Il Domicilio Digitale
Per Domicilio Digitale si intede un Indirizzo Digitale a cui far pervenire comunicazioni ai cittadini o altri soggetti privati o pubblici. Esso può essere usato dalla pubblica amministrazione, dai privati e da tutti gli altri soggetti che hanno interesse a dialogare con il titolare del Domicilio Digitale per Finalità Legali.
Il Domicilio Digitale può essere:
- Un Domicilio Digitale Generico: Un Domicilio Digitale scelto per la generalità delle operazioni.
- Un Domicilio Speciale: Un Domicilio Digitale eletto per determinati atti o affari, ai sensi dell'Articolo 47 del Codice Civile ("Elezione di Domicilio") e comunicato per iscritto. Tra l'altro questo Domicilio Digitale, ai sensi dell'Articolo 3-Bis Comma 4-Qunquies crea un Vincolo che non potrà essere opposto ad esempio affermando che lo stesso è un Indirizzo di Posta Ordinaria (Email) e non una PEC. Esso avrà gli stessi Effetti di una Raccomandata con Ricevuta di Ritorno (Ad Esempio questo sistema potrebbe essere usato dagli Amministratori di Condminio ma anche da chi Fitta un Locale eliminado i Vecchi Avvisi Cartacei e Senza l'Onere di Avere una PEC).
Il Domicilio Digitale, così come individuato dall'Indirizzo Digitale, confluisce in una Banca Dati insieme agli altri Domicili Digitali.
Come detto, quindi, il Domicilio Digitale si presenta come un' Indirizzo Elettronico aperto dal titolare presso un "Servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC)" o un "Servizio Elettronico di Recapito Certificato" o un "Elettronico di Recapito Certificato Qualificato" come definiti dal Regolmento UE 214/2010.
Va detto che le Pubbliche Amministrazioni (E i Gestori di Servizio di Pubblico Interesse), ma anche le Imprese e i Professionisti, sono obbligati, ai sensi dell'Articolo 2 Comma 2 del CAD , sono obbligati al possesso di un Domicilio Digitale. Tra l'altro è previsto, per le Pubbliche Amministrazoni, ai sensi dell'Articolo 3-Bis Comma 4-Bis che nel periodo di transizione, dove potrebbero comunque non avere ancora un Domicilio Digitale, comunque Digitalizzino i Documenti e invino la Copia Analogica (Che deve Essere una "Elaborazione Informatica Automatizzata" Firmata Digitalmente se non c'è Elaborazione Automatica, Non serve l'Attestazione di Conformità ma basta riferirsi alla Legge e chi l'ha fatto oppure apporre il Timbro Glifo) e inviarla tramite Posta Ordinaria o Raccomandata con Avviso di Ricevimento.
Sui Domicili Digitale si possono avere solo Informazioni Istituzionali o Professionali quindi non ci possono essere Comunicazioni Commerciali se non scelgo io di riceverle. Vige pertanto il Principio OPT-IN cioè devo io Autorizzare a Ricevere Comunicaizoni Commerciali e se eventualmente non voglio più riceverle farò OPT-OUT. Questo è l'inverso di quanto accade, ad esempio, per le Comunicazioni Commerciali Telefoniche, con Operatori Commerciali In Carne ed Ossa, dove vige il Principio dell'OPT-OUT e dovrò io iscrivermi nel Registro delle Pubbliche Opposizioni per non ricevere Comunicazioni Commerciali, sempre se, come detto, l'Operatore Commerciale che chiama è In Carne ed Ossa. Diversamente se l'Operatore Commerciale che chiama Non è In Carne ed Ossa varrà anche qui il Principio dell'OPT-IN e dovrò autorizzare, espressamente, la ricezione di queste Comunicazioni Commerciali Telefoniche.
Tra l'altro, va aggiunto che l'Indirizzo di un Domicilio Digitale di un Professionista è a tutti gli Effetti un Domicilio Digitale e quindi equivale ad un Domicilio Digitale proprio del Professionista (Potrà ricevere Comunicazioni Istituzionali Rivolte Proprio alla Sua Persona). Tutto questo salvo che non elegga altro Domicilio Digitale, che non è obbligatorio, per chi Invia e salvo non identifichi un diverso Domicilio Speciale (che crei un Obbligo di Comunicare allo stesso e non al Domiclio Digitale usato per la Professione).
Per comprendere meglio cosa sia il Domicilio Digitale dobbiamo prendere in considerazione la "Posta Elettronica Certificata (PEC)", che è lo strumento più usato in Italia e frutto solo italiano, i "Servizi Elettronici di Recapito Certificato" e i "Servizi Elettronici di Recapito Certificato Qualificato".
