Il Controllo di Costituzionalità delle Leggi
Il Controllo di Costituzionalità delle Leggi è la funzione di verifica della conformità alla costituzione delle leggi (dello Stato o di enti territoriali eventualmente dotati di potere legislativo) e degli altri atti aventi forza di legge.
Tale funzione presuppone un ordinamento giuridico a costituzione rigida, che pone la costituzione su un grado superiore alle leggi nel sistema delle fonti del diritto. Infatti, se la costituzione è flessibile, ossia posta allo stesso livello delle leggi, un atto avente forza di legge in contrasto con essa si limiterebbe ad abrogarne le parti contrastanti, secondo il meccanismo generale della successione delle leggi nel tempo (lex posterior derogat priori: la legge successiva abroga la precedente). Invece, in presenza di costituzione rigida, la legge (o l'atto avente forza di legge) in contrasto con una norma costituzionale è "invalida" e precisamente affetta da illegittimità costituzionale o incostituzionalità.
In base all'articolo 134 della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 1/1989, la Corte giudica sulle controversie relative alla Legittimità Costituzionale delle Leggi e degli Atti Aventi Forza di Legge, dello Stato e delle Regioni.
Cenni Storici
modificaLa sentenza emessa dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, nel 1803, nel caso Marbury v. Madison, costituisce il primo esempio di giustizia costituzionale, dove i giudici affermarono non soltanto che il potere giudiziario statunitense avesse il dovere di non applicare le leggi del Parlamento se da loro ritenute contrarie alla Costituzione, ma anche che tutti i poteri dello stato, tra cui anche legislativo ed esecutivo, erano egualmente subordinati alla Costituzione.
La Costituzione degli Stati Uniti d'America, infatti, all'articolo VI impone che i membri del potere legislativo, esecutivo e giudiziario, sia della federazione, sia dei diversi stati che la compongono, hanno il dovere di difendere la Costituzione.
A fronte dei profondi cambiamenti conseguenti all’avvento della società di massa dopo la prima guerra mondiale, si verifica una scissione all'interno della dottrina del Costituzionalismo Ottocentesco. "Sulla scissione di questi due elementi operano Kelsen e Schmitt: il primo facendosi portatore di un’idea di costituzione essenzialmente garante del libero gioco delle parti sociali e politiche, che rifugge da ogni definizione materiale del bene comune e si preoccupa di definire la logica delle regole e la struttura normativa razionale ad essa conseguente; il secondo come testimone di un inesausto bisogno di un progetto collettivo comune, che consenta di andare oltre la semplice presa d’atto della differenziazione sociale e politica, per altro sempre più lacerante, ma ne cerchi il superamento nell’unità di un nuovo ordine politico".
La conseguenza di questa contrapposizione filosofica si ha nel 1928, nel corso di un convegno tenutosi a Vienna: la polemica tra i giuristi Hans Kelsen e Carl Schmitt esplode, relativamente al tema della giustizia costituzionale. Entrambi erano d'accordo sulla ricerca di una nuova garanzia delle leggi fondamentali che, dopo la fine della monarchia, erano prive di una figura che avesse l'autorità per tutelarle. Le divergenze tra i due pensatori si verificavano rispetto alle modalità in cui tale giustizia dovesse manifestarsi: Kelsen sosteneva la scelta dell'Austria di creare una Corte di giustizia costituzionale che si occupasse esclusivamente dei ricorsi per incostituzionalità, mentre Schmitt difendeva il modello tedesco di un controllo occasionale da parte dei giudici ordinari, combinato a un controllo sistematico del Presidente eletto direttamente dal popolo.
L'Europa, a differenza degli Stati Uniti, prese in considerazione la giustizia costituzionale nei propri ordinamenti solo dopo la prima prima guerra mondiale, seppur numerosi studiosi, tra cui Kelsen, Jellinek e Schmitt auspicavano già da tempo questo controllo.
I motivi sono da addurre alla sostanziale sfiducia che, dopo la Rivoluzione Francese, ammantava i giudici e nella visione della superiorità del potere legislativo e della legge.
