La Forma di Governo Regionale
Per forma di governo s'intende il rapporto fra gli organi di governo di un ente, in questo caso della regione. Gli Organi di Governo della Regione sono:
- Consiglio regionale.
- Giunta regionale.
- Presidente della giunta regionale o Presidente della regione.
A livello regionale esistono due principali tipologie di forma di governo, una detta assembleare che si caratterizza per l'elezione diretta del solo consiglio regionale il quale elegge la giunta e il presidente della giunta; la seconda è detta presidenziale che si caratterizza per l'elezione diretta sia del consiglio regionale sia per il presidente della giunta il quale nomina i membri della giunta.
Fino al 1999 la forma di governo delle regioni ordinarie era determinata dalla Costituzione che imponeva il modello assembleare. Dal 1999 la Costituzione:
- Rende libera ogni regione di determinare la propria forma di governo nel proprio statuto.
- In attesa che le regioni adottino una nuova forma di governo nello statuto, impone a tutte le regioni ordinarie la forma di governo presidenziale.
Tutte le regioni italiane si sono uniformate alla scelta della Costituzione del 1999 e hanno quindi previsto la forma di governo presidenziale, questo è avvenuto per 3 motivi:
- L'elezione diretta del presidente della regione ispirava più fiducia agli elettori.
- Essa sembrava garantire una maggiore stabilità di governo mentre l'altra forma si era caratterizzata dall'ingovernabilità.
- La scelta tentata da alcune regioni di differenziazione non ha avuto fortuna; vi sono stati 2 tentativi: il Friuli Venezia Giulia ha provato a introdurre la forma di governo assembleare ma gli elettori della regione l'hanno bocciata al referendum; alcune regioni invece tentarono di prevedere la forma di governo presidenziale introducendo però dei piccoli correttivi, in particolare hanno previsto la figura di un vice presidente della regione che doveva subentrare al presidente nel caso in cui questo fosse venuto meno per cause personali. Questa ultima scelta di differenziazione è stata bocciata dalla Corte Costituzionale la quale ha posto dei limiti alla libertà di scelta delle regioni nel caso in cui le regioni scelgano la forma presidenziale.
I limiti sono:
- Tutti e tre gli organi regionali devono essere previsti (questo limite vale per entrambe le forme di governo).
- Il presidente della giunta deve avere un ruolo centrale all'interno della giunta.
- Tra il presidente e il consiglio deve esserci un rapporto di fiducia.
Il Consiglio Regionale
modificaIl Consiglio Regionale è l'organo legislativo rappresentativo di ogni Regione, previsto dall'art. 121 della Costituzione.
Il consiglio della Sicilia, istituito nel 1947, è invece chiamato dallo statuto speciale col nome di Assemblea Regionale Siciliana o anche Parlamento Siciliano, e i suoi componenti hanno il rango di deputati.
Il consiglio è un organo della Regione che, analogamente ad altri organi di rilevanza costituzionale, dispone di personalità giuridica, regolamenti autonomi, un proprio bilancio ed un proprio personale, distinti da quelli della Giunta regionale. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono stati istituiti dopo il 1970.
A livello nazionale i Consigli sono coordinati attraverso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome. A livello europeo, i Presidenti dei Consigli regionali partecipano alla Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee - CALRE.
Storia
modificaIn Sicilia fu concessa un'autonomia speciale dal Re Umberto II con R.D. del 15 maggio 1946 e rinacque, dopo le elezioni regionali del 30 aprile 1947, il 25 maggio 1947, un'assise legislativa denominata "Assemblea regionale siciliana".
Subito dopo nacquero i consigli regionali di altre tre regioni a statuto speciale (1948 il Trentino-Alto Adige, 1949 i consigli di Sardegna e Valle d'Aosta), mentre nel 1963 quello del Friuli-Venezia Giulia.
Con le elezioni regionali del 1970 si ha invece la nascita dei Consigli delle regioni ordinarie.
Elezione
modificaCon la legge costituzionale n°1/1999, ai sensi del rinnovato articolo 122 della Costituzione, il sistema elettorale regionale è rimesso alla disciplina delle singole regioni nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato.
I Consiglieri sono eletti dai cittadini italiani residenti nella regione che siano maggiorenni entro il primo giorno dell'elezione; sono eletti senza alcun vincolo di mandato.
