L'Apparato Amministrativo degli Enti Territoriali
La Regione
modificaLa Regione è uno dei cinque elementi costitutivi della Repubblica Italiana.
Ogni regione è un ente territoriale con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, come stabilito dall'art. 114, secondo comma del testo. Le regioni non sono considerate enti locali (comuni, province, città metropolitane ecc...) disciplinate invece dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).
Le regioni, secondo quanto indicato dall'art. 131, sono venti. Cinque di queste sono dotate di uno statuto speciale di autonomia e una di queste (il Trentino-Alto Adige), è costituita dalle uniche due province autonome, dotate cioè di poteri legislativi analoghi a quelli delle regioni a statuto speciale, dell'ordinamento italiano (Trento e Bolzano). Nel rispetto delle minoranze linguistiche, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta sono riportati con le denominazioni bilingui di Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste all'art. 116, come modificato nel 2001.
Nell'ordinamento giuridico italiano la regione è:
- un ente di rilievo costituzionale, cioè previsto come necessario dalla costituzione;
- un ente autonomo, visto che è dotato di autonomia in diversi ambiti;
- un ente autarchico, dato che opera in regime di diritto amministrativo e dispone di potestà pubbliche;
- un ente ad appartenenza necessaria, dato che tutti i cittadini residenti ne fanno parte.
Tutte le regioni posseggono stemma e gonfalone ufficiale.
Organizzazione
modificaGli Organi di Governo della Regione sono:
- Consiglio regionale.
- Giunta regionale.
- Presidente della giunta regionale o Presidente della regione.
A livello regionale esistono due principali tipologie di forma di governo, una detta assembleare che si caratterizza per l'elezione diretta del solo consiglio regionale il quale elegge la giunta e il presidente della giunta; la seconda è detta presidenziale che si caratterizza per l'elezione diretta sia del consiglio regionale sia per il presidente della giunta il quale nomina i membri della giunta.
Fino al 1999 la forma di governo delle regioni ordinarie era determinata dalla Costituzione che imponeva il modello assembleare. Dal 1999 la Costituzione:
- Rende libera ogni regione di determinare la propria forma di governo nel proprio statuto.
- In attesa che le regioni adottino una nuova forma di governo nello statuto, impone a tutte le regioni ordinarie la forma di governo presidenziale.
Tutte le regioni italiane si sono uniformate alla scelta della Costituzione del 1999 e hanno quindi previsto la forma di governo presidenziale, questo è avvenuto per 3 motivi:
- L'elezione diretta del presidente della regione ispirava più fiducia agli elettori.
- Essa sembrava garantire una maggiore stabilità di governo mentre l'altra forma si era caratterizzata dall'ingovernabilità.
- La scelta tentata da alcune regioni di differenziazione non ha avuto fortuna; vi sono stati 2 tentativi: il Friuli Venezia Giulia ha provato a introdurre la forma di governo assembleare ma gli elettori della regione l'hanno bocciata al referendum; alcune regioni invece tentarono di prevedere la forma di governo presidenziale introducendo però dei piccoli correttivi, in particolare hanno previsto la figura di un vice presidente della regione che doveva subentrare al presidente nel caso in cui questo fosse venuto meno per cause personali. Questa ultima scelta di differenziazione è stata bocciata dalla Corte Costituzionale la quale ha posto dei limiti alla libertà di scelta delle regioni nel caso in cui le regioni scelgano la forma presidenziale.
I limiti sono:
- Tutti e tre gli organi regionali devono essere previsti (questo limite vale per entrambe le forme di governo).
- Il presidente della giunta deve avere un ruolo centrale all'interno della giunta.
- Tra il presidente e il consiglio deve esserci un rapporto di fiducia.
Il Consiglio Regionale
modificaIl Consiglio Regionale è l'organo legislativo rappresentativo di ogni Regione, previsto dall'art. 121 della Costituzione.
Il consiglio della Sicilia, istituito nel 1947, è invece chiamato dallo statuto speciale col nome di Assemblea Regionale Siciliana o anche Parlamento Siciliano, e i suoi componenti hanno il rango di deputati.
Il consiglio è un organo della Regione che, analogamente ad altri organi di rilevanza costituzionale, dispone di personalità giuridica, regolamenti autonomi, un proprio bilancio ed un proprio personale, distinti da quelli della Giunta regionale. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono stati istituiti dopo il 1970.
A livello nazionale i Consigli sono coordinati attraverso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome. A livello europeo, i Presidenti dei Consigli regionali partecipano alla Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee - CALRE.
Storia
modificaIn Sicilia fu concessa un'autonomia speciale dal Re Umberto II con R.D. del 15 maggio 1946 e rinacque, dopo le elezioni regionali del 30 aprile 1947, il 25 maggio 1947, un'assise legislativa denominata "Assemblea regionale siciliana".
Subito dopo nacquero i consigli regionali di altre tre regioni a statuto speciale (1948 il Trentino-Alto Adige, 1949 i consigli di Sardegna e Valle d'Aosta), mentre nel 1963 quello del Friuli-Venezia Giulia.
Con le elezioni regionali del 1970 si ha invece la nascita dei Consigli delle regioni ordinarie.
Elezione
modificaCon la legge costituzionale n°1/1999, ai sensi del rinnovato articolo 122 della Costituzione, il sistema elettorale regionale è rimesso alla disciplina delle singole regioni nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato.
I Consiglieri sono eletti dai cittadini italiani residenti nella regione che siano maggiorenni entro il primo giorno dell'elezione; sono eletti senza alcun vincolo di mandato.
È previsto un sistema di elezione proporzionale con premio di maggioranza (introdotto con la legge 43/1995, valida per le regioni ordinarie), per cui è stabilito un premio variabile di un certo numero di consiglieri, il cui effetto è quello di attribuire alla coalizione dei partiti vincente sempre la maggioranza dei consiglieri in seno al Consiglio regionale.
La legge determina i casi di esclusione dall'elettorato attivo e da quello passivo, nonché la disciplina dei subentri.
