Nel termine Filiazione si possono far entrare vari tipi di legame che uniscono due soggetti in una condizione di genitore e figlio. Oltre alla figlianza naturale, infatti, vari sono i casi anche di filianza a seguito di procreazione medicalmente assistita (e si pensi all'eterologa ad esempio dove non esistono geni che legano il rapporto di filianza) ma anche all'adozione e in un certo senso l'affidamento familiare. Tutti questi casi sono riconosciuti dalla legge, a vario titolo, come un rapporto di filiazione. Il processo di equiparazione tra figli legittimi, cioè quelli nati in matrimonio, e figli naturali, cioè nati fuori dal matrimonio, o adottati si è avuto, come è noto, solo nel 2012. Oggi pertanto tutti i figli, comunque legati al genitore (fatta eccezione per l'affidamento familiare), hanno pari riconoscimenti in termini di diritti e doveri da parte dei genitori. In particolare i genitori hanno il dovere di educare, assistere, curare, mantenere il figlio. Acquistano il Cognome paterno, o materno.

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La filiazione
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materie:
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

La Filiazione modifica

La summa divisio tra Figli Legittimi, cioè nati in costanza di matrimonio e Figli Naturali, cioè nati fuori dal matrimonio, come è stato detto è stata superata dalla legge n. 219/2012 che ha modificato il codice civile, abrogando così le espressioni “figlio legittimo” e “figlio naturale”. Ciò ha introdotto un unico status giuridico di figlio - secondo quanto previsto anche negli ordinamenti stranieri più evoluti - escludendo che il rapporto che lega i genitori possa in qualunque modo influire sullo stato giuridico della prole che da tale legame è generata. Soltanto a certi fini, le espressioni figlio nato nel matrimonio e figlio nato fuori del matrimonio. In tale secondo caso, infatti, un pieno rapporto giuridico di filiazione non si costituisce automaticamente, ma solo per effetto di un atto volontario del genitore (riconoscimento di figlio) o di accertamento a opera del giudice (dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità).

Puo' essere però ancora utile, a certi fini, come detto, usare la divisione tradizionale ed è quello che fare in questa lezione.

I Figli Legittimi modifica

La prima presunzione, prevista dall'articolo 231 c.c., è basata sulla massima di esperienza secondo cui, di regola, il padre di figlio nato da una donna sposata è il suo coniuge. Il legislatore ha così stabilito che il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.

La seconda presunzione riguarda il concepimento durante il matrimonio ed è calibrata sulla durata della gravidanza. Ne consegue che si considera figlio legittimo solo soggetto nato dopo 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio o 300 giorni successivamente alla data di scioglimento o annullamento del matrimonio. La presunzione non opera nemmeno se il figlio sia nato 300 giorni dopo l'omologazione della domanda di separazione personale o la pronuncia di separazione giudiziale.

Qualora si dimostri che la gestazione si sia protratta per un tempo eccezionalmente lungo, ciascuno dei coniugi o i loro eredi, possono provare che il figlio nato dopo 300 giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio, sia stato concepito durante il matrimonio.

Il figlio nato dopo le nozze ma prima dei 180 giorni è riconosciuto legittimo, tuttavia entrambi i genitori possono chiederne il disconoscimento della paternità.

La Prova della Filiazione Legittima modifica

La Prova della Filiazione Legittima può essere fornita in tre modi:

  • con l'atto di nascita:La prova dello status di figlio legittimo è fornita con l'atto di nascita iscritto nei registri di stato civile. (art. 236 c.c.). L'atto di nascita è redatto dall'ufficiale di stato civile che riporta le dichiarazioni dei soggetti tenuti alla denuncia di nascita ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 3 novembre 2000, 396. La madre può legittimamente richiedere di non essere nominata nell'atto di nascita. In tal caso il nato non acquisterà lo status di figlio legittimo. La madre, secondo la giurisprudenza, è libera anche di impedire la filiazione legittima dichiarando che il figlio è naturale, ossia non è figlio del marito.
  • con il possesso di stato: Se manca l'atto di nascita, ad esempio perché mai redatto, smarrito o distrutto, lo stato di figlio legittimo può essere dimostrato attraverso il possesso di stato. Ovverosia, la comune considerazione che quella persona sia figlia legittima di quei determinati genitori. I presupposti per il possesso di stato previsti dalla legge sono tre: 1) nomen: che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere; 2) tractatus: che il padre l'abbia trattata come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa; 3) fama: che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali e che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.
  • per testimoni: In assenza di atto di nascita e possesso di stato, la prova della filiazione può essere fornita per testimoni. È però necessario che vi sia un principio di prova scritta o presunzioni e indizi che siano abbastanza gravi da determinare l'ammissione della prova.

Il principio di prova per iscritto può risultare dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti.

I Figli Naturali modifica

Per Figlio Naturale si intende, come detto, il figlio nato da genitori non uniti tra loro da vincolo matrimoniale (così come indicato dall'articolo 30 della Costituzione).