L' Austria e la Cecoslovacchia, nel 1920, si dotarono per la prima volta, ognuna, di una Corte Costituzionale, la prima con membri eletti dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio federale, la seconda invece composta da sette giudici, di cui due eletti dalla Corte suprema di Giustizia, due dal Tribunale Amministrativo Supremo e tre nominati dal Presidente della Repubblica fra tre proposte dall'Assemblea nazionale, dalla Dieta della Rutenia subcarpatica e dal Senato.
I due diversi modelli si rifacevano a due diverse proposte, la prima, quella austriaca, si rifaceva a Kelsen, la seconda, quella cecoslovacca, a Jellinek.
Gli Elementi del Giudizio Costituzionale
modificaIl Parametro
modificaIn via del tutto astratta, qualsiasi norma prodotta da fonte costituzionale (sia essa contenuta nella Costituzione o in leggi costituzionali) è idonea a svolgere la funzione di "Parametro" in un giudizio di fronte alla Corte costituzionale. Più concretamente, l'estensione del parametro varia a seconda del tipo di giudizio, nonché dell'oggetto dello stesso.
Così, se per i giudizi in via incidentale e in via principale esso consiste nelle «disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate», in caso di conflitti tra poteri dello Stato o tra Stato e Regioni esso è, rispettivamente, individuato dalla sfera di «attribuzioni determinata tra i vari poteri da norme costituzionali» e dalla «sfera di competenza costituzionale».
Inoltre, il parametro può essere costituito sia da norme ricavabili da disposizioni espresse, sia da norme implicite, derivanti da combinati disposti, da principi o consuetudini costituzionali, nonché da consuetudini internazionali (immesse nel nostro ordinamento dalla clausola di adeguamento contenuta nell'art. 10 della Costituzione italiana).
Un ultimo cenno merita la cosiddetta «elasticità» del parametro che innanzitutto è composto non solo da elementi di natura normativa, ma anche da elementi di natura fattuale (si pensi alle questioni di fatto che influenzano - per la loro apertura strutturale - i principi costituzionali; ma si pensi anche al giudizio di ragionevolezza, che consiste in un giudizio sulla congruità delle norme rispetto ai fatti), elementi di natura fattuale che possono essere efficacemente sintetizzati con l'espressione, originariamente adottata dalla dottrina costituzionalistica francese, di «blocco di costituzionalità». Ma è anche da sottolineare come, in relazione ad alcuni particolari oggetti, e per la peculiare natura della fonte o per la materia trattata, il parametro di costituzionalità possa «stringersi» o «allungarsi». Così, in relazione ai giudizi concernenti le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, le norme concordatarie (contenute nei Patti Lateranensi, cui fa espresso riferimento l'art. 7 della Costituzione) e le norme comunitarie (immesse nell'ordinamento nazionale in base al disposto dell'art. 11 della Costituzione) esso si riduce ai soli «principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale». Al contrario, in relazione ai decreti legislativi, il parametro si amplia, secondo lo schema della "norma interposta", anche alla legge di delegazione, la quale (pur rimanendo fonte pleno iure primaria) si pone così, rispetto al decreto legislativo, su di un gradino intermedio tra piano costituzionale e piano legislativo, «degradando», nel reciproco rapporto, il decreto legislativo stesso a fonte subprimaria.
L'Oggetto
modificaL' Oggetto del giudizio costituzionale, in base a una interpretazione letterale dell'art. 23, comma 1, lettera a) della legge n. 87 del 1953, dovrebbe essere individuato nelle disposizioni di legge; in realtà, a causa dell'ineliminabilità dell'attività interpretativa e al prevalente carattere incidentale (su cui v. infra), il giudizio viene «traslato» sulle norme. Oggetto del processo costituzionale, quindi, è la norma, ma gli effetti di esso ricadono sulla disposizione.
Per la struttura del giudizio di fronte alla Corte, poi, si può affermare che l'oggetto non si riduca alla semplice norma, ma vada ad abbracciare la "situazione normativa", comprendendo quindi le interconnessioni sistemiche e i fatti del processo a quo.