È previsto un sistema di elezione proporzionale con premio di maggioranza (introdotto con la legge 43/1995, valida per le regioni ordinarie), per cui è stabilito un premio variabile di un certo numero di consiglieri, il cui effetto è quello di attribuire alla coalizione dei partiti vincente sempre la maggioranza dei consiglieri in seno al Consiglio regionale.
La legge determina i casi di esclusione dall'elettorato attivo e da quello passivo, nonché la disciplina dei subentri.
Sono esclusi dall'elettorato attivo della regione:
- coloro che sono stati dichiarati falliti;
- coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione della sorveglianza.
Sono esclusi dall'elettorato passivo della regione:
- capi e vicecapi della polizia;
- gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- i direttori generali dei ministeri;
- gli ufficiali delle forze armate;
- i magistrati.
La carica di consigliere regionale è inoltre incompatibile con quella di deputato, senatore o eurodeputato (art. 122 Cost.), anche se poi la legge ordinaria concede tre mesi per optare fra queste cariche.
Scioglimento
modificaIl Consiglio regionale può essere sciolto (Art. 126 della costituzione):
- per scadenza naturale del mandato (5 anni);
- se sono stati commessi atti contro la Costituzione Italiana o gravi violazioni di legge;
- per ragioni di sicurezza nazionale;
- se decade il presidente della Regione qualora sia eletto direttamente dai cittadini (“simul stabunt, simul cadent” ovvero insieme stanno, insieme cadranno);
- per le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali.
- con decreto motivato del presidente della Repubblica, sentita una commissione di deputati e senatori per le questioni regionali.
Composizione
modificaI Consigli regionali, per le regioni a statuto ordinario, sono composti da un minimo di 20 ad un massimo di 80 consiglieri, secondo quanto stabilito dai singoli statuti regionali. Il decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011 prevede che il numero massimo di consiglieri, escluso il presidente, deve essere uguale o inferiore a 20 per le regioni con una popolazione fino a un milione di abitanti; uguale o inferiore a 30 per le regioni con una popolazione fino a due milioni di abitanti; uguale o inferiore a 40 per le regioni con una popolazione fino a quattro milioni di abitanti; uguale o inferiore a 50 per le regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; uguale o inferiore a 70 per le regioni con una popolazione fino ad otto milioni di abitanti; uguale o inferiore a 80 per le regioni con una popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. Il decreto si ispira alla corrispondente legislazione amministrativa e considera esterno ed aggiuntivo il seggio riservato al presidente della regione. Ben più generosi sono invece i parametri imposti alle regioni a statuto speciale, che variano da un minimo di 35 consiglieri per la Valle d'Aosta (uno ogni 4 000 abitanti) ad un massimo di 90 per la Sicilia (uno ogni 55 000 abitanti).
Organizzazione
modificaIl Consiglio Regionale è cosi organizzato:
- Presidente del Consiglio regionale: da non confondersi con il presidente della Giunta regionale. La figura giuridica autonoma di presidente del Consiglio regionale è prevista dal 3° comma dell'art. 122 della Costituzione Italiana e non è da confondere con il presidente della Giunta regionale ex art. 121 Costituzione Italiana, la sua attività viene disciplinata dallo Statuto delle varie Regioni italiane, in generale: rappresenta il Consiglio regionale, lo convoca, lo presiede e ne dirige i lavori; è un organo super partes del Consiglio regionale (si può dire che è l'omologo a livello regionale dei presidenti di Camera e Senato) e tutela le prerogative e assicura il pieno e libero esercizio del mandato di tutti i consiglieri regionali. È affiancato nella sua attività da un ufficio di presidenza composto da due vicepresidenti e due segretari. Viene eletto dal Consiglio regionale tra i consiglieri regionali (di solito viene eletto un membro della maggioranza consiliare), le modalità di elezione sono disciplinate dallo Statuto regionale e/o regolamento consiliare (di solito si prevede la maggioranza assoluta per le prime due votazioni e poi la maggioranza relativa), l'ufficio di presidenza viene anche eletto dal consiglio regionale tra i consiglieri regionali (ma qui devono essere garantite delle cariche anche all'opposizione consiliare).
- Ufficio di Presidenza: è composto dal presidente del Consiglio, da 2 vice presidenti e da due segretari. Spetta all'ufficio mantenere la disciplina delle sedute del Consiglio e dirigere gli uffici che dipendono dal Consiglio stesso.
- Commissioni consiliari, che possono essere permanenti o speciali: queste hanno funzioni referenti nel procedimento legislativo, o di controllo, di indagine o conoscitive sulle materie di competenza regionale.