Nella versione originale del Codice Civile, il figlio naturale era identificato come figlio illegittimo, in contrapposizione al figlio legittimo (nato cioè da persone unite tra loro in matrimonio) ma, a seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975, tale definizione è stata abbandonata e la distinzione con i figli legittimi è venuta meno, salvo per quanto riguardava la costituzione legale del rapporto di filiazione, e i figli di persone non sposate tra loro venivano chiamati "figli naturali". La legge n. 219/2012 e il D. Lgs. n. 154/2013, come già detto, hanno unificato lo stato giuridico di tutti i figli legittimi, naturali e adottivi. Ora non si usano più le espressioni "figlio legittimo" e figlio naturale ma, soltanto a certi fini, le espressioni figlio nato nel matrimonio e figlio nato fuori del matrimonio.

In tale secondo caso, come già detto, un pieno rapporto giuridico di filiazione non si costituisce automaticamente, ma solo per effetto di un atto volontario del genitore (riconoscimento di figlio) o di accertamento a opera del giudice (dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità).

Puo' essere utile quindi spiegare come avvengono i due menzionati istituti.

Il Riconoscimento del Figlio Nato Fuori del Matrimonio modifica

Il Riconoscimento del Figlio Nato Fuori del Matrimonio è una dichiarazione unilaterale di scienza con la quale una persona dichiara di essere padre o madre di un'altra persona. Sulla base di questo atto irrevocabile si forma l'atto di nascita. Nel caso in cui sia già presente un riconoscimento, occorrerà prima far cadere la legittimità, con un'azione di contestazione della legittimità e poi fare il riconoscimento. Il riconoscimento di figli incestuosi è ammesso sola previa autorizzazione del tribunale (per il riconoscimento dei figli incestuosi minorenni è competente il tribunale per i minorenni). Tuttavia il figlio incestuoso può agire in ogni caso per ottenere il mantenimento, l'istruzione o l'educazione e, se maggiorenne, e in stato di bisogno, gli alimenti. Per riconoscere un figlio nato fuori del matrimonio sono necessari 16 anni di età (art. 250, ultimo comma c.c.). Prima di allora il figlio sarà affidato ad altre persone. Nel caso in cui il riconoscimento non avvenga contestualmente alla nascita, ma tardivamente (ovvero con un testamento o una dichiarazione apposita ricevuta dall'ufficiale dello stato civile o dal giudice tutelare o dal notaio) e il figlio abbia compiuto 14 anni sarà necessario anche il suo consenso, se minore di 14 anni è necessario il consenso dell'altro genitore. La mancanza di consenso può essere superata da un provvedimento del giudice che autorizzi il riconoscimento se nell'interesse del minore. (Vid. il sistema di riconoscimento del figlio in Diritto comparato).

La Dichiarazione Giudiziale di Paternità e Maternità modifica

Da quando la Corte Costituzionale con la sentenza n. 50/2006 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 274 del Codice Civile, il riconoscimento non è più un atto discrezionale del genitore naturale, ma è possibile costituire un rapporto giuridico di filiazione anche contro la volontà del genitore naturale che non riconosce il figlio. Il figlio ha cioè diritto di vedere costituito il proprio rapporto di filiazione portando la prova biologica sulla paternità o maternità in giudizio. L'articolo 274 c.c. prevedeva che fosse necessario valutare l'ammissibilità dell'azione in giudizio (fumus boni iuris) nonché valutare se il riconoscimento andasse a beneficio del figlio. Dopodiché la sentenza poteva essere impugnata fino all'ultimo grado di giudizio. Tutto ciò comportava una durata oltremodo lunga del caso, impedendo al figlio di vedere soddisfatto il suo diritto. Il genitore, che la dichiarazione giudiziale ha decretato come tale, sarà costretto a pagare ex tunc gli arretrati per mantenere il figlio.

Per la Dichiarazione di Paternità occorre la certezza della prova, restando l'onere della prova alla madre o figlio ricorrenti. L'uomo può rifiutare, senza obbligo di motivazione o giusta causa, il test senza conseguenze legali (civili o penali) o nell'esito del procedimento di accertamento della paternità, anche nelle forme non invasive e prive di possibili effetti collaterali sulla salute. Tuttavia il giudice può tenere conto del rifiuto, valutandolo a carico dell'uomo. Anche in presenza di un rifiuto del test che potrebbe essere valutata da alcuni come un'implicita ammissione della paternità, esistendo questo diritto al rifiuto, tecnicamente le dichiarazioni della donna sulla paternità del figlio hanno pari rilevanza processuale di quelle dell'uomo su possibili relazioni della donna con terzi, o che negano rapporti sessuali completi e quindi la possibilità del fatto contestato. Con dichiarazioni contrastanti, senza testimoni o altri riscontri probatori maggiori (come il test del DNA), non è possibile l'accertamento della paternità per insufficienza di prove. Tenuto conto della oggettiva difficoltà a reperire prove per l'accertamento di paternità, la giurisprudenza valuta ai fini probatori anche la condotta delle parti durante il procedimento, non solamente quella relativa al periodo della relazione-concepimento. La Cassazione ha stabilito che il rifiuto non motivato del test del DNA (poco costoso, non invasivo e privo di conseguenze sulla salute) può essere valutata dal giudice come prova per la declaratoria di paternità.

Al riguardo, la legge 219/2012 (art. 1, comma 1, c) dispone la ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione, prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio possa essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo.