Sono esclusi dall'elettorato attivo della regione:
- coloro che sono stati dichiarati falliti;
- coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione della sorveglianza.
Sono esclusi dall'elettorato passivo della regione:
- capi e vicecapi della polizia;
- gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- i direttori generali dei ministeri;
- gli ufficiali delle forze armate;
- i magistrati.
La carica di consigliere regionale è inoltre incompatibile con quella di deputato, senatore o eurodeputato (art. 122 Cost.), anche se poi la legge ordinaria concede tre mesi per optare fra queste cariche.
Scioglimento
modificaIl Consiglio regionale può essere sciolto (Art. 126 della costituzione):
- per scadenza naturale del mandato (5 anni);
- se sono stati commessi atti contro la Costituzione Italiana o gravi violazioni di legge;
- per ragioni di sicurezza nazionale;
- se decade il presidente della Regione qualora sia eletto direttamente dai cittadini;
- per le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali.
- con decreto motivato del presidente della Repubblica, sentita una commissione di deputati e senatori per le questioni regionali.
Composizione
modificaI Consigli regionali, per le regioni a statuto ordinario, sono composti da un minimo di 20 ad un massimo di 80 consiglieri, secondo quanto stabilito dai singoli statuti regionali. Il decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011 prevede che il numero massimo di consiglieri, escluso il presidente, deve essere uguale o inferiore a 20 per le regioni con una popolazione fino a un milione di abitanti; uguale o inferiore a 30 per le regioni con una popolazione fino a due milioni di abitanti; uguale o inferiore a 40 per le regioni con una popolazione fino a quattro milioni di abitanti; uguale o inferiore a 50 per le regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; uguale o inferiore a 70 per le regioni con una popolazione fino ad otto milioni di abitanti; uguale o inferiore a 80 per le regioni con una popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. Il decreto si ispira alla corrispondente legislazione amministrativa e considera esterno ed aggiuntivo il seggio riservato al presidente della regione. Ben più generosi sono invece i parametri imposti alle regioni a statuto speciale, che variano da un minimo di 35 consiglieri per la Valle d'Aosta (uno ogni 4 000 abitanti) ad un massimo di 90 per la Sicilia (uno ogni 55 000 abitanti).
Organizzazione
modificaIl Consiglio Regionale è cosi organizzato:
- Presidente del Consiglio regionale: da non confondersi con il presidente della Giunta regionale. La figura giuridica autonoma di presidente del Consiglio regionale è prevista dal 3° comma dell'art. 122 della Costituzione Italiana e non è da confondere con il presidente della Giunta regionale ex art. 121 Costituzione Italiana, la sua attività viene disciplinata dallo Statuto delle varie Regioni italiane, in generale: rappresenta il Consiglio regionale, lo convoca, lo presiede e ne dirige i lavori; è un organo super partes del Consiglio regionale (si può dire che è l'omologo a livello regionale dei presidenti di Camera e Senato) e tutela le prerogative e assicura il pieno e libero esercizio del mandato di tutti i consiglieri regionali. È affiancato nella sua attività da un ufficio di presidenza composto da due vicepresidenti e due segretari. Viene eletto dal Consiglio regionale tra i consiglieri regionali (di solito viene eletto un membro della maggioranza consiliare), le modalità di elezione sono disciplinate dallo Statuto regionale e/o regolamento consiliare (di solito si prevede la maggioranza assoluta per le prime due votazioni e poi la maggioranza relativa), l'ufficio di presidenza viene anche eletto dal consiglio regionale tra i consiglieri regionali (ma qui devono essere garantite delle cariche anche all'opposizione consiliare).
- Ufficio di Presidenza: è composto dal presidente del Consiglio, da 2 vice presidenti e da due segretari. Spetta all'ufficio mantenere la disciplina delle sedute del Consiglio e dirigere gli uffici che dipendono dal Consiglio stesso.
- Commissioni consiliari, che possono essere permanenti o speciali: queste hanno funzioni referenti nel procedimento legislativo, o di controllo, di indagine o conoscitive sulle materie di competenza regionale.
- Gruppi Consiliari: composti da consiglieri di uno stesso orientamento politico.
- Conferenza dei capigruppo: costituita dai rappresentanti dei vari gruppi consigliari, è presieduta dal presidente del Consiglio; ha lo scopo di coordinare e programmare i lavori del Consiglio e delle commissioni regionali.
Funzioni
modificaLe funzioni del Consiglio regionale si suddividono in funzioni:
- legislative: Il Consiglio regionale esplica le funzioni legislative sulle materie di competenza regionale. In particolare legifera sulle materie su cui la Regione ha competenza esclusiva, e in quelle su cui la Regione ha competenza complementare riguardo a quella dello Stato, rispetto alle quali legifera nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge ordinaria (art. 117 cost.). Il Consiglio ha potere di iniziativa legislativa ordinaria, in quanto ha la facoltà di presentare al Parlamento, proposte di legge anche per materie per le quali non ha competenza, ma che hanno rilevanza per la Regione. Spetta al Consiglio regionale, l'approvazione e la modifica dello Statuto regionale.
- amministrative: Spettano al Consiglio l'amministrazione degli uffici e dei servizi dell'ente regione, e l'organizzazione del personale regionale, oltre che le funzioni regolamentatrici riservategli dallo Statuto regionale.
- di controllo: Il Consiglio regionale esplica funzioni di controllo sull'operato del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale. In particolare il Consiglio approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio di previsione della Regione redatto dalla giunta. In mancanza di tale approvazione, tramite legge regionale, il Consiglio regionale, può autorizzare la giunta ed il presidente, all'esercizio provvisorio. Sempre il Consiglio approva, entro il 31 luglio di ogni anno, il bilancio consuntivo della Regione per l'esercizio dell'anno precedente (ad esempio entro il 31 luglio del 2000 si doveva approvare il bilancio consuntivo del 1999).
- di indagine e d'inchiesta: Queste funzioni, svolte su materie di interesse regionale, vengono normalmente svolte tramite delle commissioni consiliari, appositamente costituite.
