Il Presidente della Repubblica Italiana

Il Presidente della Repubblica Italiana è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale, come stabilito dalla Costituzione. Il presidente della Repubblica è un organo costituzionale che viene eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da 3 rappresentanti per ogni regione (eccetto la Valle d'Aosta: che ne ha solo uno) per un totale di 58, e dura in carica per sette anni (settennato o mandato presidenziale).

lezione
lezione
Il Presidente della Repubblica Italiana
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto pubblico
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

La Costituzione stabilisce che può essere eletto presidente ogni cittadino italiano che abbia compiuto i cinquanta anni di età e che goda dei diritti civili e politici, anche se l'età media dei presidenti italiani è di molto superiore a quella minima.

L'Elezione del Presidente della Repubblica

modifica

Viene eletto con Elezione Indiretta a scrutinio segreto da un apposito corpo elettorale formato dal Parlamento riunito in seduta comune insieme a tre delegati per ciascuna regione (uno solo per la Valle d'Aosta), eletti (in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze) dai consigli regionali che ne scelgono due tra la maggioranza ed uno tra le minoranze.

Per garantire un consenso il più possibile esteso intorno ad un'istituzione di garanzia, nelle prime tre votazioni è necessaria l'approvazione dei 2/3 dell'assemblea (maggioranza qualificata); per le votazioni successive è sufficiente la maggioranza assoluta (il 50% più uno degli aventi diritto al voto).

La carica dura sette anni e non è previsto alcun divieto alla rieleggibilità dello stesso presidente uscente; ciò impedisce che un presidente possa essere rieletto dalle stesse camere, che hanno mandato quinquennale, e contribuisce a svincolarlo da eccessivi legami politici con l'organo che lo vota. La sede per la votazione è quella della Camera dei deputati. Il presidente entra in carica dopo aver prestato giuramento al Parlamento al quale si rivolge tramite un messaggio presidenziale.

Il Ruolo del Presidente della Repubblica

modifica

La Costituzione esplicita tutti i Compiti e i Poteri del Presidente della Repubblica, che in dettaglio sono:

  1. In relazione alla rappresentanza esterna:
    • Accreditare e ricevere funzionari diplomatici;
    • Ratificare i trattati internazionali, su proposta del governo e previa autorizzazione delle camere, quando occorra;
    • Effettuare visite ufficiali all'estero, accompagnato da un esponente del governo;
    • Dichiarare lo stato di guerra, deliberato dalle camere;
  2. In relazione all'esercizio delle funzioni parlamentari:
    • Nominare fino a cinque senatori a vita;
    • Inviare messaggi alle camere, convocarle in via straordinaria, scioglierle salvo che negli ultimi sei mesi di mandato (semestre bianco), a meno che non coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura;
    • Indire le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove camere;
  3. In relazione alla funzione legislativa e normativa:
    • Autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi;
    • Promulgare le leggi approvate in Parlamento;
    • Rinviare alle camere con messaggio motivato le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione (se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata);
    • Emanare i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo;
  4. In relazione all'esercizio della sovranità popolare:
    • Indire i referendum e in caso di esito favorevole dichiarare l'abrogazione della legge ad esso sottoposta;
  5. In relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico:
    • Nominare dopo opportune consultazioni il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri;
    • Accogliere il giuramento del governo e le eventuali dimissioni;
    • Emanare gli atti amministrativi del governo;
    • Nominare alcuni funzionari statali di alto grado;
    • Presiedere il Consiglio Supremo di Difesa (CSD) e detenere il comando delle forze armate, benché in qualità di ruolo di garanzia, non di comando effettivo;
    • Decretare lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione;
  6. In relazione all'esercizio della giurisdizione:
    • Presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM);
    • Nominare un terzo dei componenti della Corte costituzionale;
    • Concedere la grazia e commutare le pene.

Conferisce inoltre le onorificenze della Repubblica Italiana tramite decreto presidenziale.

La Costituzione (art. 89) prevede che ogni atto presidenziale per essere valido debba essere controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità, e richiede la controfirma anche del presidente del Consiglio dei ministri per ogni atto che ha valore legislativo o nei casi in cui ciò viene previsto dalla legge (come avviene ad esempio per la nomina dei giudici costituzionali).

Come stabilisce l'art. 90 della Costituzione, il presidente non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne per alto tradimento o per attentato alla Costituzione, per cui può essere messo sotto accusa dal Parlamento. L'assenza di responsabilità, principio che discende dall'irresponsabilità regia nata con le monarchie costituzionali (nota sotto la formula: The King can do no wrong), gli consente di poter adempiere alle sue funzioni di garante delle istituzioni stando al di sopra delle parti. La controfirma del ministro evita che si crei una situazione in cui un potere non sia soggetto a responsabilità: il ministro che partecipa firmando all'atto del presidente potrebbe essere chiamato a risponderne davanti al Parlamento o davanti ai giudici se l'atto costituisce un illecito.