I Limiti e i Casi Particolari di Riconoscimento modifica

Il figlio nato fuori del matrimonio da persona unita in matrimonio (Figlio Adulterino) non può essere immesso nella casa familiare se non con autorizzazione del giudice che può concederla solo se sussiste il consenso del coniuge convivente e dei figli nati nel matrimonio con più di 16 anni e il consenso dell'altro genitore naturale, e se ritiene ingiustificato il mancato consenso dei figli (articolo 252 c.c.).

Il Figlio Incestuoso può essere riconosciuto solo se vi è un giudizio preliminare di conformità del riconoscimento al suo interesse (articolo 251 c.c.).

Per quanto attiene alla responsabilità genitoriale, dopo la recente legge sull'affidamento condiviso, la responsabilità è esercitata da entrambi i genitori di comune accordo; in casi particolari, ovvero quando il giudice ritenga contrario all'interesse del figlio una situazione di questo tipo, il figlio verrà affidato a un solo genitore che eserciterà da solo la responsabilità. Quanto al cognome in caso di riconoscimento congiunto assume il cognome del padre; in caso di riconoscimento separato assume il cognome di chi l'ha riconosciuto per primo. Competente, al riguardo, resta il tribunale per i minorenni.

Le Impugnazioni del Riconoscimento modifica

Il Legislatore prevede tre tipi d' Impugnazione del Riconoscimento, previsti dagli artt. 263, 265 e 266 Cod. Civ; nello specifico, si tratta di:

  • impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità: L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 Cod. Civ., può essere proposta dall'autore del riconoscimento, oppure da colui che è stato riconosciuto, ovvero da chiunque vi abbia interesse. Essa è ammessa anche dopo la legittimazione ed è imprescrittibile; con essa, il proponente mira a far rilevare che il riconosciuto non è stato, in realtà, procreato dalla persona che, invece, ha dichiarato solennemente d'essere genitrice. L'impugnazione da parte del riconosciuto, ex art. 264 Cod. Civ., non può essere proposta durante la minore età o durante lo stato d'interdizione per infermità di mente; compete, tuttavia, al Giudice, la nomina d'un curatore speciale, per l'esercizio dell'azione. Esistono delle limitazioni alla possibilità di revocare il riconoscimento del figlio da parte di un genitore che afferma di essere quello biologico, senza esserlo.
  • impugnazione per violenza: L'articolo 265 c.c., poi, autorizza il genitore che abbia effettuato il riconoscimento in istato di soggezione causata da vis compulsiva; l'azione si prescrive in un anno dal giorno della cessazione della violenza ovvero in un anno dal conseguimento della maggiore età, se il genitore era minore.
  • impugnazione del riconoscimento per effetto d'interdizione giudiziale: Infine, l'articolo 266 permette d'impugnare il riconoscimento effettuato dall'incapace, la cui incapacità derivi da interdizione giudiziale; legittimato attivo in questo caso è il rappresentante dell'interdetto, ovvero l'autore del riconoscimento stesso, se v'è stata revoca dell'interdizione. In quest'ultimo caso, l'azione si prescrive in un anno dalla revoca. Benché la legge non lo dica espressamente si ritiene che sia rilevante anche la capacità naturale di agire, perciò è invalido e impugnabile il riconoscimento compiuto da un soggetto incapace di intendere o di volere, al quale spetta chiedere l'annullamento dell'atto.

La Cassazione, tuttavia, ha affermato che, nell'interesse prevalente del minore, il disconoscimento non può avvenire dopo due anni dalla nascita.

È importante notare che, affinché l'azione prevista dall'articolo 263 sia accolta, è necessario provare che il riconoscimento fosse mendace e, quindi, non sussiste rapporto di filiazione, mentre nel caso delle azioni previste dagli articoli 265 e 266, la richiesta è accolta anche qualora il riconoscimento fosse veritiero, perché il soggetto non è stato libero di scegliere se riconoscere o meno il figlio o perché il soggetto non era in grado di valutare le conseguenze del suo gesto.

Non rilevano in questa sede gli altri due casi di vizio del consenso, vale a dire l'errore e il dolo.

Gli articoli 267 e 268 Cod. Civ., infine, si occupano di regolare la trasmissibilità dell'azione (prevedendo che, nei casi di cui agli articolo 265 e 266, gli ascendenti, i discendenti e gli eredi possono esperire le medesime azioni, entro il termine ivi previsto) e dei provvedimenti in pendenza di giudizio.

La Procreazione Medicalmente Assistita modifica

La Procreazione Medicalmente Assistita è disciplinata dalla legge n. 40 del 19 febbraio 2004 recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita". La legge è da sempre al centro di articolati dibattiti poiché pone una serie di limiti alla procreazione assistita e alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni, che hanno formato oggetto di diverse sentenze di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale.

La legge definisce la procreazione assistita come l'insieme degli artifici medico-chirurgici finalizzati al «favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dall'infertilità umana [...] qualora non vi siano altri metodi efficaci per rimuovere le cause di sterilità o di infertilità».