La Posta Elettronica Certificata (PEC)
modificaLa Posta Elettronica Certificata (PEC) è, come detto, un prodotto quasi solo italiano (È usata ulteriormente solo in Svixxera e Hong Kong). È un tipo particolare di posta elettronica che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento, garantendo così la prova dell'invio e della consegna.
Affinché la PEC funzioni c'è bisogno che entrambe coloro che comunicano siano in possesso di un Indirizzo PEC. Solo se il messaggio è tra due Indirizzi PEC si produrrano Effetti Giuridici. Ma qual è l'Effetto Giuridico di una PEC ? La PEC garantise l'Opponibilità al terzo dell'avvenuta ricezione del messaggio in un dato momento. giorno, ora. Questo si garantisce attraverso un sistema di ricevuta. Perché questo ecosistema funzione sia il mittente che il destinatario devono essere in possesso di una PEC, come detto. Ciò viene garantito dal Gestore della Posta Elettronica Certificata (PEC), dal quale si acquista l'Indirizzo PEC. Qual è il Ruolo di questo Gestore ? Ci sono due ipotesi:
- Il Mittente e il Destinatario hanno lo Stesso Gestore di Posta Elettronica Certificata.
- Il Mittente e il Destinatario hanno Diverso Gestore di Posta ELettronica Certificata.
Nella prima ipotesi quando il Mittente invia un Messaggio PEC al Destinatario questo messaggio viene accluso dal Gestore in un Documento Informatico che si Chiama "Busta di Trasporto", a garanzia dell'Immodificabilità del Contenuto della PEC. L'Immodificabilità sarà garantita attraverso l'Apposizione della Firma Digitale del Gestore della "Busta di Trasporto". Questa "Busta di Trasporto" verrà messa a disposizione dal Gestore nella Casella di PEC del Destinatario da questo momento iniziano a prodursi gli Effetti collegati alla PEC ai sensi dell'Articolo 1335 del Codice Cvile ("Presunzione di Conoscenza"). Cio' determina l'inversione dell'Onere Probatorio, perché dal momento in cui il Mittente Invia la PEC al Destinatario e la PEC viene messa a disposizione del Destinatario nella sua Casella di PEC per il Mittente gli Effetti si iniziano a Produrre e sarà eventualmente il Destinatario a dover dimostrare di essere stato, senza sua colpa, nell'Impossibilità di leggere il Messaggio della PEC (Esempio Sarà un Valido Motivo l'Impossibilità di lettura a causa di un ricovero in Ospedale mentre Non Sarà un Valido Motivo l'aver la Casella PEC Piena).
La seconda ipotesi è del tutto similare a quella della prima ipotesi ma cambia il Mittente della Ricevuta di Consegna che non sarà il Gestore del Mittente ma bensì il Diverso Gestore del Destinatario dato che sarà lui a Certificare l'Avvenuta Consegna al Destinatario.
Non bisogna confondere l'uso della PEC con la Firma Digitale. Utilizzare la PEC senza sottoscrivere con la Firma Digitale il Documento Informatico che si invia non sempre è idoneo a sostituire la Sottoscrizione. Anzi va detto che la regola è proprio questa. Esistono solo alcune ipotesi in cui la PEC fa ottenere i medesimi risultati che si sarebbero ottenuti con la sottoscrizione del Documento Digitale.
Le Ricevute della PEC
modificaQuando si invia una PEC il Gestore invia al Mittente delle Ricevute. Queste Ricevuto possono essere di tre tipi:
- La Ricevuta di Accettazione: Essa equivale alla ricevuta di invio che rilascia la Posta quando si invia una Raccomandata. Il Gestore della PEC, quindi, comunica al Mittente che in dato giorno in data ora si è inviata una PEC all'Indirizzo del Destinatario con indicazione tra parentesi se si tratta di una spedizione di PEC o di Posta Ordinaria (Nel caso l'Indirizzo del Destinatario fosse una email non certificata). In più vi sarà una Stringa, un HASH, del file che è stato accluso in garanzia della verificabilità successiva, della genuinità del messaggio. La Ricevuta di Accettazione fa prova dell'Invio.
- La Ricevuta di Consegna: può essere:
- Breve: Contiene di Dati di Certificazione della trasmissione cioè riporta la data e la ora nel quale il messaggio inviato in tot data e ora è stato consegnato alla Casella del Destinatario. Questa Ricevuta garantisce la Ricezione del Messaggio da parte del Destinatario. Tale Ricevuta è Firmata dal Gestore della PEC.
- Completa: Va richiesta al Gestore della PEC e certifica non solo l'Avvenuta Consegna ma anche Prova ciò che si è Inviato e quindi Consegnato al Destinatario.