La controfirma assume diversi significati a secondo che l'atto del presidente della Repubblica sia sostanzialmente presidenziale (ovvero derivi dai "poteri propri" del presidente e non necessitano della "proposta" di un ministro) oppure sostanzialmente governativi (come si verifica nella maggior parte dei casi). Nel primo caso la firma del ministro accerta la regolarità formale della decisione del capo dello Stato e quella del presidente ha valore decisionale, nel secondo quella del presidente accerta la legittimità dell'atto e quella del ministro ha valore decisionale.

Questioni in dottrina nascono in merito alla distinzione tra atti sostanzialmente presidenziali e atti formalmente presidenziali.

Un vero e proprio conflitto si è creato in merito alla titolarità del potere di grazia ed al ruolo del ministro della Giustizia, tra l'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e l'ex guardasigilli Roberto Castelli: la Corte costituzionale nel maggio 2006 ha stabilito che il potere di concedere la grazia è di prerogativa presidenziale e che il ministro della Giustizia è tenuto a controfirmare il decreto di concessione, pur mantenendo questi un controllo sul requisito delle "ragioni umanitarie" per la concessione della grazia.

Gli unici "atti" che il presidente può compiere senza l'obbligo di controfirma sono gli atti che il presidente compie nell'esercizio delle funzioni di presidenza del CSM e del CSD, le dichiarazioni informali (o esternazioni) e dare le proprie dimissioni.

Nella prassi ogni presidente ha interpretato in modo diverso il proprio ruolo e la propria sfera di influenza, con maggiore o minore attivismo; in generale la potenziale rilevanza delle prerogative ad essi conferite è emersa soprattutto nei momenti di crisi dei partiti e delle maggioranze di governo, rimanendo più in ombra nelle fasi di stabilità politica.

In stretta connessione con quest'approccio "interventista" è emersa anche la critica, inusitata in passato, alla natura super partes del Capo dello Stato, negata da chi vi ha visto comunque l'espressione di un'esperienza politica riconosciuta (e premiata) dalla maggioranza che l'ha votato. A tale critica ha risposto l'ex presidente Giorgio Napolitano, affermando anzitutto che 'quella del Capo dello Stato "potere neutro", al di sopra delle parti, fuori della mischia politica, non è una finzione, è la garanzia di moderazione e di unità nazionale posta consapevolmente nella nostra Costituzione come in altre dell'Occidente democratico'. Ciò non va confuso con l'estrazione politica di provenienza, come ha precisato lo stesso Napolitano: "Tutti i miei predecessori - a cominciare, nel primo settennato, da Luigi Einaudi - avevano ciascuno la propria storia politica: sapevano, venendo eletti Capo dello Stato, di doverla e poterla non nascondere, ma trascendere. Così come ci sono stati Presidenti della Repubblica eletti in Parlamento da una maggioranza che coincideva con quella di governo, talvolta ristretta o ristrettissima, o da una maggioranza eterogenea, e contingente. Ma nessuno di loro se ne è fatto condizionare".

Il Mandato Presidenziale

modifica

Oltre che alla naturale scadenza di sette anni, il mandato può essere Interrotto per:

  • Dimissioni volontarie;
  • Morte;
  • Impedimento permanente, dovuto a gravi malattie;
  • Destituzione, nel caso di giudizio sulla messa in stato d'accusa per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione;
  • Decadenza, per il venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità.

In caso di Impedimento Temporaneo, dovuto a motivi transitori di salute o a viaggi all'Estero, le funzioni vengono assunte temporaneamente dal presidente del Senato.

Gli ex Presidenti della Repubblica prendono il nome di Presidenti emeriti della Repubblica e assumono di diritto la carica, salvo rinunzia, di Senatore di diritto e a vita.

La Responsabilità del Presidente della Repubblica

modifica

Al fine di garantire la sua autonomia e libertà, è riconosciuta al presidente della Repubblica l' Irresponsabilità per qualsiasi atto compiuto nell'esercizio delle sue funzioni. Le uniche eccezioni a questo principio si configurano nel caso che abbia commesso due reati esplicitamente stabiliti dalla Costituzione: l'alto tradimento (cioè l'intesa con Stati esteri) o l'attentato alla Costituzione (cioè una violazione delle norme costituzionali tale da stravolgere i caratteri essenziali dell'ordinamento al fine di sovvertirlo con metodi non consentiti dalla Costituzione).

In tali casi il presidente viene messo in stato di accusa dal Parlamento riunito in seduta comune con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato e da quelli della Camera competenti per le autorizzazioni a procedere. Una volta deliberata la messa in stato d'accusa, la Corte Costituzionale (integrata da 16 membri esterni) ha la facoltà di sospenderlo in via cautelare.