- di indirizzo politico: La maggior parte degli statuti delle regioni ordinarie attribuisce al Consiglio il potere di determinare l'indirizzo politico ed amministrativo della regione.
Particolarità delle Regioni a statuto speciale
modificaIn Sicilia il Consiglio è costituito dall'Assemblea regionale siciliana, composta da 90 deputati regionali, dalle elezioni del 2017 ridotti a 70. La sede dell'Assemblea è il Palazzo dei Normanni, a Palermo, capoluogo dell'isola.
Il Consiglio regionale della Sardegna è composto, a partire dalle elezioni del 2014, da 60 consiglieri eletti ogni 5 anni. Ha sede a Cagliari.
Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia svolge la sua attività a Trieste ed è composto da 49 membri. Ciascun consigliere regionale per poter esercitare le sue funzioni deve prestare giuramento davanti all'assemblea secondo la formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello stato e della regione". Dopo averlo fatto in lingua italiana, è data facoltà ai consiglieri di ripetere il giuramento anche in una delle lingue dei gruppi linguistici della regione (friulano, sloveno e tedesco).
Il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige svolge le sue attività a Trento e a Bolzano, in due sessioni separate di uguale durata. Ha anche la denominazione in tedesco di Regionalrat Trentino-Südtirol. Il Consiglio regionale non è eletto direttamente, ma è composto dai consiglieri eletti nei due consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano. Prima della riforma del 2001 avveniva l'opposto: veniva eletto il Consiglio regionale, e i consiglieri erano anche consiglieri provinciali della provincia in cui erano stati eletti. Il Consiglio regionale è per questo privo di quasi tutti i poteri assegnatigli, in quanto esercitati dei Consigli delle due province autonome di Trento e di Bolzano.
In Valle d'Aosta il Consiglio regionale ha anche il nome francese di Conseil de la Vallée, ed è composto da 35 membri.
La Giunta Regionale
modificaLa Giunta Regionale è l'organo di governo della Regione, come stabilito dall'art. 121 della Costituzione.
È un organo collegiale composto dal presidente della Giunta regionale e dagli assessori; in quanto tale, per quest'organo vale il principio della responsabilità politica solidale dei suoi componenti.
Il numero dei componenti della giunta, indicato nei rispettivi statuti regionali, varia da regione a regione. L'art. 14, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 138/2011 prevede che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore a un quinto del numero dei consiglieri regionali, con arrotondamento all'unità superiore.
Elezione
modificaI membri della giunta sono nominati dal presidente della Regione, il quale li può scegliere sia tra componenti eletti al Consiglio regionale sia tra persone non elette a far parte del Consiglio.
La giunta, in quanto nominata dal presidente della Regione, non deve più ottenere la fiducia del Consiglio regionale.
Gli statuti regionali possono disporre diversamente.
Mandato
modificaLa Giunta, in virtù del rapporto fiduciario con il presidente della Regione, rimane in carica per il tempo in cui rimane in carica il presidente. Nei casi normali la Giunta rimane in carica per i cinque anni della legislatura regionale.
In tutti i casi di revoca o decadenza del mandato del presidente della Regione (mozione di sfiducia, impedimento permanente, morte, dimissioni), la giunta decade e con essa anche il consiglio regionale, (secondo il noto principio del Simul stabunt vel simul cadent) (vedi art. 126 della Costituzione).
Il presidente della Regione può revocare la delega ai componenti della giunta, singolarmente o complessivamente, come stabilito dall'art. 122 della Costituzione.
Funzioni
modificaLa Giunta ha delle funzioni proprie, distinte da quelle attribuite al presidente della Regione e da quelle da questo delegate ai singoli assessori, considerati come vertici degli uffici regionali.
L'attività della Giunta è coordinata dal presidente della Regione e ha competenze di tipo legislativo, esecutivo e amministrativo.
Ha competenze esecutive in merito alle leggi e alle deliberazioni del Consiglio.
Per quelle di tipo amministrativo spetta alla Giunta la predisposizione:
- del programma e i piani della Regione;
- dei bilanci regionali pluriennali;
- del bilancio regionale annuale, preventivo e consuntivo;
- le norme di variazione ai bilanci.
Spetta sempre alla Giunta coordinare l'attività degli uffici regionali, al cui capo sono posti i singoli assessori secondo le specifiche competenze. La Giunta amministra il patrimonio dell'ente-Regione.
Tra quelle di tipo legislativo, la Giunta ha il potere di iniziativa legislativa, in quanto può predisporre dei disegni di legge regionale da presentare all'approvazione del Consiglio; inoltre spetta alla Giunta definire i regolamenti regionali. La giunta, diversamente dal Governo dello Stato, non può sostituirsi al Consiglio regionale, per cui non può produrre né decreti legislativi né decreti-legge.
In alcune regioni, ad esempio Piemonte e Valle d'Aosta, la Giunta in caso di necessità e urgenza può adottare deliberazioni che competono al Consiglio, fatto salvo che le stesse devono poi essere ratificate dal consiglio entro la prima sessione di lavori.
Organizzazione
modificaL'organizzazione della Giunta è definita dallo statuto della Regione.
Funzionamento
modificaIl funzionamento della Giunta è definito dallo statuto della Regione. In generale la sua attività si svolge in diverse fasi:
- convocazione; la Giunta è convocata dal presidente della Giunta, che ne fissa l'ordine del giorno. Di solito le sedute non sono pubbliche.
- verifica della validità della riunione;
- discussione;
- votazione, che normalmente avviene con voto palese.
Il Presidente della Giunta Regionale
modificaIl Presidente della Giunta Regionale (o Presidente della Regione) è, secondo l'art. 121 della Costituzione italiana, uno degli organi della regione; è al contempo presidente della regione, e come tale preposto ad un organo monocratico dell'ente, e presidente (oltre che membro) di un organo collegiale del medesimo ente, la giunta regionale. Dopo l'introduzione della sua elezione popolare diretta, similmente alla figura del governatore statale negli Stati Uniti, si è diffusa nel gergo politico e giornalistico l'abitudine di denominarlo impropriamente governatore.
