La Funzione di Controllo del Parlamento
La Funzione di Controllo è una delle funzioni affidate, dalla carta costituzionale, al Parlamento italiano.
Oltre alla funzione legislativa e alla funzione di indirizzo, il parlamento è tenuto anche a una funzione di controllo nei confronti dell'operato del governo: tale funzione è concretizzata attraverso gli strumenti dell'interrogazione, dell'interpellanze e delle mozioni.
Interrogazione
modificaL'Interrogazione Parlamentare è la domanda che uno o più parlamentari rivolgono al governo nel suo complesso o a un singolo ministro per essere informati sulla veridicità di un fatto o di una notizia e sui provvedimenti che il Governo intende adottare o ha già adottato in merito.
La domanda viene formulata per iscritto e la risposta del Ministro interpellato potrà essere in forma scritta o orale secondo quanto richiesto dal parlamentare interrogante che indica pure se intende ottenere risposta in commissione o in aula.
Il governo ha la facoltà di non rispondere alla singola interrogazione indicando però il motivo.
Una volta ottenuta la risposta l'interrogante può a sua volta replicare per dirsi o meno soddisfatto.
L'interrogazione parlamentare insieme all'interpellanza parlamentare sono gli strumenti attraverso cui il parlamento svolge la sua attività di ispezione e controllo sull'operato del governo. La differenza tra le due consiste nel fatto che l'interrogazione viene usata per ottenere vere informazioni su un fatto specifico mentre si ricorre all'interpellanza quando si vuole avere spiegazioni e informazioni su questioni che riguardino comportamenti o intenzioni - quindi l'indirizzo politico - del governo. In sostanza la seconda ha un peso politico maggiore e - anche per questo - viene svolta solo in aula.
Lo strumento dell'interrogazione parlamentare è contemplato in molti altri ordinamenti giuridici europei e utilizzato dal Parlamento Europeo per informarsi sulle linee guida e sulle finalità su cui si basa il lavoro delle diverse commissioni parlamentari.
Interpellanza
modificaL'Interpellanza Parlamentare è una domanda per iscritto che uno o più parlamentari rivolgono al Governo per conoscere le ragioni o le intenzioni della politica governativa su questioni rilevanti e di interesse generale. Attraverso l'interpellanza si mira a ottenere o esplicitare la posizione del Governo su questioni determinate. Viene discussa in aula, con la presenza di un rappresentante del Governo.
L'interpellanza viene introdotta dal relatore e se la risposta del Governo non è soddisfacente l'interpellante può presentare una mozione avente lo stesso oggetto e allo scopo di provocare una discussione e un voto da parte dell'assemblea, il cui significato politico starà poi al Governo valutare.
I regolamenti di Camera e Senato prevedono lo svolgimento di interpellanze urgenti, rispettivamente agli articoli 138-bis e 156-bis.
Inchieste
modificaIl parlamento può creare delle Commissioni d'Inchiesta al fine di acclarare determinate questioni e verificare se vi siano responsabilità.
Già operative in epoca statutaria, sono ora previste dall'art. 82 della Costituzione:
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.
Prendono il nome di Commissioni bicamerali quando sono disposte congiuntamente dai due rami del parlamento, ma possono essere anche costituite dalla sola Camera dei deputati o dal solo Senato della Repubblica.
Una commissione d'inchiesta viene istituita per mezzo di una legge dedicata (se bicamerale) o da semplice risoluzione della camera interessata (se monocamerale), solitamente in casi gravi per effettuare indagini da affiancare (e non sostituire) a quelle della magistratura. La Corte costituzionale ha definito i limiti di utilizzo dei poteri propri dell'autorità giudiziaria, intervenendo su una questione assai dibattuta.
Uno dei vantaggi della costituzione di un'inchiesta parlamentare, rispetto a quelle amministrative condotte da organi del governo, è la pubblicità - pressoché assoluta - dei suoi lavori e delle sue risultanze conclusive.
Per quanto riguarda la sua disciplina, il Regolamento della Camera dei deputati prevede quanto segue:
Capo XXXII - Delle Inchieste Parlamentari
Articolo 140
1. Le proposte di inchiesta parlamentare seguono la procedura prevista per i progetti di legge.
Articolo 141
1. Quando la Camera decide di procedere ad una inchiesta, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi parlamentari. La Camera può delegarne la nomina al Presidente.
2. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
3. Se anche il Senato delibera un'inchiesta sull'identica materia, le Commissioni delle due Camere possono deliberare di procedere congiuntamente.
Articolo 142
Quando una Commissione d'inchiesta ritenga opportuno di trasferirsi o di inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del Parlamento, ne informa, prima di deliberare al riguardo, il Presidente della Camera.
Dal Regolamento del Senato della Repubblica:
Capo XX - Delle inchieste parlamentari
Articolo 162
Inchieste parlamentari.
1. Per le proposte di inchiesta parlamentare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai disegni di legge.
2. Quando una proposta di inchiesta parlamentare è sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato, è posta all'ordine del giorno della competente Commissione, che deve riunirsi entro i cinque giorni successivi al deferimento. Il Presidente del Senato assegna alla Commissione un termine inderogabile per riferire all'Assemblea. Decorso tale termine, la proposta è comunque iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea nella prima seduta successiva alla scadenza del termine medesimo, ovvero in una seduta supplementare da tenersi nello stesso giorno di questa o in quello successivo, per essere discussa nel testo dei proponenti. La discussione in Assemblea si svolge a norma dell'articolo 55, comma 5.
3. Allorché il Senato delibera un'inchiesta su materie di pubblico interesse, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi parlamentari.
4. Se anche la Camera dei deputati delibera una inchiesta sulla identica materia, le Commissioni designate dalle due Camere possono, d'accordo, deliberare di procedere in comune.
5. I poteri della Commissione sono, a norma della Costituzione, gli stessi dell'autorità giudiziaria.
6. La deliberazione dell'inchiesta è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 163
Trasferimento o invio fuori sede di componenti della Commissione.
Quando una Commissione d'inchiesta stimi opportuno trasferirsi od inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede, deve informarne la Presidenza del Senato.
Funzione di Controllo nella Manovra di Bilancio
modificaTra queste ritroviamo la Funzione di Controllo nella Manovra di Bilancio, attraverso la legge di approvazione di bilancio. La manovra di bilancio si ricostruisce principalmente in 4 parti:
- documento di programmazione economico finanziaria: Documento che deve essere presentato entro il 30 giugno al parlamento in cui il governo informa le principali caratteristiche del successivo bilancio annuale che dovrà essere approvato entro il 31/12.
Questo documento verrà esaminato dalle commissioni competenti della materia riunite entro un mese.
- legge finanziaria: Secondo l'articolo 81 comma 3 della costituzione "Con la legge di approvazione di bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese" si delinea che il bilancio annuale sia una forma solo quantitativa dell'esercizio. Difatti la legge finanziaria è la vera legge che applica i nuovi tributi e le nuove spese da sostenerenell'anno successivo, questa legge genericamente molto discussa, viene appunto varata prima di quella di approvazione del bilancio annuale.
- Bilancio annuale: è un documento contabile in cui si ritrova il contenuto di tutti i tributi e le spese che lo stato intende sostenere nell'anno successivo. Questo corrisponde quindi a un bilancio preventivo in cui tutti i ministri hanno contribuito a sottoscrivere tutte le spese e le entrate.
L'iter per la creazione del bilancio è:
- studio dei vari settori da parte del ministro del bilancio insieme al ministro del tesoro: momento in cui i ministri prima citati sommano le varie spese richieste dai ministri degli altri settori (ambiente, interno, giustizia...)
- discussione e delibera da parte del governo in sede collegiale (consiglio dei ministri)
- Discussione delibera e votazione in parlamento.
Al parlamento inoltre viene riportato un rendiconto annuale, nonché un bilancio successivo in cui vengono elencate tutte le spese e le entrate dello stato. Sempre nell'art 81 ritroviamo che nel caso la legge non venisse approvata entro 31/12 c'è la possibilità di applicare un bilancio provvisorio ma solo per i 4 mesi successivi al 31/12, questo accade quando l'intervento del governo potrebbe provocare gravi scompensi al paese, oppure quando la maggioranza parlamentare che ha dato la fiducia viene meno.