L'Istruzione Obbligatoria

lezione
lezione
L'Istruzione Obbligatoria
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto scolastico
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

Storia dell'Istruzione Obbligatoria modifica

L'Istruzione è un Diritto per ogni cittadino italiano come sancito dall'articolo 34 della Costituzione. Di riflesso esso è un Dovere a carico dello Stato di fornire gli strumenti idonei all'attuazione di tale diritto ma anche a carico dei genitori dei ragazzi che hanno l'obbligo di far frequentare ai propri figli la scuola.

Per ottemperare alle disposizioni costituzionali, il legislatore, già dagli anni 70' del secolo scorso ha posto l'obbligo di frequenza scolastica a carico dei ragazzi fino al compimento dei 14 anni.

E bene dire che si distingue tra un obbligo scolastico e diritto-dovere all'istruzione/formazione o obbligo formativo. Il primo richiede la permanenza nel sistema di istruzione per dieci anni, indipendentemente dagli esiti, il secondo, invece, non è un traguardo temporale ma richiede il raggiungimento di una qualifica pari almeno al II livello EQF. L'obbligo formativo è stato introdotto dal ministro Luigi Berlinguer insieme all'innalzamento da 8 a 10 anni dell'obbligo scolastico. La legge De Mauro-Berlinguer prevedeva anche un riordino dei cicli che avrebbe portato una unificazione tra scuola elementare e scuola media accorciando la durata di tale percorso di un anno. In tal modo l'obbligo scolastico di 10 anni avrebbe messo gli studenti nella condizione di frequentare 3 anni di scuola superiore ottenendo una qualifica. All'interno di tale quadro venne progettato il "NOF", nuovo obbligo formativo, che prevede il diritto-dovere di permanere nei vari canali della formazione-istruzione fino al conseguimento di una qualifica di II livello EQF.

Con la riforma Moratti l'innalzamento dell'obbligo scolastico venne annullato, mentre venne mantenuto l'obbligo formativo. Tale obbligo prevedeva che gli studenti, dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria inferiore, si iscrivessero o alle scuole secondarie superiori o a un corso di formazione o che mettessero in atto forme di alternanza tra formazione e lavoro (apprendistato).

Con il passaggio del ministero a Giuseppe Fioroni, attraverso l'art. 1 comma 622 della 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), l'obbligo scolastico è stato nuovamente innalzato a 10 anni e, in ogni caso, fino al sedicesimo anno di età. Di conseguenza l'età per l'accesso al lavoro è stata elevata a 16 anni.

Meno di due anni dopo il governo Berlusconi IV, modificando la legge 296/2006, propose un disegno di legge che contemplava la possibilità che l'obbligo scolastico fosse assolvibile anche attraverso percorsi di istruzione o formazione professionale. I giovani avrebbero potuto trascorrere l'ultimo anno di obbligo di istruzione (ovvero, di norma, il sedicesimo anno di età) in aziende del territorio, tramite contratti di apprendistato. Il disegno di legge non venne approvato.

Nel 2010 la nuova riforma Gelmini fece un tentativo di riduzione dell'obbligo scolastico che, tuttavia, non andò in porto.

L'Obbligo Scolastico modifica

L'Obbligo Scolastico è disciplinato dagli articoli 109 a 114 del Decreto Legislativo 297/1994 (Testo Unico in materia di Istruzione).

Il Capo I (Obbligo Scolastico) del Titolo II (L'Istruzione Obbligatoria: Disposizioni Comuni alla Scuola Elementare e Media) si apre con l'indicare cosa sia l'obbligo scolastico. "In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione inferiore è impartita nella scuola elementare e media." (art. 109). Si sancisce cosi l'obbligo scolastico, cioè l'apprendimento obbligatorio dell'istruzione inferiore, almeno per otto anni. Tale obbligo cade non solo a carico del cittadino-ragazzo ma anche a carico dello Stato che deve garantire tale istruzione e inoltre fornirla in maniera gratuita.

Ma su chi si applica l'obbligo scolastico, cioè chi sono i soggetti materiali tenuti alla conoscenza dell'istruzione inferiore ? L'articolo 110 impone tale obbligo a carico dei "fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di eta'". Per i soli alunni handicappati è possibile completare la scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di eta'.