Per le regioni a statuto ordinario, alle quali si farà riferimento nel seguito, la figura del presidente è disciplinata essenzialmente dalla Costituzione (artt. 121, 122, 126) e dallo statuto regionale.
Per le regioni a statuto speciale è invece disciplinata dallo statuto, che ha forza di legge costituzionale, peraltro in termini generalmente non dissimili rispetto alle regioni a statuto ordinario; va altresì notato che gli statuti di queste regioni adottano per lo più la denominazione "presidente della regione", in luogo di "presidente della giunta regionale" usata solitamente nelle regioni a statuto ordinario.
Elezione
modificaL'art. 122 della Costituzione prevede che il sistema di elezione (e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità) del presidente sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge statale, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Peraltro, secondo il 5° comma dello stesso articolo, il presidente della giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto.
La legge 2 luglio 2004, n. 165, include tra i principi ai quali deve attenersi la legge regionale:
- la non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del presidente della giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto (art. 2);
- la contestualità dell'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale, se il presidente è eletto a suffragio universale e diretto; la previsione, negli altri casi, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della giunta (art. 4).
Ne segue che, sebbene la Costituzione mostri una chiara preferenza per l'elezione diretta, è lasciata la possibilità alle singole regioni di optare per una diversa soluzione e, in particolare, per l'elezione da parte del consiglio regionale, come avveniva prima della riforma operata dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Tale possibilità di scelta va ricondotta alla previsione dell'art. 123 della Costituzione, secondo il quale lo statuto regionale determina la forma di governo della regione. In effetti, l'elezione diretta tende ad avvicinare la figura del presidente regionale a quella del presidente di una repubblica presidenziale; viceversa, l'elezione da parte del consiglio regionale tende ad avvicinarlo al primo ministro di un governo parlamentare.
Allo stato attuale la totalità degli statuti regionali ordinari ha optato per l'elezione diretta. Quanto alle regioni a statuto speciale, in Valle d'Aosta e nel Trentino-Alto Adige, nella prima il presidente della regione è ancora eletto dal consiglio regionale, ma nella seconda tale carica è ricoperta alternativamente dai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano; nelle rimanenti è eletto direttamente dalla popolazione.
L'art. 122, 2° comma, della Costituzione stabilisce che nessuno può appartenere a un consiglio o a una giunta regionale e, contemporaneamente, ad una delle camere del Parlamento, ad un altro consiglio o ad altra giunta regionale, oppure al Parlamento europeo.
È sorta una controversia sulla ricandidatura ad un terzo mandato dei presidenti di giunta regionale eletti con suffragio universale e diretto prima dell'entrata in vigore della legge n. 165/2004. Alle elezioni regionali del 2010 si trovavano in questa condizione Roberto Formigoni e Vasco Errani, poi risultati vincitori nelle rispettive regioni (Lombardia il primo, Emilia-Romagna il secondo).
La loro ricandidatura è stata contestata a livello accademico, in quanto contrastante con l'art. 2, lett. f), legge n. 165/2004, che stabilisce la non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del presidente della giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto. Per altra dottrina, tale normativa di principio non sarebbe invece immediatamente applicabile in assenza di una legge elettorale regionale di recepimento ovvero il mandato in corso nel 2004 non sarebbe computabile, perché già iniziato all'entrata in vigore della legge n. 165/2004.
Pure escludendo il mandato 1995-2000, in cui venne eletto dal consiglio regionale e non a suffragio universale e diretto, Formigoni aveva governato per i successivi due mandati (2000-2005 e 2005-2010). Chi sosteneva la candidabilità di Formigoni per un quarto mandato la giustificava affermando che il mandato in corso nel 2004 non avrebbe dovuto essere preso in considerazione, perché già iniziato all'entrata in vigore della legge 165/2004, posticipando, quindi, al 2015 l'effettiva operatività del divieto di rielezione. Discorso analogo poteva essere fatto per Vasco Errani.
Va al riguardo ricordato che una sentenza della Corte Suprema di Cassazione (la n. 2001 del 2008) aveva escluso la possibilità di ricandidatura per i sindaci in una fattispecie analoga.
I Giudici sia per Vasco Errani che per Roberto Formigoni si sono espressi con diverse pronunce a favore dell'elezione dei due Presidenti per il terzo mandato poiché la legge n.165/2004 non è immediatamente applicabile ma richiede un recepimento a livello regionale (che né in Emilia-Romagna né in Lombardia è stato adottato).
In Sicilia lo statuto speciale prevede espressamente che "la carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi".
Mandato
modificaSe eletto dai cittadini, il presidente della regione rimane in carica per l'intera durata della legislatura, fissata in cinque anni (art. 5 della L. 165/2004). Tuttavia il mandato presidenziale può cessare prima di tale termine in due casi, previsti entrambi dall'art. 126 della Costituzione.
Secondo il primo comma dell'art. 126 con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del consiglio regionale e la rimozione del presidente della giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge statale. Si tratta, dunque, di una misura eccezionale, volta a fronteggiare situazioni di particolare gravità che, finora, non è mai stata adottata.
Il secondo comma dell'art. 126 stabilisce invece che il consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione di sfiducia qui prevista è un istituto tipico della forma di governo parlamentare, assente invece in quella presidenziale; la Costituzione, tuttavia, prevede la sfiducia anche nel caso in cui lo statuto abbia optato per l'elezione diretta del presidente, introducendo così una rilevante deviazione dal modello presidenziale classico; d'altra parte, l'effetto della sfiducia è diverso a seconda della forma di governo scelta, poiché, nel caso di elezione diretta del presidente, opera il principio simul stabunt vel simul cadent, applicazione più stringente del concetto di sfiducia distruttiva.
