Il Rapporto di Lavoro subordinato
Negli anni settanta si iniziò a creare una categoria intermedia tra il lavoro autonomo e il lavoro subordinato, la parasubordinazione. Ad essa si è dato un qualche riconoscimento legislativo: viene considerata sempre lavoro autonomo ma è sulla linea di confine verso il lavoro subordinato.
Un primo segnale è dato dalla legge 533/1973 che, modificando l'articolo 409 del codice di procedura civile, parla per la prima volta in un dato normativo di collaborazione continuativa coordinata (CO.CO.CO.)
Sarà però la Riforma Biagi del 2003 (legge 30/2003) a riconoscerla e a tipizzarla con il contratto a progetto (CO.CO.PRO.) cioè un lavoratore autonomo che si impegna a realizzare un progetto a favore di un committente estendendo allo stesso alcune tutela riconosciuta al lavoratore subordinato.
Il rapporto di lavoro subordinato è regolato in maniera penetrante dalla legge. Il legislatore interviene anche nella fase precontrattuale regolando i meccanismi del mercato del lavoro (cioè l'incontro tra domanda e offerta di lavoro). La prima legge è la legge Fanfani del 1949 (legge 43/1949) che sottopone il collocamento alle regole e al controllo pubblico. C'è un monopolio pubblico del collocamento ed è necessario per forza passare da esso per poter intraprendere il rapporto di lavoro. Il datore deve compiere una richiesta numerica e non nominativa permettendo così a tutti di avere una occasione di collocamento. Il datore di lavoro quindi non era libero di assumere chi voleva. Nel 1991 si compie un primo passo verso una prima libertà. Con la legge 223/1991 si permette al datore di lavoro di compiere non più la chiamata numerica ma nominativa. Nel 1996, poi, sotto la pressione comunitaria viene abolita l'assunzione tramite collocamento. Viene introdotta così l'assunzione diretta con poi una comunicazione all'ufficio pubblico: nasce così il Mercato del Lavoro Libero. Nel 1997 il collocamento viene trasformato nel Servizio Pubblico per l'Impiego regolato non più dallo Stato ma dalle Regioni e viene concesso anche ai privati di svolgere questa attività meditativa, nascono le Agenzie per l'Impiego, ma non possono chiedere proventi dai lavoratori per questa loro attività ma solo dai datori di lavoro. Al Mercato del Lavoro Libero si oppongono due eccezioni:
- Una legge del 60' regola le cosiddette assunzioni obbligatorie: vi è un obbligo ad assumere un certo numero di lavoratori appartenenti a categorie di lavoratori protette (figli di grandi invalidi di guerra, invalidi di guerra, persone con handicap, ecc....) nella propria impresa. Nel 1999, dato che queste categorie erano state allargate in maniera sconsiderata, si cerca di razionalizzare il tutto con la legge 68/1999 riformando la quota obbligatori per i datori di lavoro e circoscrivendo le categorie protette alla sola disabilità e altre categorie tipizzate. Le aziende con più di 15 dipendenti devono assumere lavoratori disabili. Le aziende che occupano da 16 a 35 dipendenti ne devono assumere 1. Quelle che impiegano fino a 50 dipendenti 2. Le aziende con oltre 50 dipendenti devono assumere un numero di disabili pari al 7% dei lavoratori occupati; inoltre, in via transitoria ed in attesa della riforma in materia, devono inoltre assumere orfani, coniugi, superstiti e categorie equiparate, nonché profughi nella misura dell'1% dei lavoratori occupati.
- La legge Turco-Napolitano (legge 6 marzo 1998, n. 40)
Da ricordare, in ultimo, sono le norme di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 attuativo dello Jobs Act, riguardo alle procedure in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro. In particolare:
- Introduzione, dal 1° gennaio 2017, della tenuta del libro unico del lavoro in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- Introduzione dell'obbligo a che tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, siano effettuate esclusivamente in via telematica mediante modelli semplificati.
- Potenziamento della Banca dati politiche attive e passive.
- Abolizione dell'autorizzazione al lavoro all'estero e la semplificazione del collocamento della gente di mare.
Inoltre anche in materia di lavoro e legislazione sociale:
- Modifica alla sanzione per il lavoro “nero” mediante l'introduzione di scaglioni sanzionatori articolati “per fasce”, in luogo del previgente sistema correlato alla singola giornata di lavoro irregolare e, in particolare:
- Da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro.
- Da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro.
- Da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
- Reintroduzione della procedura di diffida, che consente la regolarizzazione delle violazioni accertate, espressamente condizionata al mantenimento al lavoro del personale “in nero” per un periodo di tempo e con modalità minime predeterminate, ossia: la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part time, con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, ovvero con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi.
- Modifica al c.d. provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, favorendo una “immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, valorizzando gli istituti di tipo premiale”.
- Precisazione delle nozioni di omessa registrazione e infedele registrazione sul libro unico del lavoro, modificando l'articolazione dell'impianto sanzionatorio.
- Modifica delle sanzioni in materia di consegna del prospetto paga.
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