Tale concetto rimane volutamente ambiguo, per la finalità di comprendere metodiche innovative di là dal venire, ma proprio questa ambiguità comporta conseguenze socioeconomiche importanti, come per esempio il permettere di usufruire della copertura relativa da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

All'articolo 2 poi si afferma che lo Stato promuove «ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e dell'infertilità» e favorisce «gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne l'incidenza», ma nel rispetto di «tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito».

Alle tecniche di procreazione assistita possono accedere «coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi». È vietato il ricorso a tecniche di fecondazione eterologa. È vietata l'eugenetica.

L'articolo 14 vieta la crioconservazione degli embrioni, per ridurre il soprannumero di embrioni creato in corso di procreazione assistita. La crioconservazione è però consentita per temporanea e documentata causa di forza maggiore, non prevedibile al momento della fecondazione.

La legge, come è stato detto, ha dato vita ad una fitta fase giurisprudenziale.

Nel 2007 il tribunale di Cagliari ha autorizzato la diagnosi preimpianto nel settore pubblico.

Il TAR Lazio, con sentenza 398/08 (nella quale venivano sollevate le questioni di legittimità poi accolte dalla Corte Costituzionale) dichiarava anche illegittimo il divieto di diagnosi preimpianto previsto dalle Linee Guida Ministeriali (adottate con D.M 21.7.2004) a meno che tale tecnica non avesse carattere sperimentale ovvero specifica finalità eugenetica (nel senso che la tecnica fosse rivolta alla selezione razziale).

Il 1º aprile 2009, i commi 2 e 3 dell'articolo 14 sono stati dichiarati parzialmente illegittimi con la sentenza n. 151 della Corte costituzionale. In particolare, il comma 2 è stato dichiarato illegittimo laddove prevede un limite di produzione di embrioni "comunque non superiore a tre" e laddove prevede l'obbligo di "un unico e contemporaneo impianto". Il comma 3, che prevede di poter crioconservare gli embrioni "qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione", è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che il trasferimento di tali embrioni, "da realizzare non appena possibile", debba essere effettuato anche senza pregiudizio per la salute della donna.

Il 9 aprile 2014, a seguito del ricorso incidentale presentato dai tribunali di Milano, Catania e Firenze, la Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità della legge 40 rispetto agli articoli 2, 3, 29, 31, 32, e 117 della costituzione e agli articoli 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui vieta il ricorso a un donatore esterno di ovuli o spermatozoi in casi di infertilità assoluta.

Il 28 agosto 2012 la Corte europea dei diritti umani ha bocciato la legge sull'impossibilità per una coppia fertile, ma portatrice di una malattia genetica, di accedere alla diagnosi preimpianto degli embrioni. Il Governo Monti ha chiesto il 28 novembre 2012 il riesame della sentenza presso la Grande Chambre. L'11 febbraio 2013 il ricorso del governo è stato bocciato dalla corte.

Nel novembre 2012, il tribunale di Cagliari impone all'azienda sanitaria locale di eseguire la diagnosi preimpianto per una coppia portatrice di malattie genetiche.

Infine, l'11 novembre 2015, a seguito di un ricorso incidentale del tribunali di Napoli, i giudici della Consulta hanno dichiarato illegittimo l'articolo 13, commi 3, lettera b, e 4, che sanzionava penalmente la condotta dell'operatore medico volta a consentire il trasferimento nell'utero della donna dei soli embrioni sani o portatori sani di malattie genetiche per contrasto agli articoli 3 e 32 della costituzione, rispettivamente per violazione del principio di ragionevolezza nonché del diritto al rispetto della vita privata e familiare ed inoltre, paradossalmente, per violazione del principio di cui all'art 1 della medesima legge 40 (violazione della tutela della salute dell'embrione che, senza la detta selezione di geni, si troverebbe a sviluppare gravi patologie genetiche). Resta, tuttavia, in vigore quella parte della norma che vieta la soppressione degli embrioni malati e non inutilizzabili in quanto non possono essere ridotti alla stregua di un mero materiale biologico.

L'Affidamento Familiare modifica

L' Affido Familiare è un istituto che si basa su un provvedimento temporaneo che si rivolge a bambini e a ragazzi fino ai diciotto anni di nazionalità italiana o straniera, che si trovano in situazioni di instabilità familiare. Grazie all'affido, il minore viene accolto presso una famiglia che ne fa richiesta o ove ciò non sia possibile è consentito l'inserimento del minore in una comunità di assistenza pubblico o privato. Esso è disciplinato dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983 che è stata poi modificata dalla Legge n. 149 del 28 marzo 2001.

I motivi per cui viene generalmente adottato questo provvedimento sono diversi. In generale viene richiesto l'affidamento quando vi sono problemi che destabilizzano l'ordine, l'armonia e la pace all'interno della famiglia d'origine. Nella maggior parte dei casi i problemi possono essere: malattia, detenzione, tossicodipendenza, incuria o violenza al minore da parte di familiari.

Possono offrire la disponibilità all'affidamento sia coppie coniugate con figli o senza, sia persone non coniugate. La legge non stabilisce vincoli di età rispetto al bambino affidato né di reddito. Vi sono dunque altri tipi di requisiti essenziali che si possono riassumere in:

  • uno spazio nella propria vita e nella propria casa per accogliere un'altra persona;
  • la disponibilità affettiva e le capacità educative per accompagnare per un tratto di strada più o meno lungo un bambino o un ragazzo senza la pretesa di cambiarlo ma aiutandolo a sviluppare le sue potenzialità e valorizzando le sue risorse;
  • la consapevolezza della presenza e dell'importanza della famiglia d'origine nella vita del bambino. Compito importante è appunto quello di curare e mantenere i rapporti con la famiglia d'origine affinché si possa favorire il reinserimento del minore.