I Vizi
modificaUna legge o un atto avente forza di legge, quando è contrario alla Costituzione, è Viziato, sub specie di "invalidità"; ossia, l'atto, che pur viola una fonte sovraordinata, continua a produrre i suoi effetti fino al momento in cui non interviene una pronuncia che ne dichiara il vizio (principio cosiddetto del favor legis).
I vizi di invalidità, a loro volta, possono essere distinti in formali e sostanziali. Si avrà, perciò, un'"invalidità formale" quando l'atto venga adottato in violazione della forma prescritta (ad esempio, una legge costituzionale che sia approvata con il procedimento legislativo ordinario, oppure una legge approvata in un testo differente dai due rami del Parlamento). Si avrà, invece, un'"invalidità sostanziale" quando, pur nel rispetto delle norme procedurali, si abbia una violazione delle norme sostantive (ad esempio, una legge che ponga in essere delle discriminazioni basate sul sesso, sulla razza, su convinzioni religiose, filosofiche, politiche).
Agli albori della giustizia costituzionale, la Scuola di Vienna, di cui fu uno dei massimi esponenti Hans Kelsen, teorizzò l'inesistenza dei vizi sostanziali. Infatti, secondo questa dottrina, tutti i vizi sono formali: una legge, anche quando violi un principio costituzionale, è viziata nella forma, in quanto il vizio verrebbe meno se fosse stata approvata, anziché con il procedimento ordinario, con il procedimento aggravato previsto per la revisione costituzionale. Questa teoria, però, va incontro a due ordini di critiche. Innanzi tutto, essa riduce il vizio sostanziale a vizio formale. Ma per ridurlo, deve prima riconoscerlo, il che è contraddittorio. Inoltre, la più recente dottrina costituzionalistica - suffragata anche da numerose sentenze della Consulta - afferma che nel testo costituzionale, accanto a disposizioni modificabili con il procedimento di revisione, ve ne sono altre (i «principi supremi dell'ordinamento») che, una volta poste dal potere costituente, possono essere modificate solo da quest'ultimo, non essendo nella disponibilità dei poteri costituiti, tra i quali, necessariamente, si deve inquadrare anche il potere di revisione costituzionale.
Tornando ai vizi sindacabili dalla Corte costituzionale, essi possono consistere tanto in una violazione diretta di una norma della Costituzione, quanto nella violazione di una norma implicita, dedotta da un combinato disposto, o dello spirito complessivo della carta costituzionale.
Quest'ultima violazione è quella che, nella giurisprudenza della Consulta, viene indicata con il termine di "irragionevolezza". Fermo restando, infatti, che in base all'art. 28 della legge n. 87 del 1953 il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento, il principio di eguaglianza, contenuto nell'art. 3 della Costituzione, rappresenta il limite ultimo della discrezionalità del legislatore e, contemporaneamente, il metro minimo di riesame delle sue scelte, imponendo al legislatore stesso un duplice onere: di coerenza (a livello di testo o di settore legislativo: "sindacato intrinseco") e di ragionevolezza (a livello di ordinamento costituzionale complessivo e di bilanciamento tra fini e valori costituzionali: "sindacato estrinseco"). La ragionevolezza rappresenta, quindi, il trait d'union tra il concetto metagiuridico di giustizia e quello giuridico di legittimità: «non occorre la coerenza, basta la non contraddizione; non occorre la conformità, basta la compatibilità».
I Sistemi di Controllo di Costituzionalità delle Leggi
modificaIl Controllo di Costituzionalità delle Leggi Diffuso
modificaNel Sistema Diffuso, tutti i giudici, allorché debbano applicare una norma di legge per risolvere il caso a loro sottoposto, hanno il potere di verificarne la costituzionalità e, ove ne rilevino il contrasto con la costituzione, disapplicarla. La disapplicazione comporta che la norma incostituzionale viene considerata dal giudice come non esistente (tamquam non esset) ai fini della decisione che deve assumere; tuttavia l'efficacia della disapplicazione è limitata al processo in corso, sicché un diverso giudice, ove ritenesse la stessa norma non contrastante con la costituzione, potrebbe comunque applicarla. Quest'ultimo è, in effetti, il maggior inconveniente del modello diffuso, mitigato però in quegli ordinamenti - tipicamente di common law - ove vige la regola dello stare decisis, secondo la quale le corti inferiori sono vincolate ai precedenti desumibili dalle pronunce delle corti superiori; è evidente, infatti, che qualora la corte suprema ritenesse la disposizione di legge incostituzionale, vincolerebbe tutti gli altri giudici del paese a disapplicarla.