- Gruppi Consiliari: composti da consiglieri di uno stesso orientamento politico.
- Conferenza dei capigruppo: costituita dai rappresentanti dei vari gruppi consigliari, è presieduta dal presidente del Consiglio; ha lo scopo di coordinare e programmare i lavori del Consiglio e delle commissioni regionali.
Funzioni
modificaLe funzioni del Consiglio regionale si suddividono in funzioni:
- legislative: Il Consiglio regionale esplica le funzioni legislative sulle materie di competenza regionale. In particolare legifera sulle materie su cui la Regione ha competenza esclusiva, e in quelle su cui la Regione ha competenza complementare riguardo a quella dello Stato, rispetto alle quali legifera nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge ordinaria (art. 117 cost.). Il Consiglio ha potere di iniziativa legislativa ordinaria, in quanto ha la facoltà di presentare al Parlamento, proposte di legge anche per materie per le quali non ha competenza, ma che hanno rilevanza per la Regione. Spetta al Consiglio regionale, l'approvazione e la modifica dello Statuto regionale.
- amministrative: Spettano al Consiglio l'amministrazione degli uffici e dei servizi dell'ente regione, e l'organizzazione del personale regionale, oltre che le funzioni regolamentatrici riservategli dallo Statuto regionale.
- di controllo: Il Consiglio regionale esplica funzioni di controllo sull'operato del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale. In particolare il Consiglio approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio di previsione della Regione redatto dalla giunta. In mancanza di tale approvazione, tramite legge regionale, il Consiglio regionale, può autorizzare la giunta ed il presidente, all'esercizio provvisorio. Sempre il Consiglio approva, entro il 31 luglio di ogni anno, il bilancio consuntivo della Regione per l'esercizio dell'anno precedente (ad esempio entro il 31 luglio del 2000 si doveva approvare il bilancio consuntivo del 1999).
- di indagine e d'inchiesta: Queste funzioni, svolte su materie di interesse regionale, vengono normalmente svolte tramite delle commissioni consiliari, appositamente costituite.
- di indirizzo politico: La maggior parte degli statuti delle regioni ordinarie attribuisce al Consiglio il potere di determinare l'indirizzo politico ed amministrativo della regione.
Particolarità delle Regioni a statuto speciale
modificaIn Sicilia il Consiglio è costituito dall'Assemblea regionale siciliana, composta da 90 deputati regionali, dalle elezioni del 2017 ridotti a 70. La sede dell'Assemblea è il Palazzo dei Normanni, a Palermo, capoluogo dell'isola.
Il Consiglio regionale della Sardegna è composto, a partire dalle elezioni del 2014, da 60 consiglieri eletti ogni 5 anni. Ha sede a Cagliari.
Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia svolge la sua attività a Trieste ed è composto da 49 membri. Ciascun consigliere regionale per poter esercitare le sue funzioni deve prestare giuramento davanti all'assemblea secondo la formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello stato e della regione". Dopo averlo fatto in lingua italiana, è data facoltà ai consiglieri di ripetere il giuramento anche in una delle lingue dei gruppi linguistici della regione (friulano, sloveno e tedesco).
Il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige svolge le sue attività a Trento e a Bolzano, in due sessioni separate di uguale durata. Ha anche la denominazione in tedesco di Regionalrat Trentino-Südtirol. Il Consiglio regionale non è eletto direttamente, ma è composto dai consiglieri eletti nei due consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano. Prima della riforma del 2001 avveniva l'opposto: veniva eletto il Consiglio regionale, e i consiglieri erano anche consiglieri provinciali della provincia in cui erano stati eletti. Il Consiglio regionale è per questo privo di quasi tutti i poteri assegnatigli, in quanto esercitati dei Consigli delle due province autonome di Trento e di Bolzano.
In Valle d'Aosta il Consiglio regionale ha anche il nome francese di Conseil de la Vallée, ed è composto da 35 membri.
La Giunta Regionale
modificaLa Giunta Regionale è l'organo di governo della Regione, come stabilito dall'art. 121 della Costituzione.
È un organo collegiale composto dal presidente della Giunta regionale e dagli assessori; in quanto tale, per quest'organo vale il principio della responsabilità politica solidale dei suoi componenti.
Il numero dei componenti della giunta, indicato nei rispettivi statuti regionali, varia da regione a regione. L'art. 14, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 138/2011 prevede che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore a un quinto del numero dei consiglieri regionali, con arrotondamento all'unità superiore.
