Interdizione
L'interdizione è la perdita totale della capacità di agire. Essa viene pronunciata in riferimento ad un soggetto maggiorenne, "interdetto", nei confronti del quale un tribunale ordinario, anche prima della maggiore età, abbia emesso provvedimento di interdizione. L'interdizione ha effetto immediato dal giorno di pubblicazione della sentenza (art.421) e può essere revocata soltanto su istanza di legittimi richiedenti (art.429) ma non dell'interdetto stesso. L'interdizione può essere giudiziale o legale.
L'interdizione giudiziale è un procedimento a cui una persona è sottoposta dal giudice su richiesta dello stesso interdicendo, del coniuge, della persona stabilmente convivente, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado, o del pubblico ministero. L'interdizione legale è una pena accessoria ad una condanna definitiva all'ergastolo ovvero alla reclusione per reati non colposi per un tempo non inferiore ad anni 5. È un istituto con funzione sanzionatoria (tant'è che colpisce soggetti perfettamente in grado di intendere e volere)