Il controllo di costituzionalità diffuso trova la sua origine negli Stati Uniti, con la celebre sentenza resa dalla Corte Suprema federale nel caso Marbury contro Madison, e si è diffuso essenzialmente tra i paesi di common law, anche se il più significativo ordinamento appartenente a questa famiglia, quello inglese, non lo adotta essendo a costituzione flessibile.
Il Controllo di Costituzionalità delle Leggi Accentrato
modificaI Sistemi di Controllo Accentrato presentano caratteristiche più eterogenee, tutte però accomunate dal fatto che il potere di verificare la costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge è sottratto ai giudici (che non possono quindi disapplicarle) e accentrato in un determinato organo. Una prima distinzione, al riguardo, è tra controllo accentrato preventivo e successivo.
Il Controllo Preventivo
modificaNel Controllo Preventivo, la legge (o atto avente forza di legge) è sottoposto a verifica di costituzionalità nell'ambito del procedimento per la sua adozione, quindi prima che sia entrata in vigore. Normalmente il controllo è affidato a un organo di tipo politico, come è il Consiglio costituzionale francese, che rappresenta il prototipo di questo tipo di organi. Il controllo preventivo non è molto diffuso a livello mondiale, riscontrandosi per lo più in ordinamenti dell'area francofona, ex possedimenti francesi che, ottenuta l'indipendenza, hanno adottato il modello desunto dall'ordinamento dello Stato metropolitano. Un controllo preventivo di costituzionalità è anche quello affidato negli stati comunisti alla stessa assemblea legislativa o a una sua commissione (la quale, però, può anche avere il potere di raccogliere i rilievi di incostituzionalità avanzati contro le leggi dopo la loro entrata in vigore e proporre le conseguente abrogazioni o modificazioni).
Una forma di controllo preventivo di costituzionalità era previsto anche nell'ordinamento italiano nel caso il giudizio innanzi alla Corte costituzionale fosse proposto con ricorso statale e avesse a oggetto una legge regionale. A seguito della modifica dell'articolo 127 della Costituzione, intervenuta con la legge costituzionale n. 3/2001, il controllo avviene ormai in modo successivo. Nell'ordinamento italiano resta però un'ipotesi di controllo preventivo: a seguito della riforma dell'articolo 123 della Costituzione, intervenuta con legge costituzionale n. 1/1999, è stato infatti introdotto uno speciale giudizio di costituzionalità a iniziativa statale, avente a oggetto gli statuti delle regioni a statuto ordinario e le leggi che li modificano. In verità la disposizione costituzionale si presta a interpretazioni opposte e la dottrina si è divisa tra chi sosteneva il carattere preventivo del ricorso e chi invece lo riteneva successivo. La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha ritenuto che il giudizio debba essere inteso come preventivo (sentenza n. 304/2002).
Il Controllo Successivo
modificaMolto più frequente del Controllo Accentrato Preventivo è quello Successivo, nel quale la legge (o atto avente forza di legge) è sottoposta a verifica di costituzionalità dopo la sua entrata in vigore. Normalmente il controllo è affidato a un organo di tipo giudiziario, che può essere la corte suprema o una sua sezione specializzata (come avviene, ad esempio, in alcuni ordinamenti latinoamericani) oppure un organo giudiziario ad hoc denominato corte costituzionale (o, talvolta, tribunale costituzionale). Questo modello trova la sua origine nella costituzione austriaca del 1920, dove fu inserito accogliendo un suggerimento del celebre giurista Hans Kelsen, ed è stato in seguito imitato da molti altri ordinamenti giuridici, soprattutto del continente europeo, ivi compresa l'attuale costituzione italiana (laddove il precedente Statuto albertino nulla prevedeva al riguardo, trattandosi di costituzione flessibile). Si parla, al riguardo, di un modello europeo di giustizia costituzionale, che si contrappone al modello statunitense.