Elezione
modificaI membri della giunta sono nominati dal presidente della Regione, il quale li può scegliere sia tra componenti eletti al Consiglio regionale sia tra persone non elette a far parte del Consiglio.
La giunta, in quanto nominata dal presidente della Regione, non deve più ottenere la fiducia del Consiglio regionale.
Gli statuti regionali possono disporre diversamente.
Mandato
modificaLa Giunta, in virtù del rapporto fiduciario con il presidente della Regione, rimane in carica per il tempo in cui rimane in carica il presidente. Nei casi normali la Giunta rimane in carica per i cinque anni della legislatura regionale.
In tutti i casi di revoca o decadenza del mandato del presidente della Regione (mozione di sfiducia, impedimento permanente, morte, dimissioni), la giunta decade e con essa anche il consiglio regionale, (secondo il noto principio del Simul stabunt vel simul cadent) (vedi art. 126 della Costituzione).
Il presidente della Regione può revocare la delega ai componenti della giunta, singolarmente o complessivamente, come stabilito dall'art. 122 della Costituzione.
Funzioni
modificaLa Giunta ha delle funzioni proprie, distinte da quelle attribuite al presidente della Regione e da quelle da questo delegate ai singoli assessori, considerati come vertici degli uffici regionali.
L'attività della Giunta è coordinata dal presidente della Regione e ha competenze di tipo legislativo, esecutivo e amministrativo.
Ha competenze esecutive in merito alle leggi e alle deliberazioni del Consiglio.
Per quelle di tipo amministrativo spetta alla Giunta la predisposizione:
- del programma e i piani della Regione;
- dei bilanci regionali pluriennali;
- del bilancio regionale annuale, preventivo e consuntivo;
- le norme di variazione ai bilanci.
Spetta sempre alla Giunta coordinare l'attività degli uffici regionali, al cui capo sono posti i singoli assessori secondo le specifiche competenze. La Giunta amministra il patrimonio dell'ente-Regione.
Tra quelle di tipo legislativo, la Giunta ha il potere di iniziativa legislativa, in quanto può predisporre dei disegni di legge regionale da presentare all'approvazione del Consiglio; inoltre spetta alla Giunta definire i regolamenti regionali. La giunta, diversamente dal Governo dello Stato, non può sostituirsi al Consiglio regionale, per cui non può produrre né decreti legislativi né decreti-legge.
In alcune regioni, ad esempio Piemonte e Valle d'Aosta, la Giunta in caso di necessità e urgenza può adottare deliberazioni che competono al Consiglio, fatto salvo che le stesse devono poi essere ratificate dal consiglio entro la prima sessione di lavori.
Organizzazione
modificaL'organizzazione della Giunta è definita dallo statuto della Regione.
Funzionamento
modificaIl funzionamento della Giunta è definito dallo statuto della Regione. In generale la sua attività si svolge in diverse fasi:
- convocazione; la Giunta è convocata dal presidente della Giunta, che ne fissa l'ordine del giorno. Di solito le sedute non sono pubbliche.
- verifica della validità della riunione;
- discussione;
- votazione, che normalmente avviene con voto palese.
Il Presidente della Giunta Regionale
modificaIl Presidente della Giunta Regionale (o Presidente della Regione) è, secondo l'art. 121 della Costituzione italiana, uno degli organi della regione; è al contempo presidente della regione, e come tale preposto ad un organo monocratico dell'ente, e presidente (oltre che membro) di un organo collegiale del medesimo ente, la giunta regionale. Dopo l'introduzione della sua elezione popolare diretta, similmente alla figura del governatore statale negli Stati Uniti, si è diffusa nel gergo politico e giornalistico l'abitudine di denominarlo impropriamente governatore.
Per le regioni a statuto ordinario, alle quali si farà riferimento nel seguito, la figura del presidente è disciplinata essenzialmente dalla Costituzione (artt. 121, 122, 126) e dallo statuto regionale.
Per le regioni a statuto speciale è invece disciplinata dallo statuto, che ha forza di legge costituzionale, peraltro in termini generalmente non dissimili rispetto alle regioni a statuto ordinario; va altresì notato che gli statuti di queste regioni adottano per lo più la denominazione "presidente della regione", in luogo di "presidente della giunta regionale" usata solitamente nelle regioni a statuto ordinario.
Elezione
modificaL'art. 122 della Costituzione prevede che il sistema di elezione (e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità) del presidente sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge statale, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Peraltro, secondo il 5° comma dello stesso articolo, il presidente della giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto.