Tale principio è sancito sempre nell'art. 126 laddove prevede che l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio. Ne segue che, se lo statuto ha optato per l'elezione del presidente da parte del consiglio regionale, la sfiducia costringe il presidente alle dimissioni, secondo la tipica dinamica della forma di governo parlamentare; se, invece, lo statuto ha optato per l'elezione a suffragio universale, la sfiducia determina la simultanea decadenza del presidente e del consiglio regionale.
Funzioni
modificaSecondo l'art. 121 della Costituzione il presidente della giunta rappresenta la regione; dirige la politica della giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. Ha, quindi, a livello regionale un ruolo paragonabile a quello di capo del governo. In tutte le regioni il presidente è, inoltre, membro del consiglio regionale.
Secondo l'art. 122 della Costituzione: "Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta".
Gli statuti regionali precisano le attribuzione delineate dai predetti articoli della Costituzione, prevedendo altresì che il presidente presenta al consiglio regionale i disegni di legge e gli altri provvedimenti di iniziativa della giunta; indice le elezioni regionali e i referendum previsti dallo statuto; convoca e presiede la giunta, stabilendone l'ordine del giorno; assegna ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materia (le cosiddette "deleghe") e dirime i conflitti di attribuzione tra gli stessi.
Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente della regione adotta provvedimenti amministrativi, solitamente in forma di decreto. Va tuttavia rammentato che, in virtù del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione, i provvedimenti presidenziali, come quelli degli altri organi politici, non possono invadere l'ambito delle funzioni di gestione, riservate ai dirigenti, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge. Per lo stesso motivo, il presidente non è più titolato a stipulare contratti per la regione (mentre può stipulare gli accordi di programma, data la loro natura politica); gli statuti regionali hanno invece generalmente conservato in capo al presidente la rappresentanza processuale dell'ente.
Il presidente della giunta regionale è autorità sanitaria regionale. In questa veste, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, può anche emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o parte di esso comprendente più comuni, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica.
I presidenti delle regioni a statuto speciale hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri in cui si trattano questioni riguardanti interessi che, distaccandosi da quelli generali e comuni a tutte le regioni o ad una categoria di esse, si configurano come propri delle rispettive regioni. Tuttavia, mentre i presidenti di Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige hanno solo voto consultivo, al Presidente della Regione Siciliana è riconosciuto diritto di voto deliberativo e rango di ministro (d.lgs 21 gennaio 2004, n. 35).
In alcune regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna) il presidente è anche investito di funzioni dell'autorità di pubblica sicurezza.
Il presidente della Sardegna fa parte della delegazione italiana all'Unione europea o in altre organizzazioni internazionali quando vi sono in gioco interessi rilevanti per la regione.
Il Vicepresidente della Giunta Regionale
modificaIl Vicepresidente della Giunta Regionale (o Vicepresidente della Regione) è un componente della giunta regionale che sostituisce il presidente della stessa in caso di assenza o impedimento temporanei.
Si tratta di un componente della giunta al quale il presidente ha attribuito questa funzione, di solito cumulata con lo svolgimento delle normali funzioni assessorili. Nella pratica la nomina del vicepresidente, analogamente a quanto avviene per il Vice Presidente del Consiglio a livello nazione, ha lo scopo di assicurare visibilità a partiti della coalizione di maggioranza diversi da quello che esprime il presidente.
La figura non è prevista dalla Costituzione ma è stata introdotta da tutti gli statuti regionali. Peraltro, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale, lo statuto di una regione a statuto ordinario non può prevedere che il vicepresidente, nominato dal presidente, subentri al presidente eletto a suffragio universale e diretto, in caso di sfiducia, rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie dello stesso, fino al termine della legislatura, poiché, diversamente, verrebbe aggirato il principio simul stabunt simul cadent, sancito dall'art. 126 della Costituzione, che fa conseguire a tali circostanze le dimissioni della giunta e il contestuale scioglimento del consiglio regionale. In questi casi subentra solo, per l'ordinaria amministrazione, fino alla data fissata per le elezioni anticipate.
Tipologie di Regione
modificaIn base allo statuto, che è per le regioni quello che è per lo stato la sua costituzione, è possibile distinguere due grandi categorie:
- regioni a statuto ordinario;
- regioni a statuto speciale.
Regioni a statuto ordinario
modificaQuindici delle venti regioni italiane sono a statuto ordinario. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate con intervallo non minore di due mesi. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
L'autonomia legislativa di queste regioni è stata notevolmente ampliata dalla riforma costituzionale del 2001, approvata sotto il governo Amato II e confermata dal voto popolare durante il governo Berlusconi II.
Tuttavia l'autonomia finanziaria, il cosiddetto federalismo fiscale, pure prevista dall'art. 119 della costituzione riformata, non è ancora operativa, per cui le regioni dipendono ancora dai trasferimenti dello stato centrale. Le regioni dispongono comunque dell'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), di un'addizionale regionale all'IRPEF, di una compartecipazione all'IVA e di altri tributi minori.
Le regioni a statuto ordinario furono istituite soltanto nel 1970.
Regioni a statuto speciale
modificaCinque regioni sono a statuto speciale, approvati con legge costituzionale nel 1948 (il Friuli-Venezia Giulia nel 1963), come previsto dall'art. 116 della Costituzione.
Lo statuto speciale garantisce una particolare forma di autonomia, ciò è tangibile nell'autonomia impositiva. Il Friuli-Venezia Giulia trattiene per sé il 60% della maggior parte dei tributi riscossi nel territorio regionale, la Sardegna il 70%, la Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano il 90% e la Sicilia il 100% (il cui diritto sancito dallo Statuto speciale del 1946 non è stato ancora pienamente attuato). Tali regioni dispongono di notevoli poteri legislativi e amministrativi, come nei settori scuola, sanità, infrastrutture e di conseguenza debbono provvedere al relativo finanziamento principalmente con le proprie risorse, mentre nelle regioni a statuto ordinario le spese sono principalmente a carico dello stato.
