Introduzione al Diritto Romano
Con l'espressione Diritto Romano si indica lo studio delle norme che hanno costituito l'ordinamento giuridico romano per circa XIII secoli, dalla data della Fondazione di Roma (753 a.C.) fino alla fine dell'Impero di Giustiniano (568 d.C.). Infatti, tre anni dopo la morte di Giustiniano l’Italia fu invasa dai Longobardi: l’impero d’Occidente si dissolse definitivamente e Bisanzio – formalmente imperiale e romana – si allontanò sempre più dall’eredità dell’antica Roma e della sua civiltà.
Divisioni Interne al Diritto Romano
modificaIl Diritto Romano si suddivide in:
- Ius Quiritium (Deriva da "Quirites", Sinonimo di "Romani"), costituito da un insieme di consuetudini ancestrali, non scritte, talmente remote che i Romani stessi non ne conoscevano l'origine. Riguardava gli ambiti di diritto di famiglia, matrimonio, Patria Potestas e proprietà privata, e non comprendeva le obbligazioni, che in età arcaica non esistevano. Costituisce il nucleo più arcaico del Ius Civile.
- Ius Civile, era l'insieme delle norme che regolano i rapporti tra i Cives Romani, considerato nell'ottica romana come orgogliosa prerogativa dei cittadini di Roma.
- Ius Gentium, l'insieme di tutti gli istituti che trovano tutela, oltre che nell'ordinamento statuale romano, anche presso altri popoli.
- Ius Naturale, dice Ulpiano, «Il diritto naturale è quello che la natura ha insegnato a tutti gli esseri animati. [Da esso] derivano l'unione del maschio e della femmina, che noi chiamiamo matrimonio, la procreazione e l'allevamento dei figli. [...] Vediamo infatti che anche gli altri animali, perfino quelli selvaggi, conoscono e praticano questo diritto».
- Ius Honorarium (o Ius Praetorium), che riguarda le situazioni di diritto o di fatto che, pur non trovando tutela nelle norme dello Ius Civile, sono state regolamentate dall'attività giurisdizionale dei magistrati dotati di Iurisdictio.
- Ius Legitimum, il cui nome deriva da Lex è il diritto prodotto in sede assembleare attraverso la votazione e approvazione di una Legge Comiziale; lo ius legitimum ha particolare vita in età repubblicana e fiorisce particolarmente con Augusto per poi scomparire dopo la sua morte e la trasformazione dello Stato in impero; con il venir meno delle assemblee a favore del duopolio Senato-imperatore e del successivo monopolio imperiale del potere la Lex perde il suo carattere di comizialità e viene a identificarsi con la definizione di norme da parte dell'imperatore stesso, nella forma della "Costituzione Imperiale". Da questo momento lo Ius Legitimum si estingue, confluendo nello Ius Civile. Durante la repubblica le principali assemblee produttrici di Ius Legitimum erano i Comitia Centuriata e i Concilia Plebis, in minore parte le altre assemblee.
Breve Cenno alle Fonti del Diritto Romano
modificaAbbiamo moltissime Fonti riguardo al Diritto Romano ma tutte, o quasi, di epoca tarda. Esse sono note dalla tradizione orale e quindi hanno subito delle modifiche che hanno comportato o la loro falsificazione perché descrivono fatti antichi con una visione moderna, o risultano lacunose o frammentarie, o vi sono difficoltà linguistiche nella loro comprensione o possono avvenire i due fenomeni dell'Anticipazione Storica (eventi che sono avvenuti in epoca successiva vengono anticipate a un'epoca precedente) o di Concentrazione Storica (vari fenomeni vengono concentrati come opera di un unico personaggio storico o di un'unica istituzione storica, spesso successivi all'epoca nel quale si sono realmente realizzati).
Si può, priormente, differenziare tra:
- Fonte di Produzione: Cioè atti o fatti dal quale nasce il diritto (Ad Esempio il mos maiorum [Fatti], le leggi imperiali, le leggi dei comizi [Atti]).
- Fonte di Cognizione: Cioè documenti che consentono di conoscere il diritto posto dalle fonti di produzione (Ad Esempio il Corpus Iuris Civile).
In alcuni casi i due concetti possono coincidere (Ad Esempio il Codice Cv ile (Fa sia nascere che conoscere il Diritto).
Le Fonti di Cognizione possono a loro volta essere suddivise in:
- Primarie: Sono i documenti di vario genere recuperati dalla archeologia dove non è intervenuta la rielaborazione mentale di un terzo.
- Secondarie o Derivate: È frutto dell'intervento mentale umano e questo le rende in dubbio di veridicità e quindi vanno prese con cautela.
Le Fonti di Produzione e le Fonti di Cognizione si differenziano, inoltre, tra:
- Fonti Tecniche: Riguardano specificamente l'ordinamento giuridico romano (Il Diritto Romano).
- Fonti Atecniche: Non si parla specificamente del Diritto ma allo stesso tempo si possono ricavare informazioni.
In base alle suddivisioni sopra citate ci potranno essere varie combinazioni:
- Fonti Primarie - Tecniche (Ad Esempio la Lege de Imperi Vespasiani o le Epigrafi che parlano di Diritto).
- Fonti Primarie - Atecniche.
- Fonti Secondarie - Tecniche (Ad Esempio le Istituzioni di Gaio o le Opere scritte da Giuristi per i propri studenti).
- Fonti Secondarie - Atecniche.
Periodizzazione del Diritto Romano
modificaÈ bene per un corretto svolgimento del corso iniziare con il compiere una periodizzazione di questa fascia temporale attraverso una categorizzazione storiografica. Due sono le possibili periodizzazioni.