Il bambino ha diritto a essere ascoltato, informato e preparato prima di procedere per l'affidamento; ha diritto a mantenere i rapporti con la propria famiglia e a mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido, quando non vi siano controindicazioni.

La famiglia affidataria ha diritto a essere informata sulle finalità dell'affidamento e a essere coinvolta nelle fasi del progetto; ha diritto ad avere un sostegno individuale e di gruppo; ha diritto inoltre ad avere un contributo mensile svincolato dal reddito e ad avere facilitazioni per l'accesso ai servizi sanitari, educativi e sociali.

La famiglia d'origine ha diritto a essere informata sulle finalità dell'affidamento e a essere coinvolta in tutte le fasi del progetto; ha diritto ad avere un sostegno individuale in merito al percorso di affido e a essere coinvolta in un progetto di aiuto per superare le proprie difficoltà.

L'affidamento familiare si basa sue due pilastri importanti che sono la temporaneità e il mantenimento dei rapporti con i genitori in previsione del rientro nella famiglia di origine. In base alle esigenze del minore, alle caratteristiche della sua famiglia e alle motivazioni dell'allontanamento, l'affidamento può essere progettato per periodi brevi, medi o lunghi. L'affidamento familiare quindi avrà diverse tipologie di affido che si distingueranno l'uno dall'altro in base al tempo e alla durata della permanenza del minore nella famiglia affidataria. Possono essere:

  • a lungo termine, fino a due anni, ma può essere prorogato dal Tribunale per i Minori qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore. In questi casi si tratta di un provvedimento attuato per situazioni familiari molto gravi e complesse;
  • a medio termine entro 18 mesi, sempre in riferimento alle difficoltà della famiglia di origine;
  • a breve termine, per qualche mese (6/8);
  • a tempo parziale, è una particolare forma di affidamento a carattere preventivo e di sostegno, che può riguardare alcune ore del giorno, i fine settimana, brevi periodi di vacanza, secondo un progetto elaborato a favore del bambino, qualora i genitori naturali non siano in grado di occuparsene a tempo pieno. In questi casi la famiglia affidataria svolge una funzione di appoggio per aiutare la famiglia in difficoltà nella cura dei figli senza che questi siano allontanati da casa. Aiutare un bambino con l'affidamento a tempo parziale significa, ad esempio, impegnarsi per un tempo limitato accompagnandolo a scuola, facendogli fare i compiti, seguendolo nelle sue attività di gioco e tempo libero.

L'affidamento può realizzarsi:

  • con il consenso dei genitori, viene appunto chiamato affido consensuale, ed è disposto con un atto amministrativo dei Servizi Sociali degli Enti titolari o delegati ed è reso esecutivo dal Giudice Tutelare;
  • con un provvedimento del Tribunale per i Minori, viene chiamato affido giudiziale attuato dai Servizi Sociali degli Enti titolari o delegati, prescindendo dal consenso dei genitori.

L'ascolto del minore, da parte del Giudice, è previsto qualora abbia compiuto i dodici anni di età; per età inferiori occorre individuare caso per caso le forme più opportune di coinvolgimento del bambino nella causa. Inoltre l'affido si distingue anche sulla base della famiglia affidataria in:

  • affido a familiari, nel caso in cui gli affidatari siano familiari entro il quarto grado di parentela;
  • affido extra-familiare, nel caso in cui non vi sia legame familiare tra il minore e la famiglia affidataria.
  • inserimento in comunità di accoglienza nel caso in cui non sia possibile inserire il minore in una famiglia.

L'affidamento familiare e l'adozione sono due percorsi completamente diversi e non sovrapponibili e si differenziano in base alle seguenti caratteristiche:

  • la temporaneità: infatti nell'affido familiare è previsto il ritorno del minore all'interno della famiglia d'origine. L'adozione, invece, è un processo in cui vengono definitivamente interrotti i rapporti con la famiglia naturale;
  • il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine, che presuppone per l'intero percorso, un costante e frequente rapporto tra il minore e la famiglia di origine;
  • rientro del minore nella famiglia di origine, al termine della fase che impediva alla famiglia originaria di occuparsi del figlio, questi può farvi ritorno;
  • la natura giuridica, infatti l'affido non cambia legalmente il rapporto del minore con i suoi genitori di origine mentre con l'adozione il minore diviene a tutti gli effetti figlio della nuova coppia, di cui acquisisce anche il cognome;
  • lo status socio-economico, che in un'adozione è fondamentale affinché venga accettata. La famiglia che richiede l'adozione deve possedere determinati requisiti oggettivi (età, un matrimonio o convivenza stabile) che per quelli affidatari non sono previsti.