Di conseguenza, le province autonome di Trento e Bolzano (mezzo milione di abitanti ciascuna) dispongono di un bilancio corrispondente a quello del Veneto, sebbene quest'ultimo abbia 4,8 milioni di abitanti. Anche per questo diversi comuni di confine chiedono il passaggio alle più ricche regioni a statuto speciale, come permesso dalla Costituzione (vedi anche progetti di aggregazione di comuni ad altra regione e progetti di aggregazione di comuni al Trentino-Alto Adige).
La prima regione ad essere istituita fu la Sicilia nel 1946, con il regio decreto del 15 maggio, prima del referendum istituzionale, e confermato con la legge costituzionale n. 2/1948. Tre regioni a statuto speciale furono istituite dalla stessa Assemblea costituente nel 1948: la Sardegna, date le forti spinte autonomistiche, se non indipendentistiche come in Sicilia, la Valle d'Aosta per proteggere la minoranza francofona, il Trentino-Alto Adige, per la tutela dei germanofoni ai sensi dell'accordo di Parigi. Nel 1963 fu costituita la regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia.
Nel 1972 entrò in vigore il nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che trasferì la maggior parte dei poteri regionali alle due province autonome di Trento e Bolzano.
Province autonome
modificaLa regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano (art 116, secondo comma). Tali province sono dotate di poteri, anche legislativi, corrispondenti a quelli di una regione.
La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è stata ampiamente esautorata. La presidenza viene assunta a turno dai presidenti delle province di Trento e di Bolzano. Anche il ruolo di Trento come capoluogo è stato ridimensionato, dal momento che la Giunta e il Consiglio si riuniscono anche a Bolzano.
Autonomia della regione
modificaLe Regioni godono di particolari autonomie:
- Autonomia statutaria: Le sole regioni a statuto ordinario sono dotate di tale autonomia. Ciascuna regione ordinaria adotta con legge regionale uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Le regioni a statuto speciale sono prive di tale autonomia (cioè del potere-dovere di darsi uno statuto), visto che gli statuti speciali sono leggi costituzionali dello Stato. Tuttavia la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, ha modificato gli statuti delle cinque regioni speciali, attribuendo a una legge statutaria la determinazione della forma di governo della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Solo per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol la forma di governo continua a essere disciplinata dallo statuto regionale.
- Autonomia legislativa: In seguito alla riforma costituzionale del 2001, la potestà legislativa appartiene allo Stato e alle regioni, posti sullo stesso piano; la competenza è attribuita per materie. La competenza a legiferare può essere: esclusiva dello Stato; concorrente (statale e regionale); residuale delle regioni (interpretata come esclusiva). Per l'art. 127 della Costituzione "Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione". Così come la Regione " quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione di una legge o dell'atto avente valore di legge" (art.127 co.2)
- Autonomia regolamentare: L'autonomia regolamentare della regione è definita dall'art. 117 della Costituzione, 6° comma. La regione ha potestà regolamentare nelle materie su cui ha competenza esclusiva e su quelle in cui la competenza tra Stato e regione è di tipo concorrente. Ha potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva dello Stato in quanto sia ad essa delegata. La titolarità della potestà regolamentare della regione non è definita a livello costituzionale. La corte costituzionale, nella sentenza n. 313/2003[1], ha infatti sostenuto la teoria della libertà di scelta degli Statuti delle Regioni, affermando che spetta alla singola Regione, nell'ambito della sua autonomia, decidere quale deve esser l'organo che in concreto svolge la funzione regolamentare. Il Consiglio Regionale esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva statale delegate alle Regioni in base all'art. 117 comma 6 della Costituzione.
- Autonomia amministrativa: L'autonomia amministrativa della regione è stabilita con l'art. 118 della Costituzione. L'autonomia amministrativa della regione, come di tutte le pubbliche amministrazioni, deve aderire ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. La regione, per il tramite di una legge regionale, può delegare le funzioni amministrative di cui è titolare ai Comuni, alle Province o alle Città metropolitane. Prima della modifica costituzionale per opera della legge n. 3/2001 vigeva il principio del parallelismo tra funzione legislativa e funzione amministrativa. Quindi alle regioni spettavano le funzioni amministrative in riferimento alle materie di cui all'art. 117 (anch'esso previgente alla riforma del titolo V). Inoltre: lo Stato poteva delegare funzione amministrative alle regioni in materie di propria competenza legislativa; lo Stato poteva attribuire direttamente funzioni agli enti locali, qualora si trattasse di funzioni di interesse strettamente locale; lo Stato poteva trattenere funzioni presso di sé, qualora si ravvisasse un interesse nazionale; le regioni avrebbero dovuto utilizzare le proprie funzioni amministrative tramite comuni e province utilizzando lo strumento della delega e dell'avvalimento.
- Autonomia finanziaria: L'autonomia finanziaria della regione è stabilita con l'art. 119 della Costituzione. Esso prevede il cosiddetto federalismo fiscale, ma finora non ha trovato attuazione (per le regioni a statuto ordinario). La regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabilisce e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio. La regione ha un proprio patrimonio. Può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Per disposizione dell'art. 120 della Costituzione la regione non può stabilire dazi sul commercio con le altre regioni.
- Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia: Nell'ambito dell'organizzazione della giustizia di pace, delle norme generali sull'istruzione e della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, nonché delle materie di competenza concorrente, le regioni a statuto ordinario possono conseguire - su propria iniziativa, con legge statale approvata a maggioranza assoluta - forme e condizioni particolari di autonomia.
Controlli
modificaStatali
modificaLa legge costituzionale n. 3/2001 ha abolito i controlli sugli atti (amministrativi e anche di legge) della regione, esercitati sino ad allora da cosiddetti commissari del governo. Nei capoluoghi delle regioni speciali e nelle Province autonome essi continuano tuttavia a esercitare (almeno in parte) i loro uffici. Nelle altre regioni una parte dei poteri dei commissari viene esercitata dai Prefetti dei capoluoghi regionali, in qualità di rappresentanti dello Stato nei rapporti con il sistema delle autonomie.