Una prima che si basa su una autonoma fissazione dell'età classica da parte dello storico Gennaro Franciosi dalla quale fa derivare anche le altre fasi storiche:
- Periodo Arcaico: Dal 754 a.C. (Fondazione di Roma) al 367 a.C. (Leggi Licinie Sestie). A sua volta divisibile in:
- Sottoperiodo Monarchico: Dal 754 a.C. al 509 a.C. (Cacciata di Lucio Tarquinio il Superbo, Ultimo Re di Roma).
- Sottoperiodo della Prima Repubblica: Dal 509 a.C. al 367 a.C..
- Periodo Preclassico: Dal 367 a.C. al 27 a.C. (Augusto al Potere).
- Periodo Classico: Dal 27 a.C. al 305 d.C. (Abdicazione di Diocleziano).
- Periodo Postclassico: Dal 395 d.C. al 565 d.C. (Morte di Giustiniano).
Una seconda periodizzazione che si basa sulla forma di Governo vigente:
- Periodo Monarchico: Dal 754 a.C. (Fondazione di Roma) al 509 a.C. (Cacciata di Lucio Tarquinio il Superbo, Ultimo Re di Roma).
- Periodo Repubblicano: Dal 509 a.C. al 27 a.C. (Augusto al Potere).
- Periodo del Principato: Dal 27 a.C. al 285 d.C. (Salita al Trono di Diocleziano).
- Periodo del Dominato: Dal 285 d.C. al 565 d.C. (Morte di Giustiniano). Da segnalare che per l'Impero Romano d'Occidente questo Periodo va dal 285 d.C. al 476 d.C. (Caduta dell'Impero Romano d'Occidente) mentre per l'Impero Romano d'Oriente va dal 285 d.C. al 565 d.C. (Morte di Giustiniano).
Per il nostro Corso si preferisce la seconda periodizzazione che risulta più chiara e funzionale al Corso.
La Partizione tra Ius Publicum e Ius Privatum
modificaUlpiano elaborò per primo la distinzione tra diritto privato e diritto pubblico romano, quest'ultimo caratterizzato dalla presenza di tre aree peculiari:
- I Sacra (Il Diritto Sacro),
- I Sacerdotes (Il Diritto Pontificale), atteso che il Pontifex Maximus era arbitro e giudice sia delle cose divine che umane (Iudex Atque Arbiter Rerum Divinarum Humanarumque),
- I Magistratus (Il Diritto dei Magistrati).
«Ulp. D.1.1.1.2: Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit» |
Inoltre, il testo ulpianeo così definisce i concetti:
- Publicum ad statum conservandum, ne pereat.
- In Sacris constitit ius publicum in sacris (ut sunt Ecclesiae, in quibus petimus veniam peccatorum... ita et si laesae fuerint, quilibet potest uti interdictis).
- Item in Sacerdotibus... (interest ut sint sacerdotes, quibus veniam petamus peccatorum): quia inter claras et propter iniuriam eis factam quilibet agit.
- Item in Magistratibus, quia interest ut sint magistratus.
- Idem tamen dico de publico, quod est tripertite collectum ... ut liceat reipublicae vim vi propulsare... et ut cum iniuria eius alter non locupletetur: item et circa usucapiones.
Anche Cicerone si è occupato del diritto pubblico, sia nel trattato De Legibus che nel De Partitione Oratoria, confermando la sistematica ulpianea con la suddivisione tra:
- Ius Publicum (Nel quale si inseriscono gli Iudicia Publica in materia di proprietà pubblica e di governo della Res Publica, disciplinati dal diritto senatoriale).
- Ius Privatum (Caratterizzato dagli Iudicia Privata in materia di proprietà privata).
«Cic. De partit. orat. 130: Scriptorum autem privatum aliud est, publicum aliud: publicum lex, senatusconsultum, foedus, privatum tabulae, pactum conventum, stipulatio» |
È evidente come Cicerone basasse (al pari di quanto avrebbe fatto poi Ulpiano) la partizione tra Ius Publicum e Ius Privatum su una differenza genetica: lo Ius Publicum era quello creato dalle fonti statuali (Leggi, Senatusconsulta, Ecc.), mentre lo Ius Privatum era quello originato dalle statuizioni dei privati (Accordi, Contratti, Testamenti, Ecc.).
Oltre che dagli scritti di Ulpiano e di Cicerone, la maggior parte delle informazioni sul diritto pubblico romano (anche se non troppo dettagliate e non agganciate alle tradizioni storiche del diritto romano) deriva dal Corpus Iuris civilis e dal Digesto di Giustiniano. Nell'opera giustinianea si trova ad esempio l'articolazione dei diritti reali in diritti reali formulata da Ulpiano In Ius Publicum e diritti reali in Res Singulorum, nonché la distinzione tra Iudicia Publica e Iudicia Privata. Il Digesto è essenzialmente dedicato al diritto privato, ma vi sono numerosi accenni al diritto pubblico romano:
«Digesta Iustiniani 1.1.1.2 (Ulpianus Libro Primo Institutionum): Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim. Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit» |
Programma del Corso
modificaIl corso sarà articolato in tre sezioni:
- Diritto Pubblico Romano
- Diritto Privato Romano
- Tradizione Romanistica
Alle tre sezioni è premessa una lezione introduttiva. Alle tre sezioni sono poi aggiunte alcune lezioni aggiuntive di approfondimento su varie tematiche e inoltre delle lezioni di sintesi sugli argomenti trattati.