La Costituzione artt 19 e 20 (superiori)

lezione
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La Costituzione artt 19 e 20 (superiori)
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto ed economia per le superiori 1
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 25%

ARTICOLO 7 modifica

==== Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Lo Stato Italiano è Laico, cioè non professa religioni e non ne mette una in rilievo, però nel 1984 serviva dividere dividere Stato e Chiesa cattolica ciò era richiesto perché la religione cattolica era la più prevalente a quel tempo. L’art. 7 stabilisce la piena indipendenza e sovranità dello Stato dalla Chiesa e viceversa. La regolamentazione dettagliata dei rapporti passa per una strada esterna alla Costituzione, quella di intese concordate. La prima di tali intese è rappresentata dai Patti Lateranensi, firmati l’11 febbraio 1929 dallo Stato fascista e dalla Santa Sede, e successivamente rivisti nel 1984.

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Articolo 8 modifica

=== Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

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ARTICOLO 19 modifica

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Storia: All’inizio si voleva scrivere “purché non si tratti di principî o di riti contrari all’ordine pubblico e al buon costume” questo venne scartato perché per la preoccupazione che, in futuro, fosse possibile limitare la libertà religiosa dicendo come motivo la tutela dell’ordine pubblico. Commento: L’art. 19 si limita a riconoscere la libertà religiosa senza fare espliciti riferimenti alla libertà di coscienza e alla libertà di cambiare religione. A partire dalla fine degli anni Settanta, però, la Corte costituzionale ha riconosciuto il fondamento costituzionale della libertà di coscienza che viene intesa come «libertà di formarsi una coscienza» e del diritto di mutare credo religioso, nonché l’applicabilità dell’art.19 a favore degli atei e dei non credenti. L’art. 19 si applica sia ai cittadini italiani che agli stranieri. Recentemente, la giurisprudenza ha iniziato a fare propri i principi espressi nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (1989), riconoscendo al minore il diritto alla libertà di coscienza e di religione e quello di essere interrogato dal giudice circa le scelte che lo riguardano (per esempio, nel contesto delle separazioni tra coniugi per quanto organizzino le conversioni religiose che, solitamente, coincidono con quelle di uno dei genitori). L’art. 19 è stato applicato solamente dopo la firma del nuovo concordato del 1984 che ha stabilito l’uguale libertà di tutte le confessioni religiose.


ARTICOLO 20 modifica

=== Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

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