Quanto al controllo sugli organi regionali, l'art. 120 II prevede: «Il Governo può sostituirsi a organi delle regioni … nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.»
L'art. 126 stabilisce: «Con decreto motivato del presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del presidente della giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.». Lo scioglimento è deliberato dal Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione Parlamentare sugli affari regionali.
Passando poi alla legislazione regionale, l'art. 127 della Costituzione stabilisce: «Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.»
Quanto allo statuto delle regioni ordinarie, l'art. 123 della Costituzione recita: "Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione".
Regionali
modificaLa regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge (art. 127 Cost.).
La regione, oltre a ricorrere alla giustizia amministrativa, può sollevare un conflitto di attribuzioni di fronte alla Corte costituzionale se vengono lese le sue competenze amministrative.
Bilanci
modificaNel 2010 il bilancio consuntivo delle regioni italiane è stato di 208 miliardi di euro, di cui 111 per la sanità, 12,4 per l'amministrazione, 12 per i trasporti, 8,9 per lo sviluppo economico, 8,2 per l'istruzione, 7,5 per il territorio, 6 per l'assistenza sociale, 2,6 per l'edilizia abitativa e 39,9 di altre spese.
Il costo stimato di consigli e giunte regionali nel 2012 è stato di 1,15 miliardi di euro. Benché la critica alla spesa per servizi pubblici spesso si intrecci con quella al clientelismo con cui essi vengono erogati, tecnicamente si deve considerare "costo della politica" regionale la sola spesa dei gabinetti assessoriali, del presidente di regione e dei gruppi consiliari regionali, tra i quali è sorto lo scandalo di rimborsopoli.
Dopo lo scandalo "Rimborsopoli", la voce di spesa dei consigli regionali è stata più attentamente monitorata, sia dall'opinione pubblica[6] che dalla magistratura (anche contabile) che dal Legislatore: quest'ultimo ha convertito il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, con cui il governo Monti aveva emanato una rigorosa disciplina di controlli della Corte dei conti sulle spese dei gruppi all'interno dei consigli e delle assemblee regionali, con sanzioni anche di revoca degli emolumenti pubblici in caso di inadempimento degli obblighi.
I princìpi che governano il diritto intertemporale si sono dimostrati sfavorevoli all'applicazione della nuova disciplina ai casi anteriori al decreto del governo Monti, come ha statuito Corte costituzionale nella sentenza n. 130/2014: ciò nondimeno la sentenza n. 235/2015 della medesima Corte ha ribadito che - dopo l'entrata in vigore del decreto - si applicano le nuove e più rigorose discipline sul controllo delle spese dei gruppi consiliari, che non possono ritenersi sottratte alla giurisdizione.
Ciò potrebbe riguardare i nuovi casi, verificatisi o accertati, dopo le vicende del 2012 che innescarono lo scandalo. Più in generale, la tematica dei rimborsi si è presentata anche ad altri livelli istituzionali, sia superiori che inferiori: essa per certi aspetti va ricondotta alla degenerazione che ha fatto seguito all'abuso nel finanziamento pubblico ai partiti.
La Provincia
modificaLa Provincia è un ente locale territoriale di area vasta il cui territorio è per estensione inferiore a quello della regione della quale fa parte, ed è superiore a quello dei comuni che sono compresi nella sua circoscrizione.
La disciplina delle province è contenuta nel titolo V della parte II della Costituzione e in fonti primarie e secondarie che attuano il disposto costituzionale.
Organizzazione amministrativa
modificaOgni provincia appartiene ad una regione. A capo della provincia vi è il presidente della provincia, democraticamente eletto tramite elezioni provinciali a suffragio universale tra tutti i cittadini dei comuni interessati aventi diritto al voto (età maggiore di 18 anni), con poteri esecutivi assieme alla giunta provinciale, organo collegiale composto da un numero variabile di assessori provinciali da lui nominati in rappresentanza delle forze politiche che lo appoggiano (equivalente del consiglio dei ministri e del capo del governo a livello statale). Il presidente risiede nel sede della provincia durante il suo operato con un mandato che dura 5 anni a meno di dimissioni o decesso.
A supervisione di tutto vi è il consiglio provinciale, organo collegiale equivalente del Parlamento a livello statale, composto da consiglieri provinciali in rappresentanza di tutte le forze politiche del territorio con funzioni di approvazione del bilancio provinciale, delle delibere e provvedimenti emessi dal presidente/giunta. Altra figura chiave a livello amministrativo, oltre agli assessori e consiglieri provinciali, è quella del segretario provinciale. Una provincia con i suoi organi di amministrazione può essere commissariata per cattiva amministrazione ad opera di un commissario.
La legge nº 81 del 25 marzo 1993 aveva stabilito l'elezione popolare diretta dei presidenti delle province italiane, ricorrendo a un eventuale turno di ballottaggio qualora nessun candidato avesse raggiunto la maggioranza assoluta dei consensi. La durata in carica del presidente, originariamente fissata in quattro anni, fu prolungata a cinque, e l'intero sistema normativo venne consolidato nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il d. lgs. nº 267 del 2000. In qualunque caso di morte, dimissioni, sospensione, sfiducia o decadenza del presidente, si procedeva all'indizione di nuove elezioni provinciali e, nel caso di crisi politica, alla gestione provvisoria dell'ente da parte di un commissario nominato dal prefetto. Contestualmente alla scelta del presidente, si tenevano le elezioni del Consiglio Provinciale, sul principio del governo di legislatura.
I consiglieri, in numero variabile da 24 a 45 secondo l'entità della popolazione, erano eletti con un particolare sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza. L'elettore poteva tracciare sulla scheda elettorale, di colore giallo, un segno su un candidato presidente e su un candidato consigliere che lo sosteneva. Alla coalizione collegata al presidente eletto veniva comunque garantito almeno il 60% dei seggi consiliari; tenuta presente questa clausola, i seggi venivano ripartiti in maniera proporzionale con metodo D'Hondt sulla base dei voti conseguiti dalle varie coalizioni, e in seconda istanza dalle singole liste, nella circoscrizione unica provinciale. I candidati si presentavano però in collegi uninominali e, determinato il numero di seggi assegnati a ciascuna lista, venivano dichiarati eletti coloro che, all'interno della stessa, avessero ottenuto le maggiori percentuali di voto nel proprio collegio.