Nei sistemi a controllo accentrato successivo, la verifica di costituzionalità può essere attivata in modo "diretto", dando luogo al cosiddetto giudizio di legittimità costituzionale "in via d'azione", oppure "incidentale", dando luogo al cosiddetto giudizio di legittimità costituzionale "in via d'eccezione", anche se, di solito, le costituzioni prevedono la coesistenza delle due modalità. Nel primo caso, il giudizio dinanzi alla corte costituzionale è promosso con un ricorso da parte di un soggetto legittimato, di solito un organo costituzionale o un ente territoriale (così è nel caso italiano, dove le regioni possono ricorrere contro le leggi statali o di altre regioni e il governo può ricorrere contro le leggi regionali), anche se non mancano ordinamenti dove, pur entro certi limiti, il ricorso è aperto a tutti i cittadini: è il caso della Germania e dell'Austria, nonché del recurso de amparo ('di rifugio'), presente in Spagna e in alcuni ordinamenti latinoamericani.
L'accesso incidentale alla corte costituzionale presuppone invece che sia in corso un processo innanzi a un giudice (il cosiddetto giudice a quo, "da cui" viene messa in moto la questione) e questi, per risolvere il caso concreto, debba applicare una legge (o atto avente forza di legge) che ritiene incostituzionale: il giudice, su richiesta delle parti o d'ufficio, solleva la questione di legittimità costituzionale della legge, sospende il processo e rimette la decisione alla corte costituzionale. Va rilevato che, in questo caso, l'incostituzionalità è condizione necessaria ma non sufficiente affinché la Corte costituzionale possa pronunciarsi; quanto alla rilevanza della questione, essa consiste nell'incidenza della costituzionalità della norma di legge sulla decisione che deve assumere il giudice che l'ha sollevata.
Il giudizio di costituzionalità successivo promosso in modo incidentale ha carattere concreto appunto perché presuppone la necessità di applicare la norma ritenuta incostituzionale a una fattispecie concreta; viceversa il controllo avviato con ricorso diretto, così come quello preventivo, ha carattere astratto.
La Conclusione del Controllo Accentrato
modificaIl Controllo di Costituzionalità Accentrato, in tutte le sue forme, Si Conclude di solito con una decisione avente efficacia erga omnes: la norma ritenuta incostituzionale non entra a far parte dell'ordinamento, nel caso di controllo preventivo, o viene eliminata dallo stesso (con una sentenza di annullamento) nel caso del controllo successivo e non può quindi essere applicata da alcun giudice o altro soggetto. Proprio per questo gli ordinamenti che adottano il controllo accentrato successivo prevedono la pubblicazione delle sentenze di annullamento di leggi o atti aventi forza di legge con modalità analoghe a quelle previste per gli atti annullati (ad esempio, nell'ordinamento italiano, la pubblicazione avviene nella Gazzetta Ufficiale).
Le Vie di Accesso al Controllo sulla Costituzionalità delle Leggi in Italia
modificaSono previste Due Sole Vie di Accesso al Controllo sulla Costituzionalità delle Leggi da parte della Corte Costituzionale, col procedimento in via incidentale (indiretta o di eccezione) e col procedimento in via di azione (diretta o principale): nel primo la questione di legittimità può essere sollevata nel corso di un giudizio e davanti a un'autorità giurisdizionale; per l'altro la facoltà è data unicamente allo Stato e alle Regioni (e alle province autonome di Trento e Bolzano) di presentare direttamente un ricorso di incostituzionalità avverso le leggi rispettivamente della Regione e dello Stato (o di altra Regione). In Italia, non è ammesso, invece, a differenza di altri sistemi (Spagna, Germania) alcuna ipotesi di accesso diretto del singolo individuo al sindacato costituzionale per tutelare diritti costituzionalmente garantiti che si ritengano essere stati lesi.