L’istruttoria consiste in alcuni colloqui con l’assistente sociale e lo psicologo, e in una visita domiciliare. La finalità dell'istruttoria è:

  • dare informazioni sull'affidamento familiare e sui problemi più ricorrenti relativi all'ingresso in famiglia di un bambino;
  • conoscere la composizione del nucleo familiare (età dei componenti, attività lavorativa, abitazione…), del nucleo parentale e del contesto socioambientale in cui il minore potrebbe essere inserito;
  • conoscere e approfondire gli aspetti individuali e le caratteristiche essenziali delle relazioni familiari e delle motivazioni all'affidamento;
  • stabilire le caratteristiche del bambino che potrebbe essere proposto per l'affidamento.

L'istruttoria prevede anche la partecipazione a incontri formativi di gruppo sulle tematiche dell'affido. La durata di questo percorso è di circa 4-6 mesi. Al termine dell'istruttoria, la famiglia o la singola persona saranno inserite nella anagrafe delle famiglie affidatarie, in attesa di una proposta di accoglienza di un bambino ritenuta opportuna dagli operatori.

L'affidamento termina quando:

  • Viene meno la causa che ha determinato l'abbandono temporaneo del minore.
  • Lo stato di abbandono diviene definitivo e viene revocata la potestà genitoriale. In questo caso si avvia il procedimento di adozione e il tribunale decide di mutare l'affidamento in atto in affidamento preadottivo (se i genitori hanno i requisiti necessari). Nelle stesse circostanza, anche il minore che è stato affidato ad un istituto può essere dichiarato adottabile.
  • Non ha dato buon esito o non può proseguire per altre cause (malattia grave o morte dell'affidatario, trasferimento in luogo lontano, decisione dei genitori affidatari di interrompere l'affidamento). In questo caso viene scelto un nuovo affidatario.

L'Affido "Sine Die" modifica

L'affido è caratterizzato dall'essere un provvedimento temporaneo, la cui durata non dovrebbe superare i due anni, nel caso dell'affido consensuale, o comunque il periodo temporale indicato nel provvedimento del tribunale, nel caso di affido giudiziale. Nella pratica, spesso accade che non si realizzino le condizioni per cui il minore possa rientrare nella famiglia di origine, per cui un affido consensuale si trasformi in giudiziale, o che un provvedimento di affido giudiziale venga reiterato, rendendo di fatto l'affido un fatto non più temporaneo, ma duraturo nel tempo. (Si intende sempre fino ai diciotto anni, perché da questa età in poi il soggetto in causa acquista la maggiore età e quindi la capacità di poter decidere cosa è meglio per la sua persona). In questi casi si parla di Affido "Sine Die"

L'Adozione modifica

La legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 27 dispone che «l' Adozione fa assumere, al minore adottato, lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali porta anche il cognome».

La stessa legge prevede la possibilità di adottare un minore sul territorio nazionale (Adozione Nazionale) o in uno Stato estero (Adozione Internazionale) aderente alla Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, oppure in un paese col quale l'Italia abbia stabilito un patto bilaterale in materia di adozione. Gli aspiranti possono dare disponibilità sia per l'adozione nazionale sia per quella internazionale per un paese straniero specifico. Generalmente, al verificarsi di un abbinamento coppia-minore in una delle due distinte procedure (nazionale e internazionale) viene sospesa l'altra, ma in alcuni casi il Tribunale per i minorenni di competenza potrebbe anche permettere alla coppia di concludere l'adozione con entrambe le procedure, qualora vengano proposti e accettati dalla coppia due distinti abbinamenti.

I Requisiti degli Adottanti modifica

La legge 4 maggio 1983, n.184 regolamenta i requisiti sia per l'adozione nazionale sia per quella internazionale. Nel caso di adozione internazionale lo Stato estero potrebbe porre criteri restrittivi rispetto alla legge italiana.

I requisiti fondamentali stabiliti dalla legge italiana, in sintesi, sono i seguenti:

  • L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. Il periodo dei 3 anni può essere raggiunto computando anche un eventuale periodo di convivenza pre-matrimoniale more uxorio.
  • La differenza di età tra gli adottanti e l'adottato deve essere compresa dai 18 ai 45 anni. Uno solo dei due coniugi può avere una differenza di età superiore ai 45 anni, a patto che la sua età non superi i 55 anni. Inoltre il limite può essere derogato se i coniugi siano genitori di figli anche adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, o quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.
  • Gli adottanti devono essere affettivamente idonei a educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare. Questo punto viene verificato dal Tribunale per i minorenni di competenza tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali.

La Procedura per Intraprendere un'Adozione Nazionale modifica

Le coppie italiane che decidono di adottare, devono seguire una procedura di adozione particolarmente complessa, volta a garantire l'interesse del minore a vivere in una famiglia adeguata alle sue caratteristiche e necessità.

L'interesse dei coniugi, quello di costituire una famiglia, è considerato secondario rispetto all'interesse del minore.

