La Disciplina Costituzionale sull'Istruzione

La questione scuola e il diritto all'istruzione non potevano mancare nella Costituzione Repubblicana del 1948. Dopo 20 anni di fascismo e del suo indottrinamento urgeva il ripensare il sistema scolastico non solo al fine di eliminare i residui fascisti ma anche per dare una nuova spinta all'alfabetizzazione che restava una piaga. Di qui vennero introdotti in Costituzione articoli dedicati proprio all'istruzione (articolo 30, 33, 34 e 117) che analizzeremo nei seguenti paragrafi.

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La Disciplina Costituzionale sull'Istruzione
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto scolastico
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

Articolo 30 - L'Istruzione e l'educazione dei figli

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Articolo 30 - È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della paternità.

In questo articolo, come si potrà aver capito dalla lettura, è disciplinata la potestà genitoriale. Sono enunciati infatti i poteri-doveri di immediata rilevanza sociale dei genitori per la crescita morale e intellettuale di propri figli. Mantenere, Istruire, Educare sono la terna di poteri-doveri da assicurare. Tralasciando il mantenere e l'educare, è bene focalizzarsi sull'Istruire, che è pertinente allo studio del diritto scolastico. L'obbligo dell'istruire è in capo principalmente ai genitori, i quali hanno il potere di scegliere l'istruzione più adeguata per il loro bambino, tenendo conto delle sue aspirazioni naturali. Oltre al potere vi è anche un dovere di istruire i propri figli. Dovere che sarà rafforzato da quello che è la scuola dell'obbligo, la cui frequenza è obbligatoria fino ai 16 anni. Esiste, grazie a Trattati Internazionali come la Dichiarazione dei diritti del fanciullo di Ginevra, un obbligo anche in capo allo Stato di fornire tutti i mezzi necessari affinché si possa compiere l'istruzione del fanciullo.

Articolo 33 e 34 - L'istruzione, la promozione culturale, la libertà di istruzione e insegnamento. Il diritto allo studio. Il pluralismo dell'istruzione

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Articolo 33 - L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Articolo 34 - La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

La crescita culturale dell'individuo sotto la luce dei principi del pluralismo ideologico e scolastico è compito fondamentale della Repubblica. La formazione culturale in un Paese civile è posta alla base della democrazia. Per questo la Costituzione Repubblicana sancisce l'obbligo di istituire scuole di ogni tipo in modo da assicurare a tutti la possibilità di avere un'istruzione scolastica che non abbia ostacoli e discriminazioni. A questo dovere dello Stato corrisponde un diritto allo studio e all'istruzione di tutti in linea con le proprie tendenze e scelte culturali. Il principio base sulla scuola è la libertà di insegnamento, collegata alla libertà di docenti e discenti di manifestare il proprio pensiero. Il docente è libero da qualsiasi vincolo politico, religioso o ideologico eccetto la libertà di opinione allo studente. A fianco alla libertà di insegnamento è garantita anche la libera gestione dell'istruzione, garantendo quello che è il pluralismo educativo. Lo Stato infatti non ha il monopolio dell'istruzione, tanto è vero che è possibile anche una istruzione privata - che però sia pari a quella pubblica. L'enunciato dell'articolo 34, "la scuola è aperta a tutti", qualifica l'Italia come uno "Stato di cultura", conquista dello Stato sociale e che garantisce a tutti, anche agli stranieri, il diritto all'istruzione adeguata. Non solo è gratuita la scuola primaria, ma attraverso una serie di aiuti economici è agevolato anche il proseguimento degli studi fino a livello universitario. L'ultimo comma dell'articolo 33 sancisce il diritto di istituzioni di alta cultura quali università e accademie di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, al fine di garantire il pluralismo ideologico.

Articolo 117 - Le competenze dello Stato e delle Regioni

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Articolo 117 (Estratto) - [...] Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...] n) norme generali sull'istruzione; [...]

L'Articolo 117, alla lettera n), sancisce che lo stato ha potestà legislativa esclusiva in campo generico dell'istruzione. Questo è sancito per assicurare a tutto il suolo nazionale una unitarietà di istruzione base, evitando squilibri da una regione all'altra. Questo non impedisce però alle regioni di poter fornire qualcosa in più ai propri studenti. Quello che infatti la Costituzione e la legge statale garantiscono è il livello minimo essenziale che ogni regione deve avere. Non impone però che tutte le regioni debbano stare sullo stesso piano; di qui le differenze che ci possono essere tra regione e regione, anche se, bisogna dire, al momento non molto marcate, dato che l'istruzione è da sempre un elemento a cui lo Stato difficilmente è portato a delegare alle Regioni, se non per norme attuative locali.