In via Incidentale o di Eccezione
modificaIl Procedimento in Via Incidentale o di Eccezione è regolato dall'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 che infatti dispone che «la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione». Il giudice della causa (o giudice a quo) svolge quindi la funzione di introduttore del processo costituzionale, di «portiere» che apre le porte del giudizio di costituzionalità, e in questo immette gli elementi, sia normativi sia fattuali, che connotano il processo in seno al quale prende corpo la questione di legittimità costituzionale.
La legge individua due parametri per fondare la legittimazione a proporre una questione di legittimità costituzionale: un dato soggettivo (l'essere un giudice) e un dato oggettivo-funzionale (l'esserci un giudizio); parametri che nella giurisprudenza della Corte costituzionale sono comunque stati interpretati con una certa elasticità, avendo riguardo alle peculiari esigenze del caso (giungendosi, in alcune sentenze, ad affermare l'alternatività degli stessi). Alla luce di quanto affermato, si può quindi distinguere una legittimazione in astratto (sussistente in presenza dei dati soggettivo e oggettivo sopra richiamati) e una legittimazione in concreto (sussistente quando il giudice che sottopone la questione di legittimità costituzionale alla Corte è competente a giudicare la questione principale del processo; nonché quando egli debba fare applicazione della norma della cui legittimità costituzionale si dubita, profilo quest'ultimo che tende a sfumare nel diverso concetto di rilevanza). Il difetto di legittimazione determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. La Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimazione degli arbitri a sollevare questioni di legittimità costituzionale, nella considerazione che l'arbitrato è disciplinato dal codice di procedura civile e dunque è un procedimento per l'applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto, con le garanzie del contraddittorio e dell'imparzialità. Mentre è stata negata tale legittimazione al pubblico ministero il quale non può essere equiparato a un giudice in quanto non emette provvedimenti decisori. Anche la stessa Corte può sollevare questioni di legittimità costituzionale.
La Corte Costituzionale ha riconosciuto anche alla Corte dei Conti, in sede di controllo, la legittimazione a promuovere in via incidentale questioni di legittimità costituzionali ravvisando in essa i caratteri dell'autorità giurisdizionali.
Oltre alla legittimazione del giudice, i requisiti di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale sono dati dalla rilevanza e dalla non manifesta infondatezza (cui si aggiunge, ma solo quando non sussista sul punto un diritto vivente, il fallimento di ogni tentativo di interpretazione adeguatrice).
La rilevanza, presupposta dalla legge costituzionale n. 1 del 1948 («nel corso di un giudizio»), viene definita dalla legge n. 87 del 1953 («qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale»), e rappresenta la trasposizione in termini processuali dell'incidentalità (e concretezza) del giudizio di legittimità costituzionale.
Ciò però non significa ancora che il giudice a quo possa emettere l'ordinanza con cui sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte. Infatti perché ciò accada sono necessarie altre condizioni successive. Innanzitutto la questione deve apparire rilevante, deve essere per il magistrato non manifestamente infondata e infine il giudice deve esperire ogni tentativo di interpretazione adeguatrice, cioè interpretazione conforme alla Costituzione.
Dovendosi affermare, nonostante alcune incertezze sul punto da parte della giurisprudenza costituzionale, la non riducibilità della rilevanza (che è un dato oggettivo e necessario) all'interesse sostanziale della parte (che è, invece, un dato soggettivo ed eventuale), si deve brevemente accennare alle tesi dell'influenza e dell'applicabilità. Secondo la prima di esse, fedelmente alla lettera dell'art. 23 comma 2 della legge n. 87 del 1953, la questione di legittimità costituzionale è rilevante quando l'esito del giudizio a quo è condizionato dall'esito del giudizio costituzionale; secondo invece la tesi dell'applicabilità, la questione di legittimità costituzionale è rilevante quando, anche a prescindere da un'influenza della pronuncia del giudice delle leggi sul giudizio principale, la norma oggetto del giudizio costituzionale deve essere applicata nel giudizio a quo (al riguardo, si pensi alle norme penale di favore). Più correttamente, ribadendo in ogni caso l'autonomia del processo costituzionale (il quale, in base al disposto dell'art. 22 delle norme integrative, prosegue anche quando, «per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso di fronte all'autorità giurisdizionale, che ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale»), si deve ritenere che, in mancanza di applicabilità della norma indicata dall'ordinanza di rinvio, ci si trovi di fronte a una ipotesi di difetto assoluto di rilevanza, versandosi invece in ipotesi di difetto relativo quando, pur essendo applicabile la norma, non potrebbe avere influenza sul giudizio incidentato la pronuncia della Corte costituzionale.