Ma in che modo si esercita tale obbligo, cioè quali sono le modalità in cui si esplica tale obbligo scolastico ? L'articolo 111 sancisce la principale cioè la frequenza obbligatoria delle scuole elementari e medie statali o non statali abilitate. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci provvedere anche privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato ma devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

Come si adempie all'obbligo scolastico ? L'articolo 112, trattando l'obbligo scolastico come una mera obbligazione privatistica, considera adempiuto l'obbligo al realizzarsi di una di due condizioni:

  • conseguimento del diploma di licenza della scuola media.
  • compimento del quindicesimo anno di eta' con osservanza, per almeno otto anni, delle norme sull'obbligo scolastico.

E se l'obbligo non viene adempiuto ? A pagarne le conseguenza, ai sensi dell'articolo 113, sono i genitori del minore. Questa norma è sicuramente figlia del suo tempo e di una presunzione legale che siano sempre i genitori a non far frequentare la scuola ai propri figli per altri fini (si pensi all'uso, nel secolo scorso, della prole per il sostentamento della famiglia dove genitori "preferivano" mandare i propri figli al lavoro che alla scuola). Oggi però la tendenza è nettamente invertita e spesso sono i giovani ad allontanarsi dalla scuola senza la possibilità da parte dei genitori di una ferma opposizione. Ci si pone quindi l'interrogativo se questa norma non vada ampliata creando forme di responsabilità anche per i minori ma al momento non ci sono riforme in tal senso.

Veniamo in ultimo su chi deve vigilare all'attuazione dell'obbligo di frequenza. L'articolo 114 pone un primo obbligo sul sindaco che deve ogni anno, prima della riapertura delle scuole, trasmettere ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di eta' sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese. Trascorso il mese dell'affissione il sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge. Se essa non prova di ottemperare in modo diverso all'istruzione degli obbligati o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco la denuncia per iscritto presso il pubblico ministero o gli uffici di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola degli alunni avventisti (articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516) e degli alunni ebrei (articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989 n. 101) nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.

L'Obbligo Formativo modifica

Cessato l'obbligo scolastico si instaura sul ragazzo il cosiddetto obbligo formativo.

Introdotto con la legge De Mauro-Berlinguer tale obbligo fissa il dovere di conseguire un livello professionale minimo per l'alternanza scuola-lavoro. Dopo i dieci anni di obbligo scolastico si proseguiva con tre anni di obbligo formativo per ottenere una qualifica di II livello EQF.

La Legge Moratti, pur cancellando il nuovo ordinamento che voleva questi tre anni svolti nelle superiori, mantiene l'obbligo formativo tanto da prevedere forme di vera e propria alternanza scuola-lavoro con il cosiddetto apprendistato.

Con alterne vicende l'obbligo permane ancora oggi anche se è ridotto al solo periodo che va dalla fine dell'obbligo scolastico (15 anni) ai 16 anni.

Permane comunque una concreta difficoltà di relazione tra mondo della scuola e del lavoro non riuscendo, la previsione di questo obbligo formativo, a rendere concretamente effettivo il passaggio per i giovani dalla scuola al mondo del lavoro.

L'Obbligo Scolastico dei Cittadini Stranieri modifica

Al Capo II (Disposizione sulla Scolarità dei Cittadini Stranieri), l'articolo 115 si occupa degli obblighi scolastici dei figli di stranieri.

In attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio 1977, sono iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza. La domanda di iscrizione, che non va ratificata dal Ministero, va presentata al provveditore agli studi, che individua, possibilmente nell'ambito del distretto in cui è domiciliato l'alunno, la scuola più idonea per struttura e disponibilità a garantire il migliore inserimento. L'assegnazione alle classi degli alunni iscritti è effettuata raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni classe. Nelle scuole che accolgono gli alunni stranieri, la programmazione educativa deve comprendere apposite attività di sostegno o di integrazione. Alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse, può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni medesimi.

Gli Obblighi Sanitari per l'Iscrizione alla Scuola d'Obbligo modifica

All'atto di iscrizione incombe, ai sensi dell'articolo 117, l'obbligo di presentare la certificazione delle vaccinazioni antidifterica ed antitetanica ai sensi delle leggi 6 giugno 1939 n. 891 e 20 marzo 1968, n. 419, della vaccinazione antipoliomelitica ai sensi della legge 4 febbraio 1966 n. 51, della vaccinazione contro l'epatite virale B, ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 165.

Queste misure sono adottate per ridurre la diffusione di malattie infettive di facile trasmissione oltre che per la salute collettiva dei bambini iscritti nei vari istituti.