La legge 2 luglio 2004, n. 165, include tra i principi ai quali deve attenersi la legge regionale:
- la non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del presidente della giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto (art. 2);
- la contestualità dell'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale, se il presidente è eletto a suffragio universale e diretto; la previsione, negli altri casi, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della giunta (art. 4).
Ne segue che, sebbene la Costituzione mostri una chiara preferenza per l'elezione diretta, è lasciata la possibilità alle singole regioni di optare per una diversa soluzione e, in particolare, per l'elezione da parte del consiglio regionale, come avveniva prima della riforma operata dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Tale possibilità di scelta va ricondotta alla previsione dell'art. 123 della Costituzione, secondo il quale lo statuto regionale determina la forma di governo della regione. In effetti, l'elezione diretta tende ad avvicinare la figura del presidente regionale a quella del presidente di una repubblica presidenziale; viceversa, l'elezione da parte del consiglio regionale tende ad avvicinarlo al primo ministro di un governo parlamentare.
Allo stato attuale la totalità degli statuti regionali ordinari ha optato per l'elezione diretta. Quanto alle regioni a statuto speciale, in Valle d'Aosta e nel Trentino-Alto Adige, nella prima il presidente della regione è ancora eletto dal consiglio regionale, ma nella seconda tale carica è ricoperta alternativamente dai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano; nelle rimanenti è eletto direttamente dalla popolazione.
L'art. 122, 2° comma, della Costituzione stabilisce che nessuno può appartenere a un consiglio o a una giunta regionale e, contemporaneamente, ad una delle camere del Parlamento, ad un altro consiglio o ad altra giunta regionale, oppure al Parlamento europeo.
È sorta una controversia sulla ricandidatura ad un terzo mandato dei presidenti di giunta regionale eletti con suffragio universale e diretto prima dell'entrata in vigore della legge n. 165/2004. Alle elezioni regionali del 2010 si trovavano in questa condizione Roberto Formigoni e Vasco Errani, poi risultati vincitori nelle rispettive regioni (Lombardia il primo, Emilia-Romagna il secondo).
La loro ricandidatura è stata contestata a livello accademico, in quanto contrastante con l'art. 2, lett. f), legge n. 165/2004, che stabilisce la non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del presidente della giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto. Per altra dottrina, tale normativa di principio non sarebbe invece immediatamente applicabile in assenza di una legge elettorale regionale di recepimento ovvero il mandato in corso nel 2004 non sarebbe computabile, perché già iniziato all'entrata in vigore della legge n. 165/2004.
Pure escludendo il mandato 1995-2000, in cui venne eletto dal consiglio regionale e non a suffragio universale e diretto, Formigoni aveva governato per i successivi due mandati (2000-2005 e 2005-2010). Chi sosteneva la candidabilità di Formigoni per un quarto mandato la giustificava affermando che il mandato in corso nel 2004 non avrebbe dovuto essere preso in considerazione, perché già iniziato all'entrata in vigore della legge 165/2004, posticipando, quindi, al 2015 l'effettiva operatività del divieto di rielezione. Discorso analogo poteva essere fatto per Vasco Errani.
Va al riguardo ricordato che una sentenza della Corte Suprema di Cassazione (la n. 2001 del 2008) aveva escluso la possibilità di ricandidatura per i sindaci in una fattispecie analoga.
I Giudici sia per Vasco Errani che per Roberto Formigoni si sono espressi con diverse pronunce a favore dell'elezione dei due Presidenti per il terzo mandato poiché la legge n.165/2004 non è immediatamente applicabile ma richiede un recepimento a livello regionale (che né in Emilia-Romagna né in Lombardia è stato adottato).
In Sicilia lo statuto speciale prevede espressamente che "la carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi".
Mandato
modificaSe eletto dai cittadini, il presidente della regione rimane in carica per l'intera durata della legislatura, fissata in cinque anni (art. 5 della L. 165/2004). Tuttavia il mandato presidenziale può cessare prima di tale termine in due casi, previsti entrambi dall'art. 126 della Costituzione.
Secondo il primo comma dell'art. 126 con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del consiglio regionale e la rimozione del presidente della giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge statale. Si tratta, dunque, di una misura eccezionale, volta a fronteggiare situazioni di particolare gravità che, finora, non è mai stata adottata.
