La Persona Fisica
In diritto, sono Persone Fisiche gli individui, uomini e donne nati e non ancora morti, cui automaticamente è conferita la capacità giuridica per espressa disposizione dell'art. 1 del Codice civile italiano e che, pertanto, sono soggetti di diritto.
Una persona fisica è titolare di una personalità cioè di essere soggetto di diritto con un attitudine a diventare titolare di ogni situazione di diritto o dovere giuridico. Essendoci questa attitudine, come presupposto della concreta titolarità dei rapporti, la personalità corrisponde alla Capacità Giuridica.
Non esiste diritto senza la persona né una persona senza diritti. Alcuni di questi diritti sono detti essenziali come i diritti della personalità (vita, onore, integrità, ecc.).
Un soggetto in relazione ad un determinato gruppo sociale gode di uno Status. Lo Status quindi è una situazione giuridica di relazione non temporanea fonte di diritti, doveri e anche poteri.
I Diritti sono affermabili erga omnes, oltre che Inalienabili e Imprescrittibili e inoltre sono di Ordine Pubblico cioè non sono soggetti a Compromessi o Transazioni.
Oltre ai Diritti della Persona e di Status ci sono altri Diritti Assoluti quali il Diritto al Nome (art. 6 c.c.) e il Diritto alla Propria Immagine (art. 10 c.c.) ecc..
Esistenza della Persona
modificaCon la Nascita si acquista la Capacità Giuridica (art. 1 c.c.). Bisogna nascere vivi perché se si nasce morti il feto non è ritenuto persona. Basta quindi anche un solo secondo di vita per essere titolari di diritti, anche patrimoniali, trasmissibili. Il nascituro non è pienamente ancora uomo e quindi titolare di una vera e propria Capacità Giuridica ma è dalla legge riconosciuto ad esso già alcuni diritti di carattere patrimoniale subordinati all'evento della nascita. È sorta negli anni una questione relativa non tanto ai diritti patrimoniali del concepito quanto dei beni extrapatrimoniali o personali relativi alla vita e alla salute del concepito stesso. La questione può entrare in conflitto con il diritto della madre a sua volta all'integrità fisica e psico-fisica e tutto questo richiede una contemperazione degli interessi in gioco. Inoltre la questione entra in relazione anche con le norme in materia di procreazione assistita (Legge 40/2004) che in Italia sono molto limitate. Tutti questi interventi sul concepito dimostrano una volontà del legislatore di creare alcune forme di tutela su di esso ma al di là di questo non si può ritenere che ci sia una Capacità Giuridica.
La Morte e la Commorienza
modificaLa Morte è oggi intesa come morte reale dal momento che è scomparso da tempo l'istituto della morte civile.
Nella stesura finale del Codice Civile, il Legislatore, non solo aveva omesso il riferimento alla morte come condizione estintiva della soggettività giuridica, ma non ne ha specificata nemmeno qualsivoglia forma di definizione specifica. Questi rilievi hanno comportato non poche difficoltà se si rapportano agli imprevedibili progressi scientifici e tecnologici, che molta influenza hanno sulle procedure di accertamento della morte (basti pensare a titolo di esempio ad un dovere di certezza della morte per eventuali prelievi di parti di cadavere finalizzati a trapianti o alle problematiche relative alle forme di sopravvivenza assistita).
In relazione specifica alle procedure di accertamento della morte, la disciplina novellata con la legge n. 578 del 29 dicembre 1993 ha introdotto una definizione dell'evento: "cessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche".
I due metodi di accertamento sono definiti Tradizionale e Accertamento Veloce. Il primo prevede un accertamento empirico da parte del necroscopo per un periodo di osservazione non inferiore alle 24 ore.
Seguendo invece il secondo metodo, si considera avvenuta la morte quando l'arresto cardiaco, della respirazione e della circolazione, si siano protratti per un periodo tale da produrre la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. Si differenzia però in questo senso l'accertamento della morte per lesioni cerebrali, per la quale è prevista una serie di procedure più complesse.
Gli effetti della morte si possono sintetizzare nella fine dell'esistenza della persona fisica e dunque della soggettività giuridica riconnessa alla persona umana e nell'avvio della procedura cd di apertura delle successioni mortis causa.