Riforma Delrio
modificaCon la legge 7 aprile 2014 nº 56 le province delle regioni ordinarie sono state trasformate in enti amministrativi di secondo livello con elezione dei propri organi a suffragio ristretto, mentre contestualmente è stata prevista la trasformazione di dieci province in città metropolitane. La legge in oggetto ha abolito la Giunta provinciale, redistribuendo le deleghe di governo all'interno del Consiglio provinciale, molto ridimensionato nel numero dei suoi membri, e introducendo così un'inedita forma di governo presidenziale pura, del tutto nuova alla vita politica italiana repubblicana. Un nuovo organo, l'Assemblea dei sindaci, assume il compito di deliberare il bilancio ed eventuali modifiche statutarie. Sono previste inoltre forme particolari di autonomia per le province montane, individuate con legge regionale.
In Friuli-Venezia Giulia è stata votata una riforma simile, che differisce però per il mantenimento della Giunta, una maggiore numerosità dei consigli, e soprattutto il ritorno ad una forma di governo parlamentare con un presidente cambiabile dal Consiglio tramite una sfiducia costruttiva. In Sicilia le province sono state commissariate da due anni, in attesa di un progetto di riforma, così come accaduto con le nuove province sarde. In Sicilia il 30 luglio 2015 si chiude l'era delle Province: con 36 voti a favore, 11 contrari e 6 astenuti, il Parlamento regionale ha approvato la riforma che istituisce sei liberi consorzi e le città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Ridisegnando l'assetto istituzionale nell'isola, la legge varata dal parlamento completa la riforma, approvata lo scorso anno, attribuendo funzioni e competenze ai neonati enti intermedi ed eliminando definitivamente le nove ex province della Sicilia, attualmente rette da commissari. Il governatore Rosario Crocetta ha definito "un fatto storico" l'approvazione del ddl in quanto la Sicilia è la prima regione d'Italia ad eliminare definitivamente le province.
Norme del tutto diverse invece regolano la vita istituzionale nelle comunità autonome di Aosta, Bolzano e Trento.
Funzioni
modificaNegli anni novanta il legislatore si era impegnato in un rilancio dell'istituto provinciale le cui funzioni erano state compresse dalla nascita delle regioni nel 1970. Il decreto legislativo n. 112/1998 aveva trasferito alle province competenze prima spettanti allo Stato o alle regioni, in adesione al principio di sussidiarietà, fra le quali spiccavano quelle in materia di:
- definizione e rispetto del bilancio provinciale annuale
- protezione civile (attuazione dei piani regionali, predisposizione dei piani provinciali prima spettanti alla Prefettura);
- scuola ed istruzione (istituzione e soppressione di scuole, organizzazione della rete scolastica; edifici scolastici);
- risparmio e rendimento energetico;
- trasporti (molte competenze furono ereditate dalla Motorizzazione civile);
- autoscuole (autorizzazioni, vigilanza, consorzi, esami di idoneità per gli insegnanti);
- imprese di revisione e riparazione di autoveicoli;
- rilascio di licenze per autotrasporto ed albi provinciale degli autotrasportatori;
- industria;
- lavoro e centri per l'impiego (ex uffici di collocamento di competenza del Ministero del Lavoro).
Riduzione delle funzioni delle province
modificaIn base all'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL), spettavano alla provincia le funzioni amministrative che riguardavano vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
- difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- valorizzazione dei beni culturali;
- viabilità e trasporti;
- protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
- caccia e pesca nelle acque interne;
- organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
Ulteriore specifico compito delle Province era quello della programmazione, previsto dall'art. 20 del TUEL, che si svolgeva secondo le norme dettate dalla legge regionale, mentre era la stessa Provincia a predisporre e ad adottare il piano di coordinamento che determinava gli indirizzi generali di assetto del territorio, la localizzazione delle maggiori infrastrutture e delle principali vie di comunicazione, gli obiettivi e i modi di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale. Era la provincia, quindi, che aveva la funzione di accertare la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni, con le previsioni contenute nel piano territoriale di coordinamento.
Gli anni Dieci del XXI secolo stanno segnando una radicale inversione di tendenza nel senso di uno svuotamento dei poteri delle province e il trasferimento di competenze ed organici alle regioni. In base alla legge 7 aprile 2014, nº56, rimangono funzioni delle province:
- la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente provinciale;
- la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché la costruzione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale inerente;
- la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- la gestione dell'edilizia scolastica;
- la raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e la promozione delle pari opportunità;
- la polizia provinciale, opera ai sensi del D.L. n. 78/2015 modificato e convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, all'art. 5 "misure in materia di polizia provinciale". I corpi o servizi di polizia provinciale esercitano compiti di polizia amministrativa, giudiziaria, stradale, ambientale, edilizia, ittica-venatoria, demaniale, protezione civile. La Polizia provinciale può esercitare funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, sotto le direttive operative dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. I poliziotti provinciali, secondo i dati forniti dal Ministero degli Interni, al 31 dicembre 2011 erano 2.769 unità. Si tratta di un organismo specializzato, inquadrato nel contesto normativo della polizia locale. Negli ultimi anni ha notevolmente aumentato l'attività in diversi settori e ambiti operativi, con numerosissime operazioni e indagini di polizia, contribuendo concretamente al controllo, difesa e sicurezza del territorio sotto vari aspetti, specie nelle zone più periferiche;
- le relazioni con gli enti locali confinanti per le province poste sul confine di Stato;
- la cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata per le province montane;
- la provincia può, d’intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
Le funzioni rimosse dalla competenza provinciale passano alle regioni, che devono tuttavia accettarle addossandosi il relativo personale e i connessi oneri di bilancio.