- La Ricevuta di Anomalia di Messaggio: È una ricevuta che il Gestore della PEC invia al Mittente quando riscontra una Anomalia nei Messaggi (Esempio: La segnalazione che l'Indirizzo usato non è una PEC ma una Casella di Posta Ordinaria oppure che il Documento Inviato contiene un Virus oppure che la Casella del Destinatario Risulta Piena). Il Gestore, quindi, in questo Caso Segnala la Non Consegna.
Il Servizio Elettronico di Recapito Certificato e il Servizio Elettronico di Recapito Certificato Qualificato
modificaSe questa è la PEC va detto che oggi, a seguito degli Articoli 43 e 44 del Regolamento EIDAS essa va rivista. Questi articoli, infatti, hanno introdotto il Servizio Elettronico di Recapito Certificato e il Servizio Elettronico di Recapito Certificato Qualificato. Il legislatore nella sua formulazione ha affermato che il Domicilio Digitale è rappresentato o dalla PEC o dal Servizio Elettronico di Recapito Certificato Qualificato. Questo vuol dire che la PEC è vista come un Servizio Elettronico di Recapito Certificato Qualificato pertanto deve avere, per forza, i medesimi requisiti per evitare che ci siano situazioni uguali gestite in maniera differente (Diversamente, se si uguagliasse la PEC al Servizio Elettronico di Recapito Certificato non si potrebbe ritenere la PEC un Domicilio Digitale).
Ma quali sono i Requsiti del Servizio Elettronico di Recapito Certificato Qualificato ? In primo luogo chi fornisce il Servizio deve essere un Prestatore di Servizio Fiduciario Qualificato. Questo significa che, in base all'articolo 44 cmma 1 lettera d) e e) del Regolamento EIDAS che i Servizi Elettronici di Recapito Certificato Qualificato, devono:
- Lettera d): "Garantire con un Elevato livello di Sicurezza l'Identificazione del Mittente".
- Lettera e): "Garantire l'Identificazione del Destinatario prima della Trasmissione dei Dati".
Il Requisito base quindi è che il Mittente dovrà essere Identificato con un Elevato Livello di Sicurezza mentre il Destinatario, invece, deve essere Identificato Non con un Elevato Livello di Sicurezza.
Questi Elementi mancano alla PEC, perché quando viene attribuito un Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) non c'è un Elevato Livello di Sicurezza di Identificazione del Destinatario.
Gli Indici dei Domicili Digitali
modificaAi sensi dell'Articolo 6 del CAD sono stati istituiti tre tipi di Indici nei quali, i titolari di un Domicilio Digitale, registrano il proprio indirizzo elettronico. Questi Indici sono:
- L'"Indice delle Imprese e Professionisti (INI-PEC)" (Articolo 6 Comma 1-Ter del CAD).
- L'"Indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA)" (Articolo 6 Comma 1-Ter del CAD).
- L'"Indice delle Persone Fisiche e degli altri Soggetti Privati o Enti Privati" (Articolo 6 Comma 1-Quater del CAD).
L'Articolo 3-Bis Comma 1 del CAD impone espressamente l'Obbligo di Iscrizione per le Pubbliche Amministraizoni, le Imprese e i Professionisti. Questo vuol dire che almeno per ora non vi è un Obbligo per le Persone Fisiche e gli altri Soggetti Privati o Enti Privati di possedere un Domicilio Digitale o comunque indicizzarlo. Almeno per ora perché è previsto, ai sensi dell'Articolo 3-Bis Comma 3-Bis del CAD che vi sia l'emanazione di un Provvedimento in cui si prevederà tutte le comunicazioni solo ed esclusivamente in forma elettronica così da essere obbligatorio anche per le Persone Fisiche e i Soggetti Privati o Enti Privati il possesso di un Domicilio Digitale, chiaramente aiutando le persone in difficoltà con le nuove tecnologie (Esempio gli Anziani) o in ristrettezze economiche.
Fatta eccezione per le Pubbliche Amministrazioni, le Imprese e i Professionisti che sono Obbligati, chiunque può Iscrivere o Cancellarr dai Registri il Proprio Domicilio Digitale ai sensi dell'Articolo 3-Bis Comma 1-Bis del CAD.
Chi si iscrive deve seguire alcune Linee Guida ai sensi nell'Articolo 3-Bis Comma 1-Ter del CAD.
Tutti devono, inoltre, Comunicare all'Indice le eventuali Modifiche o Variazioni intervenute al Domicilio Digitale ai sensi dell'Articolo 3-Bis Comma 1-Quater del CAD.
Gli Indici sono Pubblici e Accessibili a Tutti anche chi non è possessore di un Domicilio Digitale.