Introduzione al diritto penale

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Introduzione al diritto penale
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto penale

Introduzione al corso

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Da un punto di vista giuridico formale, il Diritto Penale è quella parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato. Il reato, la pena e le misure di sicurezza sono le basi attorno a cui ruota il diritto penale moderno.

Cenni storici

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Il moderno diritto penale occidentale trova le sue fondamenta politiche e culturali per gran parte nel periodo dell'illuminismo del 1700. Sino al periodo precedente il XVIII secolo non vi è una codificazione certa dei reati, delle sanzioni e della disciplina processuale. Spesso il potere esecutivo, il potere ecclesiastico e quello giudiziario si sovrappongono (ad es.: il monarca spesso commina direttamente la pena, scavalcando il potere giudiziario; la distinzione tra "peccato" e "crimine", su forti pressioni moralistiche della Chiesa Cattolica, diviene incerta). Le sanzioni sono spesso degradanti per la dignità umana, prevedendo la tortura, la condanna a morte, le sevizie. Non vi è equilibrio tra il potere dell'accusa e quello della difesa, non di rado totalmente assente. La funzione della pena è quella di trasformare la vendetta privata in vendetta pubblica.

Il pensiero illuministico, con filosofi come Voltaire, Montesquieu, Beccaria, Pagano, Feuerbach ha dato quella spinta di necessaria evoluzione al diritto penale, iniziando a ragionare sulla proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato, sulla importanza della laicità dello stato, sulla prevenzione dei reati. Emerge allora l'importanza del principio di legalità, per cui non si può comminare una pena se non in forza di una legge emanata dall'autorità preposta. Si inizia a sentire come necessario limitare la discrezionalità del magistrato alla stretta applicazione della legge, riducendo il campo interpretativo del giudice. Si avvia il processo di laicizzazione dello stato, dovendosi distinguere in maniera netta la morale e la religione dal diritto. Si comincia a speculare sull'umanità della pena inflitta, che necessariamente deve essere commisurata al reato commesso.

Non si può dire semplicemente che un reato sia una qualsiasi “violazione della legge”, perché il diritto penale si occupa tradizionalmente di tutelare i beni giuridici contro specifiche forme di aggressione al bene e non tutte. Non è neanche sufficiente definire i reati come “quei fatti puniti con la privazione della libertà personale”, poiché non sempre la violazione del precetto penale comporta limitazione della libertà individuale.
Si definisce reato ogni fatto umano a cui la legge commina delle sanzioni penali.
In base all'articolo 17 c.p. il criterio formale per identificare i reati è in base alla pena: l'arresto e l'ammenda sono le pene previste per le Contravvenzioni, l'ergastolo, la reclusione, la multa sono le pene previste per i Delitti. I reati sono puniti con sanzioni che possono variare da un minimo ad un massimo, secondo le disposizioni del codice penale. In dottrina, per sistematicità, si è soliti scomporre il reato in base a tre fattori:

  • Il fatto tipico
  • L'antigiuridicità
  • La colpevolezza

Le categorie in cui vengono suddivisi i reati in ambito dottrinale, conseguentemente alle differenze che emergono nei tre fattori su citati, sono:

  • reato commissivo doloso
  • reato commissivo colposo
  • reato omissivo proprio (mera omissione) o improprio (commissione attraverso omissione).

Principi cardine del reato

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Nel nostro diritto penale costituzionalmente orientato tre sono i principi cardine del reato:
1) il principio di materialità: è necessario un comportamento esterno del soggetto
2) il principio di necessaria lesività o offensività: tale comportamento deve ledere o mettere in pericolo un bene giuridicamente protetto
3) il principio di colpevolezza (art. 27 c. 1 Cost.): il comportamento deve essere riconducibile in maniera univoca al soggetto attivo del reato

La pena è la sanzione penale derivante dalla commissione del fatto umano penalmente rilevante. Essa può agire sia sul piano patrimoniale del soggetto sia sulla limitazione delle sue libertà personali.
Può essere intesa come retribuzione, come prevenzione generale (nel codice Rocco interamente affidata alla pena) o prevenzione speciale (nel codice Rocco interamente affidata alle misure di sicurezza).
La pena ha “carattere infamante”. L'intero procedimento penale ha una sua pubblicità e un riscontro (che mancano alle sanzioni amministrative). La sentenza di condanna è pubblicata in un casellario giudiziario.

La commisurazione della pena

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Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale nell'applicare la pena (art. 132 c.p.), dovrà tener conto del reato nel caso concreto (criterio oggettivo, art. 133 c. 1 c.p.) e dell'autore dell'illecito (criterio soggettivo, art. 133 c.2 c.p.)

Le pene in senso stretto

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Delitti

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Sono puniti con:

  • Ergastolo: Limitazione perpetua della libertà.
  • Multa: Pena pecuniaria.
  • Reclusione: Pena privativa della libertà personale.

Contravvenzioni

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Punite con:

  • Arresto: pena privativa della libertà personale.
  • Ammenda: pena pecuniaria

Misure di sicurezza

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Sono introdotte dal Codice Rocco, il quale prevede il modello del doppio binario, basato su pene e misure di sicurezza. Sono destinate ai soggetti socialmente pericolosi: per i soggetti imputabili e per i semi-imputabili cumulativamente alla pena, per i soggetti non imputabili in modo esclusivo. I presupposti sono la commissione di un reato (presupposto oggettivo) e la pericolosità sociale (presupposto soggettivo).