Nella storia repubblicana si è giunti in un solo caso alla richiesta di messa in stato d'accusa, nel dicembre '91 contro il presidente Francesco Cossiga; il caso si chiuse con la dichiarazione di manifesta infondatezza delle accuse da parte del Comitato Parlamentare, peraltro giunta quando il settennato si era già concluso. Per i reati commessi al di fuori dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali il presidente è responsabile come qualsiasi cittadino. In concreto, però, la dottrina dominante ritiene esista improcedibilità in ambito penale nei confronti del presidente durante il suo mandato; nel caso del presidente Oscar Luigi Scalfaro (sotto accusa per peculato), di fronte al suo rifiuto di dimettersi e alla mancanza di iniziative da parte del parlamento, il processo fu dichiarato improcedibile.

Il Capo dello Stato può dar vita ad illeciti compiuti al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, ed in questi casi varrà l'ordinaria responsabilità giuridica. In particolare, se è difficile immaginare un vero e proprio illecito amministrativo (coincidente con un reato funzionale), non si può invece escludere che il presidente sia chiamato, sul piano civile, a risarcire un danno, ad esempio per un incidente stradale.

Secondo parte della dottrina, non sarebbe accettabile la tesi (rigettata a suo tempo in Assemblea Costituente da Umberto Elia Terracini) che egli risponda di eventuali comportamenti criminosi solo alla fine del settennato: si dimetta o meno, egli deve rispondere subito per i reati di cui è accusato, pena l'ammissione di un privilegio che romperebbe con gli artt. 3 e 112 della Costituzione. Altra autorevole dottrina è favorevole al giudizio alla fine del settennato (sempre che nel frattempo non siano decorsi i termini di prescrizione), non escludendo le dimissioni del Capo dello Stato, sia pur solo qualora il reato commesso sia particolarmente grave.

Si è cercato di porre riparo a questa incertezza con il c.d. "lodo Schifani", disponendo che i presidenti della Repubblica, del Consiglio, della Camera, del Senato e della Corte costituzionale non possano essere sottoposti a procedimenti penali per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione fino alla cessazione delle medesime. Ne discendeva la sospensione dei relativi processi penali in corso in ogni fase, stato o grado. Legge, la 140 del 2003, che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, almeno in questa parte, per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione. Un provvedimento simile, con alcune correzioni dovute ai rilievi della Corte costituzionale, denominato "Lodo Alfano", è stato proposto ed approvato durante la XVI Legislatura, ma anch'esso dichiarato illegittimo per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione.

Il presidente della Repubblica può dar vita ad illeciti anche nell'esercizio delle sue funzioni. In tal caso, stando alla lettera della Costituzione, il presidente della Repubblica sarebbe irresponsabile, tranne appunto che per attentato alla Costituzione e alto tradimento. Nella realtà le cose stanno diversamente, dovendosi distinguere almeno quattro diverse ipotesi di patologie comportamentali e tre tipi di responsabilità:

  • Comportamenti discutibili, o istituzionalmente inopportuni o comunque reputati scorretti sul piano dei rapporti politici. Il tal caso le sue azioni, pur formalmente legittime, potrebbero ingenerare la sensazione di un tentativo di modificare la Carta costituzionale contra constitutionem. Questo determinerebbe una responsabilità politico-costituzionale, che sarebbe idonea a determinarne le dimissioni, sotto pressanti influenze politiche.
  • Comportamenti penalmente rilevanti, sempre compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, diversi però dall'attentato alla costituzione o dall'alto tradimento. Si tratterebbe di crimini comuni e, configurandosi una semplice violazione della Costituzione, realizzata attraverso meri atti incostituzionali, che comportano una mera responsabilità giuridico-costituzionale, discenderebbe l'obbligo di immediate dimissioni.
  • Comportamenti invasivi o menomativi di altro potere dello Stato, risolvibili attraverso l'esperimento di un conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale.
  • Comportamenti caratterizzati da dolo specifico (consapevolezza del danno che si vuole arrecare con quel comportamento), che sarebbero anti-costituzionali, determinerebbero una responsabilità giuridico-penale costituzionale del presidente della Repubblica, necessariamente soggetto al giudizio d'accusa della Corte.

Gli Uffici e le Sedi della Presidenza della Repubblica

modifica

Al pari degli altri organi costituzionali, anche la Presidenza della Repubblica dispone di uffici e servizi dotati di una peculiare autonomia. Al vertice degli uffici della Presidenza è posto il Segretario generale, nominato e revocato dal Presidente in carica.

Formalmente la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana è il Palazzo del Quirinale, tuttavia non tutti i presidenti scelsero di abitare in questo luogo usandolo più che altro come ufficio.

Il Presidente della Repubblica ha a disposizione anche la Tenuta Presidenziale di Castelporziano, anche se raramente viene utilizzata. Questa tenuta era la riserva di caccia della famiglia reale dei Savoia ed è stata incorporata nel patrimonio della Repubblica dopo la caduta della Monarchia.

Una terza residenza del presidente è Villa Rosebery, situata a Napoli e utilizzata in occasione delle visite in quella città.