L'Edilizia e l'Attrezzature Scolastiche
Il Titolo IV (Edilizia e Attrezzature Scolastiche) con gli articoli 83 a 98 del Testo Unico in materia d'Istruzione (decreto legislativo 297/1994) disciplina l'edilizia e la fornitura di attrezzature degli edifici scolastici.
L'articolo 83 delega le funzioni amministrative per l'edilizia pubblica scolastica alle regioni senza sostanziali diversità tra quelle a statuto ordinario e quelle a statuto speciale.
L'articolo 85 consente allo Stato o alle Regioni di delegare competenze in materia di edilizia ai comuni e alle provincie. Proprio a questi è delegato il compito dell'arredamento e l'attrezzatura degli edifici.
A norma dell'articolo 86 le regioni emanano norme per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia in base a tre principi:
- prevedere che per l'esecuzione delle opere gli enti obbligati, province e comuni e consorzi costituiti tra tali enti, operino per incentivare i processi di industrializzazione edilizia;
- prevedere i tempi per l'acquisizione delle aree occorrenti da parte degli enti competenti e dovrà essere garantita l'osservanza delle norme tecniche di cui articolo 90, comma 6;
- prevedere i tempi per la progettazione, approvazione ed esecuzione delle opere, nonche' le procedure surrogatorie regionali per i casi di inadempienza.
L'articolo 87 vincola gli edifici scolastici al patrimonio indisponibile dello Stato cioè di quel complesso di beni che non possono essere usati a diversa funzione pubblica da quella disposta dallo Stato.
L'area invece su cui sorgerà l'edificio, ai sensi dell'articolo 88, è individuata dalle normali regole urbanistiche e per tanto dai piani urbanistici dei vari comuni.
In base all'articolo 89 gli edifici scolastici (muniti di palestre e impianti sportivi) devono essere distribuiti sul territorio e progettati in modo da realizzare un sistema a dimensioni e localizzazioni ottimali il quale:
- configuri ogni edificio scolastico come struttura inserita in un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni
di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative.
- favorisca l'integrazione tra più scuole di uno stesso distretto scolastico.
- consenta una facile accessibilità alla scuola per le varie eta' scolari tenendo conto.
- permetta la massima adattabilità degli edifici scolastici per l'attuazione del tempo pieno e lo svolgimento delle attività integrative.
Tutti gli edifici scolastici devono comprendere un'area per le esercitazioni all'aperto. Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano più di 20. Alla palestra devono essere annessi i locali per i relativi servizi. Si possono anche realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a più scuole e aperti alle attività sportive delle comunità locali e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio. Gli impianti devono essere realizzati in conformità alle norme dirette alla eliminazione ed al superamento delle barriere architettoniche.
Interessante è la previsione di una "solidarietà" tra istituti che possono reciprocamente fornirsi attrezzature se tali attrezzature non sono fondamentali per le normali attività dell'istituto fornente. A decidere tale possibilità è, ai sensi dell'articolo 94, il consiglio di circolo o di istituto.
Ai sensi dell'articolo 95, per la realizzazione delle attività di formazione professionale le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate. Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
È previsto dall'articolo 96 che, per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole pubbliche. Con apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali sono stabiliti le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio. Nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo, possono essere attuate, a norma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216, iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di eta' minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose.
Il finanziamento delle opere di edilizia scolastica, dice l'articolo 97, e delle spese per l'arredamento concernenti scuole statali di ogni ordine e grado sono sostanzialmente sostenute dalla fiscalità statale (rinvio alla legge 23 dicembre 1991, n. 430 - Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico).
Nell'articolo 98, in conclusione, si fa cenno alla "tecnologizzazione" delle scuole attraverso l'uso dei fonogrammi. Tale articolo si può ritenere anacronistico rispetto ai moderni tempi ma rimane comunque un baluardo di diritti posto da un legislatore che aveva a cuore lo sviluppo e l'avanguardia dell'istituzione scuola.