La procedura per l'adozione nazionale e quella per l'adozione internazionale, differiscono essenzialmente perché nella seconda attore preponderante è l'autorità del paese straniero del minore, rispetto al quale operano gli Enti Autorizzati, che svolgono una doppia funzione: fornitore di servizi per la coppia italiana che intende adottare e al tempo stesso garante dell'applicazione delle disposizioni dell'autorità estera in Italia. Dichiarazione di adottabilità del minore Il minore è dichiarato adottabile dal Tribunale per i Minorenni, quando è in stato di abbandono, privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi (nonni, zii, cugini maggiorenni e fratelli maggiorenni) a meno che la privazione sia temporanea e dovuta a impedimenti di forza maggiore. Il minore che è stato affidato a una comunità di accoglienza o si trova in affidamento familiare, può essere dichiarato adottabile nel caso in cui la famiglia di origine non mantenga stretti contatti con il bambino unitamente a un valido rapporto affettivo ed educativo.

Di seguito è descritta la procedura utilizzata per realizzare l'adozione nazionale.

La Domanda di Adozione modifica

Il procedimento inizia con la Domanda di Adozione inviata al Tribunale per i minorenni competente per territorio di residenza. Nel caso di residenti all'estero, il tribunale competente è quello dell'ultimo domicilio o, in mancanza, quello di Roma.

Alcuni Tribunali per i minorenni richiedono che la domanda di adozione sia indirizzata preventivamente ai Servizi socio-assistenziali. Si occuperanno questi ultimi di informare i coniugi richiedenti e, nel caso questi confermino la loro volontà ad adottare, ad informare il tribunale della disponibilità dei coniugi. Si tratta di una prassi controversa in quanto secondo l'art. 22 della legge 184/1983, come modificata dalla 149/2001, i coniugi devono presentare domanda al tribunale e non ai servizi socio-assistenziali.

La domanda può essere redatta in carta semplice anche se alcuni Tribunali richiedono di redigere la dichiarazione in un modulo prestampato, che può differire da un tribunale ad un altro, e che può contenere domande riguardo eventuali limitazioni della disponibilità dei richiedenti riguardanti, tra le altre, lo stato di salute del minore, l'accettazione o meno del rischio giuridico, la disponibilità ad accogliere più fratelli.

Le Indagini per la Valutazione dell'Idoneità dei Coniugi modifica

Il tribunale, per poter Valutare l'Idoneità dei Coniugi ad adottare un minore, dispone una indagine di natura psicosociale, affidandola ai servizi sociali, un'altra indirizzata alle autorità di pubblica sicurezza ed infine una serie di indagini di natura sanitaria, di solito realizzate dai dipartimenti di Medicina Legale di Salute Mentale.

La domanda potrà essere valutata solo quando tutte e tre le relazioni saranno pervenute al Tribunale per i Minorenni:

  • Relazione Psicosociale: I servizi sociali presenti sul territorio, collaborano con il tribunale, a cui devono fornire elementi utili, nella forma di una serie di relazioni, atti alla valutazione dei coniugi, valutazione che spetta comunque al Tribunale (Non è infrequente il caso di valutazioni difformi dei Tribunali rispetto alle conclusioni dei rapporti prodotti dai servizi sociali). I servizi sociali, generalmente, si avvalgono di équipe di assistenti sociali e psicologi, che raccolgono elementi utili a valutare l'eventuale idoneità a educare ed istruire e di mantenere un minore o più minori, a seconda della disponibilità dei coniugi. Al termine dell'istruttoria, i servizi sociali territoriali raccoglieranno tutti gli elementi utili e redigeranno una relazione che verrà inviata al Tribunale per i minorenni che li ha attivati. Questa serie di accertamenti a carico dei servizi sociali territoriali dovrebbero durare al massimo 4 mesi, dall'invio della documentazione da parte del Tribunale per i minorenni.
  • Relazione della Pubblica Sicurezza: Anche gli organi di Pubblica sicurezza, competenti nella zona di residenza dei coniugi aspiranti, effettueranno ricerche sui coniugi, inviandola al Tribunale competente per la valutazione dell'idoneità dei coniugi.
  • Relazione Sanitaria:Infine sono disposte anche una serie di indagini di natura sanitaria, di solito realizzate dai dipartimenti di Medicina Legale di Salute Mentale.

L'Idoneità dei Coniugi modifica

Letti i pareri e la relazione dei Servizi sociali, il Tribunale, previo ulteriore colloquio con un Giudice, decide autonomamente (quindi anche in difformità con quanto espresso nelle relazioni raccolte) se considerare idonea o non idonea all'adozione i coniugi. Il Tribunale potrebbe richiedere, se lo ritenesse opportuno, ulteriori approfondimenti.

Questa fase termina con l'inserimento del fascicolo relativo ai coniugi che hanno presentato domanda in un archivio delle coppie idonee ad adottare. Questo di per sé non ha alcuna rilevanza giuridica, e quindi non da ai richiedenti alcuna informazione o certezza che la loro domanda avrà un seguito, che potrà realizzarsi solo dall'incontro (abbinamento) tra le specifiche caratteristiche ed esigenze del minore da adottare e le caratteristiche delle coppie che sono state giudicate potenzialmente idonee ad adottare. È responsabilità del Tribunale verificare nei casi concreti la migliore soluzione per il minore (l'interesse prevalente è sempre quello del minore) e realizzare quindi l'incontro tra minore adottabile e coniugi idonei, ovvero il cosiddetto abbinamento.

