La Legge Elettorale Italicum

Con la legge 52 del 6 maggio 2015, comunemente chiamata "Italicum", si è provveduto a sostituire l'ex legge Calderoli "Porcellum" (legge 250/2005) dichiarato parzialmente incostituzionale nel 2013.

lezione
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La Legge Elettorale Italicum
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto pubblico
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

La nuova legge ha subito alterne vicende ed è frutto di numerosi interventi. L'impianto originario, frutto di un accordo tra le maggiori forze politiche del paese denominato "Nazareno", è stato poi modificato parzialmente tra cambi repentini di maggioranza che nelle ultime battute hanno costretto il Governo Renzi a porre una "storica" fiducia su una Legge Elettorale (solo altri due Governi, De Gasperi e Moro, lo avevano fatto nella storia repubblicana), posta su tre dei quattro articoli della legge.

Il 4 maggio 2015 il Parlamento, dopo aver confermato la fiducia, approva in votazione finale il testo che l'8 maggio viene pubblicato in Gazzetta e diventa ufficialmente legge, pur se entrerà in vigore solo il 23 maggio.

Il 25 gennaio 2017 la Consulta ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge nella parte in cui prevede al Capolista Bloccato la possibilità di scelta in quale collegio essere eletto, che ora avverrà per sorteggio, e il Ballottaggio. Le modifiche sono riportate nella lezione con una cancellatura delle parti non più attuabili o in corsivo le integrazioni.

Con la Legge 3 novembre 2017, n. 165, recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali", comunemente denominata "Legge Elettorale Rosatellum Bis", la Legge Elettorale "Italicum", senza essere stato mai realmente utilizzata, è stata abrogata definitivamente e sostituita dalla citata Legge Elettorale "Rosatellum Bis".

Il Sistema Elettorale Italicum

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In cosa consiste il sistema elettorale "Italicum"?

Iniziamo subito con il dire che la legge regola solo il sistema elettorale della Camera dei Deputati. La scelta è motivata dal desiderio del Governo di superare il bicameralismo elettivo con la riforma elettorale che entro il 1° luglio 2016 (data dell'entrata in vigore delle disposizioni per l'elezione) si ritiene portata in compimento.

Cosa prevede il sistema in concreto.

 
I collegi elettorali per la Camera dei deputati, tutti plurinominali fatta eccezione per la Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano

Presentazione Liste

Le liste dei candidati sono presentate in 20 circoscrizioni elettorali (una per ogni regione) suddivise nell'insieme in 100 collegi plurinominali (esclusi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol che hanno diversa disciplina). Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla meta' del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere. A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima. Nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione, eccetto i capolista nel limite di dieci collegi. La presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi.

Preferenze

L'elettore può esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista. Sistema identico a quello usato ad esempio in Campania per il voto alle regionali.

Metodo di Assegnazione dei Seggi

I seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. Si stabilisce un quoziente elettorale che sarà il costo di un seggio in termini di voti (Q = V/S), e si vede quante volte tale quoziente entra nel totale dei voti che una lista ha preso in una circoscrizione. La parte decimale del quoziente servirà per assegnare i seggi che non si è riusciti ad assegnare con le parti intere del quoziente. Tali seggi andranno alle liste che avranno le parti decimali più alte in ordine decrescente. Sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima i capolista nei collegi, i quali però non potranno scegliere autonomamente in quale collegio essere eletti ma cio' avverrà per sorteggio [1], quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Soglia di Sbarramento

Accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi, salvo la diversa disciplina per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Premio di Maggioranza

Sono attribuiti 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti che dovra' tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi[2]. È escluso il collegamento tra liste o l'apparentamento (cioè la formazione di nuove liste comuni tra quelle che erano presenti al primo turno per evitare dispersione di voti) tra i due turni di votazione, questo per garantire che si evitino comportamenti in frode alla legge cercando di superare la previsione che il premio vada non più alle coalizione, come è stato fino ad oggi, ma alla singola lista[3].

 
Schema di scheda elettorale per il primo turno; in Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano non è possibile esprimere preferenze, essendo i collegi uninominali

Schede Elettorali

Le schede sono di carta e fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche come al fac simile. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono anche riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato capolista nel collegio plurinominale. A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza.

Modalità di Voto

  • Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.
  • Se l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.
  • Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa.
  • Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il nominativo di uno o più candidati sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il voto è nullo.
  • Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, il voto è nullo.
  • Ogni altro modo di espressione del voto ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

Nuove Disposizione per il Voto Estero

Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi. L'opzione, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere l'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti. Ricevuta la comunicazione di opzione, il comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell'interno le generalità e l'indirizzo all'estero degli elettori che hanno esercitato l'opzione, annotandola sulle liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la trasmissione agli uffici consolari competenti, che inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero con le modalità previste dalla presente legge. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Non è ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonche' negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge. Restano ferme le altre regole per il Voto Estero.

  1. Previsione integrata a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale del 25 Gennaio 2017.
  2. Previsione rimossa a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale del 25 Gennaio 2017.
  3. Previsione rimossa a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale del 25 Gennaio 2017.


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