Importante è, inoltre, la questione relativa al momento preciso della morte soprattutto quando alla morte sono soggetti più soggetti e non si riesce ad individuare i distinti momenti. In questo caso la legge li considera morti tutti allo stesso momento (Commorienza). Questa situazione risolve i problemi di natura successori che potrebbero sorgere (ad esempio la morte di due fratelli che lasciano tutti i propri averi alle rispettive mogli e l'interesse che le due mogli hanno di dimostrare che sia morto prima l'altro fratello così da potersi insinuare per la quota legittima anche in quella situazione patrimoniale. La legge stronca il conflitto successorio proprio dicendo che entrambi sono morti insieme).
Incertezza sull'Esistenza della Persona (Scomparsa, Assenza e Dichiarazione di Morte Presunta)
modificaIn ultima analisi c'è da specificare le dinamiche relative ad una eventuale incertezza dell'esistenza della persona fisica. Infatti, la morte non sempre può essere direttamente accertata.
Si possono individuare in questo caso tre ipotesi:
- La Scomparsa: In questo caso il soggetto scompare dal Domicilio o dall'ultima Residenza e di lui non si anno più notizie indipendentemente che sia o meno trascorso un qualche periodo di tempo. La Scomparsa non comporta una apertura di successione dei diritti della persona scomparsa mentre se verso di lui era aperta una procedura di successione essa viene devoluta a chi spettava in sua mancanza. Il Tribunale può, su istanze di un interessato, nominare però un curatore della situazione dello scomparso e emettere provvedimenti conservativi del suo patrimonio (art. 48 c.c.).
- L' Assenza: In questo caso il soggetto è scomparso da un tempo consistente (almeno due anni di lontananza) e c'è la necessità non più solo di conservare i patrimonio nell'interesse dell'assente che possa ritornare ma anche gli interessi dei presunti eredi. In questo caso quindi il Tribunale può emettere una Dichiarazione di Assenza con una Sentenza su Istanza di parte interessata (art. 49 c.c.). Quando la Sentenza è passata in Giudicato gli eredi si immettono nel possesso temporaneo dei beni dell'assente. L'Assenza non scioglie il Matrimonio e quindi non si può risposare ma se riesce a farlo il Matrimonio Non è Impugnabile finché dura l'Assenza. L'Assenza cessa o con l'Accertamento della Morte, o il Ritorno dell'Assente o la Dichiarazione di Morte Presunta. Se viene provata la Morte dell'Assente si apre la successione a vantaggio di coloro che dovevano essere eredi o legatari al momento della Morte.
- La Dichiarazione di Morte Presunta: Indipendentemente da una Dichiarazione di Assenza se trascorrono dieci anni dal giorno al quale risale l'ultima notizia, il pubblico ministero, o qualunque interessato, può chiedere al tribunale di emettere la Dichiarazione di Morte Presunta (art. 50 c.c.). Il termine è abbreviato se la scomparsa dipende in seguito ad operazioni Belliche o Infortuni. La Sentenza, in modo indiretto e presuntivo, dichiara così la morte del soggetto con effetto retroattivo come se fosse avvenuta al giorno della scomparsa. Il coniuge può così contrarre anche nuovo matrimonio oltre che entrare nel patrimonio ereditario insieme agli altri eredi. Nel caso in cui il presunto morto ritornasse la dichiarazione e i suoi effetti cessano di avere efficacia ex nunc e l'assente riacquista il possesso di quanto non sia stata consumato. L'eventuale nuovo matrimonio contratto dal coniuge del redivivo può essere impugnato da chi ha interesse ma gli effetti civili conseguiti ad esso sono salvi quindi anche riguardo alla prole che rimane legittima con tutti i relativi diritti.
Nei casi di Scomparsa in Mare o di Scomparsa in Navigazione Aerea oppure di Naufragio, non si richiede tutta la procedura necessaria per la Dichiarazione di Morte Presunta. Il Processo Verbale delle Competenti Autorità Marittime o Aeronautiche, dal quale risultano le circostanze che fanno ritenere perite le Persone Scomparse, si trascrive previa autorizzazione del Tribunale, nel Registro delle Morti (artt. 206, 209, 211, 835 ss., c. nav.).