Il Principio di Eguaglianza
L'Articolo 3 della Costituzione enuncia il Principio di Eguaglianza. Nel primo comma è contenuto il Principio di Eguaglianza Formale nonché una serie di specifici divieti di discriminazione (detti Nucleo Forte dell'Eguaglianza). Nel secondo comma invece vi è il Principio di Eguaglianza Sostanziale.
L'Eguaglianza Formale
modificaL' Eguaglianza Formale prescrive che "si deve trattare in modo eguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse". Esso è detto formale perché è enunciato come una formula astratta. Esso si rivolge al legislatore e lo spinge ad attuare nella propria legislazione la giusta distinzione tra caso e caso. Esso è all'origine del Controllo di Ragionevolezza delle leggi che è lo schema di giudizio più usato dalla Corte Costituzionale.
Il Nucleo Forte del Principio di Eguaglianza
modificaIl Nucleo Forte del Principio di Eguaglianza vieta distinzioni in base al "sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali". Vieta insomma le discriminazioni più odiose in un sistema democratico.
Il Principio di Eguaglianza Sostanziale
modificaIl Principio di Eguaglianza Sostanziale punta a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale" che impediscono l'eguale godimento dei diritti e delle libertà. Ma questo compito può essere assolto soltanto derogando al principio di eguaglianza formale dato che per garantire una parità nel concreto si deve ammettere anche astrattamente la previsione di leggi non eguali nel dettato. L'Eguaglianza Formale però impedisce alle azioni "positive" di diventare a loro volta fonte di ingiustizia dando luogo a casi di "Discriminazione all'Incontrario" (Reverse Discrimination).