L'Abbinamento tra il Minore e i Coniugi modifica

Quando un minore si trova in stato permanente di abbandono, il Tribunale per i minorenni emette un decreto di adottabilità. Provvederà, quindi, ad individuare, tra tutte le coppie che hanno presentato la disponibilità, quella più idonea al minore stesso.

Il Tribunale dei minori provvede a comunicare ai coniugi individuati l'avvenuto abbinamento, le informazioni mediche sullo stato di salute del minore ed eventuali informazioni riguardanti la sua storia. In questo momento, avendo tutte le informazioni sul minore da adottare, i coniugi devono decidere se continuare o meno nel procedimento adottivo.

L'Incontro modifica

A questo punto si realizza l' incontro tra minore e coniugi che può assumere forme diverse, stabilite dal Tribunale concordemente con i servizi sociali che hanno in carico il minore, in relazione alle caratteristiche e necessità del minore.

L'avvicinamento potrà avvenire attraverso i cosiddetti Primi contatti, durante i quali il minore, che continua ad essere ospite della struttura dove è stato collocato, e la coppia iniziano a fare la reciproca conoscenza, con il supporto degli operatori dei servizi sociali.

Può anche prendere la forma, qualora il Tribunale ne ravvisi la necessità in relazione al caso concreto del minore, del collocamento provvisorio del minore preso la residenza dei coniugi, sempre con il supporto e la vigilanza degli operatori dei servizi sociali.

Difficilmente nella pratica si realizza immediatamente il caso in cui, effettuato l'abbinamento, il Tribunale decreti l'affidamento pre-adottivo, della durata di un anno, che è l'atto necessario perché parta il termine dell'anno, scaduto il quale l'adozione si ritiene definitiva. Nella prassi l'affidamento pre-adottivo viene dichiarato dopo un periodo, non quantificabile a priori, durante il quale si realizza la reciproca conoscenza, e Tribunale e Servizi hanno potuto verificare la sussistenza di tutti i requisiti a garanzia del minore.

L'Affidamento Pre-Adottivo modifica

Il periodo tra la dichiarazione di Affidamento Pre-Adottivo sentenza finale di adozione qualche volta è impropriamente indicato come post-adozione. In effetti in questa fase l'adozione non si è ancora perfezionata. Non si tratta quindi di un periodo che segue l'adozione, ma un periodo nel quale viene conclusa. Durante questo arco di tempo, i servizi sociali territoriali, su richiesta del Tribunale per i Minorenni di competenza, vigilano e assistono l'inserimento del minore in famiglia. Al termine del periodo, inviano una relazione finale al Tribunale stesso. Il procedimento termina con la dichiarazione di adozione del minore, che produce tutti gli effetti giuridici che normalmente si realizzano con la nascita.

L'Adozione in Casi Particolari modifica

L' Adozione in Casi Particolari è un tipo di adozione nel quale il minore mantiene i legami giuridici e di fatto con la famiglia d'origine e aggiunge il legame parentale anche con il (ipotesi sub b) o i genitori (ipotesi sub d) ricorrenti. Il minore mantiene il cognome originario aggiungendo il cognome della famiglia adottiva. Le adozioni ex art 44 lett b) l. 184/83 sono le adozioni del minore figlio del coniuge. Le adozioni ex art 44 lett d) sono adozioni che vengono disposte quando, per ragioni particolari, non si può procedere con l'affidamento preadottivo, in altre parole quando si tratta di minori per i quali non sussistono i presupposti per la cosiddetta adozione legittimante. Il caso più frequente è costituito da minori che si trovano in famiglia affidataria e che, dopo diversi anni di inserimento in famiglia, chiedono di essere adottati. Si tratta in alcuni casi della cosiddetta adozione mite poiché non viene reciso il legame con la famiglia d'origine.

L'Accesso alle Informazioni sui Genitori Biologici modifica

I genitori adottivi, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, possono Accedere alle Informazioni riguardanti i Genitori biologici dell'adottato solo qualora esistano gravi e comprovati motivi. Tali informazioni, in caso di urgenza e di grave pericolo per la salute del minore, possono essere fornite anche ai responsabili delle strutture ospedaliere e sanitarie.

Una volta compiuti i 25 anni l'adottato può accedere alle notizie riguardanti i genitori biologici presentando istanza al Tribunale dei minorenni. Può farlo anche raggiunta la maggiore età se sussistono gravi motivi. L'accesso alle notizie è autorizzato con decreto.

Nel caso che la madre biologica abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, l'adottato non può avere accesso alle informazioni.

L'Adozione di Persone Maggiori d'Età modifica

Resta regolato dal codice civile l' Adozione di Persone Maggiori d'Età ai sensi dell'art. 291 ss. c.c.). Essa mira a soddisfare l'interess di un adulto a conseguire i vantaggi della qualità giuridica di figlio quale diritto di portare il cognome dell'adottante e l'aspettativa di esserne l'erede. L'adozione è pronunciata dal tribunale ordinario con decreto in camera di consiglio previa l'assunzione di informazione che consentano di giudicare se l'adozione conviene all'adottato. Il consenso rappresenta il presupposto essenziale del provvedimento del giudice. È necessario anche l'assenso dei genitori dell'adottando nonché del coniuge dell'adottante e dell'adottato (dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 227/1988) anche degli eventuali figli legittimi dell'adottante.