Il secondo comma dell'art. 126 stabilisce invece che il consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione di sfiducia qui prevista è un istituto tipico della forma di governo parlamentare, assente invece in quella presidenziale; la Costituzione, tuttavia, prevede la sfiducia anche nel caso in cui lo statuto abbia optato per l'elezione diretta del presidente, introducendo così una rilevante deviazione dal modello presidenziale classico; d'altra parte, l'effetto della sfiducia è diverso a seconda della forma di governo scelta, poiché, nel caso di elezione diretta del presidente, opera il principio simul stabunt vel simul cadent, applicazione più stringente del concetto di sfiducia distruttiva.
Tale principio è sancito sempre nell'art. 126 laddove prevede che l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio. Ne segue che, se lo statuto ha optato per l'elezione del presidente da parte del consiglio regionale, la sfiducia costringe il presidente alle dimissioni, secondo la tipica dinamica della forma di governo parlamentare; se, invece, lo statuto ha optato per l'elezione a suffragio universale, la sfiducia determina la simultanea decadenza del presidente e del consiglio regionale.
Funzioni
modificaSecondo l'art. 121 della Costituzione il presidente della giunta rappresenta la regione; dirige la politica della giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. Ha, quindi, a livello regionale un ruolo paragonabile a quello di capo del governo. In tutte le regioni il presidente è, inoltre, membro del consiglio regionale.
Secondo l'art. 122 della Costituzione: "Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta".
Gli statuti regionali precisano le attribuzione delineate dai predetti articoli della Costituzione, prevedendo altresì che il presidente presenta al consiglio regionale i disegni di legge e gli altri provvedimenti di iniziativa della giunta; indice le elezioni regionali e i referendum previsti dallo statuto; convoca e presiede la giunta, stabilendone l'ordine del giorno; assegna ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materia (le cosiddette "deleghe") e dirime i conflitti di attribuzione tra gli stessi.
Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente della regione adotta provvedimenti amministrativi, solitamente in forma di decreto. Va tuttavia rammentato che, in virtù del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione, i provvedimenti presidenziali, come quelli degli altri organi politici, non possono invadere l'ambito delle funzioni di gestione, riservate ai dirigenti, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge. Per lo stesso motivo, il presidente non è più titolato a stipulare contratti per la regione (mentre può stipulare gli accordi di programma, data la loro natura politica); gli statuti regionali hanno invece generalmente conservato in capo al presidente la rappresentanza processuale dell'ente.
Il presidente della giunta regionale è autorità sanitaria regionale. In questa veste, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, può anche emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o parte di esso comprendente più comuni, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica.
I presidenti delle regioni a statuto speciale hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri in cui si trattano questioni riguardanti interessi che, distaccandosi da quelli generali e comuni a tutte le regioni o ad una categoria di esse, si configurano come propri delle rispettive regioni. Tuttavia, mentre i presidenti di Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige hanno solo voto consultivo, al Presidente della Regione Siciliana è riconosciuto diritto di voto deliberativo e rango di ministro (d.lgs 21 gennaio 2004, n. 35).
In alcune regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna) il presidente è anche investito di funzioni dell'autorità di pubblica sicurezza.
Il presidente della Sardegna fa parte della delegazione italiana all'Unione europea o in altre organizzazioni internazionali quando vi sono in gioco interessi rilevanti per la regione.
Il Vicepresidente della Giunta Regionale
modificaIl Vicepresidente della Giunta Regionale (o Vicepresidente della Regione) è un componente della giunta regionale che sostituisce il presidente della stessa in caso di assenza o impedimento temporanei.
Si tratta di un componente della giunta al quale il presidente ha attribuito questa funzione, di solito cumulata con lo svolgimento delle normali funzioni assessorili. Nella pratica la nomina del vicepresidente, analogamente a quanto avviene per il Vice Presidente del Consiglio a livello nazione, ha lo scopo di assicurare visibilità a partiti della coalizione di maggioranza diversi da quello che esprime il presidente.
La figura non è prevista dalla Costituzione ma è stata introdotta da tutti gli statuti regionali. Peraltro, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale, lo statuto di una regione a statuto ordinario non può prevedere che il vicepresidente, nominato dal presidente, subentri al presidente eletto a suffragio universale e diretto, in caso di sfiducia, rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie dello stesso, fino al termine della legislatura, poiché, diversamente, verrebbe aggirato il principio simul stabunt simul cadent, sancito dall'art. 126 della Costituzione, che fa conseguire a tali circostanze le dimissioni della giunta e il contestuale scioglimento del consiglio regionale. In questi casi subentra solo, per l'ordinaria amministrazione, fino alla data fissata per le elezioni anticipate.