammessi a votare in qualsiasi seggio elettorale privo di barriere architettoniche. I componenti del seggio, i vigili del fuoco, i poliziotti, i militari, gli aviatori e i naviganti hanno la facoltà di votare nel luogo in cui si trovano. I cittadini italiani residenti o dimoranti temporaneamente all'estero possono votare – solo per le elezioni politiche e i referendum nazionali – tramite servizio postale, a meno che non si trovino in un paese in cui tale pratica non è possibile per circostanze esterne.

 
Modello di scheda elettorale per le elezioni politiche

Sono previste sanzioni penali per i cittadini che si presentino a votare senza averne diritto oppure assumendo un'identità falsa, così come per gli elettori che esprimano il proprio voto più di una volta in una stessa consultazione. La condanna a una pena detentiva per un reato in materia elettorale comporta in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici e la sospensione o la revoca del diritto di voto.

Lo spoglio delle schede e il conteggio dei voti sono effettuati dai componenti dell'ufficio elettorale di sezione; l'attribuzione dei voti, in particolare, spetta al presidente di seggio. A questo proposito, la legge stabilisce il principio secondo il quale il voto debba essere assegnato ogniqualvolta sia ragionevolmente possibile desumere la volontà dell'elettore, a condizione che quest'ultimo non abbia reso chiaramente riconoscibile il proprio voto. Qualunque cittadino può assistere allo scrutinio della sezione in cui è iscritt, senza toccare le schede; in casi di necessità il presidente di seggio può chiedere l'allontanamento da parte della forza pubblica di chiunque ostacoli il corretto svolgimento delle operazion. La dichiarazione dei risultati dello scrutinio è un provvedimento di natura amministrativa e quindi impugnabile. Per quanto riguarda le elezioni politiche, i tribunali amministrativi sono incompetenti: come prescritto dalla legge, le decisioni definitive sugli eventuali reclami spettano esclusivamente agli organi di verifica dei poteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Come ci si candida

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I movimenti politici che rappresentano le minoranze linguistiche d'Italia possono beneficiare di procedure agevolate per la presentazione delle candidature alle elezioni politiche ed europee

La presentazione di una candidatura comporta in genere una raccolta di firme. Per poter concorrere alle elezioni, ciascuna lista di candidati deve presentare una dichiarazione sottoscritta da un numero di elettori dipendente dal tipo di votazione e dalla popolazione della circoscrizione elettorale o del territorio interessato. Le firme debbono essere raccolte e autenticate nell'intervallo di tempo indicato dalla legge, a pena del loro annullamento. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Nel dettaglio, per poter poter prendere parte all'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è previsto che ciascuna lista debba presentare almeno 1500 e non più di 2000 firme in ogni collegio plurinominale.


Sistema elettorale

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Dal 2017 è in vigore un sistema elettorale misto a separazione completa, ribattezzato Rosatellum bis: in ciascuno dei due rami del Parlamento, il 37% dei seggi assembleari è attribuito con un sistema maggioritario uninominale a turno unico, mentre il 61% degli scranni viene ripartito fra le liste concorrenti mediante un meccanismo proporzionale corretto con diverse clausole di sbarramento. Le candidature per quest'ultima componente sono presentate nell'ambito di collegi plurinominali, a ognuno dei quali spetta un numero prefissato di seggi; l'elettore non dispone del voto di preferenza né del voto disgiunto. La Costituzione stabilisce altresì che dodici deputati e sei senatori debbano essere prescelti dai cittadini italiani residenti all'estero.

Attribuzione dei seggi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
Camera dei deputati Senato della Repubblica
 
 
Metodo di elezione Seggi % Metodo di elezione Seggi %
Maggioritario uninominale a turno unico 232 37% Maggioritario uninominale a turno unico 116 37%
Proporzionale con sbarramento al 3% 386 61% Proporzionale con sbarramento al 3% 193 61%
Voto degli italiani residenti all'estero 12 2% Voto degli italiani residenti all'estero 6 2%

Propaganda elettorale

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File:1968 maggio elezioni milano.jpg
Manifesti propagandistici in piazza del Duomo a Milano nel 1968

La legge prevede che, nell'imminenza di consultazioni elettorali e referendarie, la propaganda politica sia soggetta a regolamentazione.

Comizi, riunioni e altre iniziative analoghe organizzate in luoghi aperti al pubblico si possono svolgere – anche senza autorizzazione preventiva dell'autorità di pubblica sicurezza – fra il 30º giorno antecedente la data fissata per le elezioni e la mezzanotte del penultimo giorno precedente l'apertura della votazione, quando entra in vigore il cosiddetto «silenzio elettorale». Nel medesimo intervallo di tempo, la propaganda per mezzo di manifesti è ammessa esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati; sono invece vietate altre forme di propaganda luminosa o figurativa fissa, il lancio di volantini in luogo pubblico e la propaganda luminosa mobile. La propaganda tramite chiamate telefoniche preregistrate, posta elettronica, messaggi SMS e modalità simili è permessa solamente a condizione che sia stato preventivamente acquisito il consenso esplicito dei singoli destinatari.

A partire dal giorno in cui viene formalizzata l'indizione delle votazioni, i programmi televisivi e radiofonici sono sottoposti al principio della par condicio, in base al quale deve essere garantito il confronto a parità di condizioni tra i diversi candidati e le varie opinioni politich. Per i notiziari, le emittenti locali e gli organi d'informazione dei partiti sono previste norme meno restrittive. Nei quindici giorni antecedenti il voto, è interdetta la pubblicazione di qualsiasi sondaggio relativo all'orientamento politico dei cittadini, anche se effettuato in precedenza.

Nel giorno fissato per la votazione, è proibita ogni forma di propaganda all'interno degli uffici elettorali di sezione e nell'area compresa in un raggio di 200 metri.