Le Associazioni Non Riconosciute

Il Codice regola separatamente le Associazioni Riconosciute (artt. 11-35 c.c.) e quelle Non dotate di Personalità Giuridica (artt. 36-38 c.c.). Le norme che regolano le Associazioni Non Riconosciute sono di vitale importanza dato che oggi le organizzazioni più rilevanti, quali partiti e sindacati, si presentano proprio nella forma di Associazioni Non Riconosciute. La Dottrina e la Giurisprudenza hanno con il tempo sempre meno minimizzato le differenze tra le due forme di associazione considerando di fatto soggetti di diritto anche le Associazioni Non Riconosciute e tenendole distinte dalle persone dei membri. Successivamente anche il legislatore ha eliminato in sostanza le differenze tra le due forme di associazioni. Secondo l'opinione di oggi entrambe le forme hanno la capacità giuridica e di agire, sono titolari di diritti personalissimi e patrimoniali e possono acquistare e alienare beni senza alcun controllo. Data l'identità del tipo contrattuale l'analitica disciplina delle Riconosciute è applicata anche alle Non Riconosciute. I punti in cui la disciplina diverge sono quelli sulla Registrazione e l'Autonomia Patrimoniale perché gli amministratori delle Associazioni Riconosciute, a differenza delle Non Riconosciute, sono esenti da personale responsabilità connessa alle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'ente.

lezione
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Le Associazioni Non Riconosciute
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto privato
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

L'Atto Costitutivo di una Associazione Non Riconosciuta è anch'esso un Contratto ma a differenza delle Riconosciute qui la forma è libera cioè non è richiesto l'atto pubblico e neppure l'atto scritto (a meno che non lo preveda leggi speciali). Elementi essenziali di tale atto sono lo scopo, le condizioni per l'ammissione degli associati, le regole sull'ordinamento interno. Secondo la dottrina prevalente le Associazioni Non Riconosciute sono caratterizzate dal Principio della "Porta Aperta" cioè del libero ingresso da parte di terzi. Il titolare del Fondo Comune è l'Associazione Non Riconosciuta. Esso può essere aggredito dai creditori dell'Associazione ma non dai creditori personali degli associati. Esso è costituito, come per il Patrimonio delle Associazioni Riconosciute, dai contribuiti degli associati, dai beni acquistati con i contributi e da ogni bene pervenuto all'Associazione a qualunque titolo da soggetti pubblici e privati. Come per le Associazioni Riconosciute anche qui vice il Divieto di Divisione del Fondo Comune e lo Scioglimento del Rapporti Limitato ad un solo Associato, per Recesso o anche per Esclusione, non gli attribuisce alcun Diritto del Fondo Comune stesso (art. 37 c.c.).

La Rappresentanza e la Responsabilità

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La disciplina dell'organizzazione interna è rimessa all'autonomia degli associati espressa generalmente nello Statuto che accompagna l'Atto Costitutivo (art. 36 c.c.). Il potere di amministrazione e rappresentanza spetta all'organo stabilito dallo Statuto e se vi è un eccesso di potere rappresentativo il negozio è inopponibile all'ente. La legittimazione processuale spetta a chi ha carica di Presidente o Direttore (art. 36 c.c.). Oltre alla responsabilità dell'associazione che risponde con il fondo comune, vi è anche una responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione medesima (Autonomia Patrimoniale Imperfetta). I semplici associati sono esenti da responsabilità. Questa particolare responsabilità, che differenzia le Associazioni Non Riconosciute dalle Riconosciute, è data dalla forma di controllo sull'idoneità del patrimonio che è considerata inadeguata per garantire i creditori. La Responsabilità del Fondo si estende anche alle Obbligazioni Non Negoziate derivate da Illeciti compiuti da Amministratori o da Dipendenti dell'Associazione ed Imputabili a quest'ultima a titolo di Responsabilità Diretta (ex art 2043 c.c.) o Indiretta (ex art. 2049 c.c.). Particolare disciplina è prevista, ai sensi del d.l. n. 273/2005 convertito dal l. n. 51/2006, per i Partiti Politici i cui amministratori sono esonerati dalla responsabilità per le obbligazioni contratte in loro nome e per conto salvo abbiano agito con dolo o colpa grave ed è stato istituito un fondo di garanzia. Vi è inoltre una responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ai sensi del d.lgs. 8-6-2001, n. 231.

L'Estinzione e la Devoluzione dei Beni

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Valgono per le Associazioni Non Riconosciute le medesime cause di scioglimento delle Associazioni Riconosciute. Se si verifica una Causa di Estinzione Automatica o è Deliberato lo Scioglimento, proprio come per le Riconosciute non è possibile compiere nuove operazioni e si dovrà procedere alla liquidazione. La liquidazione va compiuta in primo luogo ai sensi delle disposizioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, se non è disposto nulla, saranno secondo l'eventuale delibera degli associati superstiti. Per le Associazioni Non Riconosciute il codice riconosce implicitamente il diritto degli associati superstiti a chiedere la divisione del fondo comune dopo l'estinzione dell'ente (art. 37 c.c.). In manca di clausole statutarie o deliberazioni degli accordi provvederà al riguardo l'autorità governativa, esaurita la Devoluzione dei Beni, l'Associazione si estingue senza che sia necessaria alcuna particolare formalità.