La non manifesta infondatezza definisce invece la funzione di filtro del giudice a quo, il quale deve sottoporre all'attenzione della Corte costituzionale questioni di legittimità costituzionale «serie» e non meramente dilatorie. Sebbene con l'espressione «non manifesta infondatezza» il legislatore abbia indicato uno stato dubitativo, ossia una condizione psicologica minima, anche al fine di evitare eventuali conflitti tra giudici a quibus e Corte costituzionale, la giurisprudenza della Consulta ha sempre richiesto, sul punto, un esame approfondito e non semplicemente delibatorio, giungendo a non ritenere sufficiente - nelle sentenze additive - un semplice dubbio, ed esigendosi invece da parte del giudice a quo l'indicazione del verso dell'addizione. Vi deve essere identità tra l'istanza di parte e l'ordinanza di rimessione del giudice; cioè il giudice deve rimettere alla corte la stessa questione che è stata sollevata dalla parte mediante la sua istanza al giudice.
Entro venti giorni dalla notificazione dell'ordinanza di rimessione, le parti possono costituirsi di fronte alla Corte costituzionale, esaminare gli atti, e presentare deduzioni. Entro lo stesso termine, possono costituirsi il Presidente del Consiglio dei ministri (in caso di legge statale) o il Presidente della Giunta regionale (in caso di legge regionale). Mentre le parti del giudizio a quo, ove costituite, sono portatrici sia di un interesse personale e concreto (traendo un vantaggio dalla pronuncia della Corte costituzionale), sia dell'interesse generale alla legittimità delle leggi (potendo quindi, anche, la parte sostenere una posizione il cui accoglimento pregiudicherebbe la sua posizione sostanziale), il Presidente del Consiglio o il Presidente della Giunta regionale (i quali non possono essere qualificati, per ragioni formali e sostanziali, come parti, bensì come "interventori") rappresentano, di fronte al giudice delle leggi, il punto di vista degli organi di indirizzo politico.
Anche la Corte costituzionale è sottoposta al principio generale «ne eat iudex extra petita partium» (cosiddetto principio della "corrispondenza tra chiesto e pronunciato"), così come si ricava dall'art. 27 della legge n. 87 del 1953: «la Corte costituzionale [...] dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime». Se questo principio rappresenta, da un lato, la conferma implicita della rilevanza della questione di legittimità costituzionale e, dall'altro, la codeterminazione della questione di legittimità costituzionale stessa da parte del giudice a quo e della Corte costituzionale, esso presenta delle rilevanti deroghe. Innanzi tutto, nella sua giurisprudenza, la Consulta ha spesso ampliato o ridotto gli argomenti o i termini o i profili di una questione di legittimità costituzionale, giungendo anche a impugnare una legge di fronte a sé medesima (comportandosi, ossia, come giudice a quo). Ma la deroga più evidente è quella prevista dallo stesso art. 27 della legge n. 87 del 1953: «[la Corte costituzionale] dichiara altresì quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata».
In Via Principale o d'Azione
modificaIl Procedimento in Via Principale o di Azione può essere attivato dallo Stato e dalle Regioni. L'art. 127 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, stabilisce infatti che «il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge».
Con la riforma del titolo V della Costituzione sono state parificate le armi processuali a disposizione dello Stato e delle Regioni, venendo meno la diversità di termini (trenta giorni per l'impugnazione regionale, sessanta per quella statale), il visto del Commissario del Governo e la relativa disciplina (con impugnazione successiva della legge statale, e preventiva di quella regionale). Per quanto riguarda invece il parametro costituzionale fatto valere, permane la differenza per cui lo Stato può impugnare la legge regionale per violazione di qualsiasi norma della Costituzione, mentre la Regione può impugnare la legge o un atto avente forza di legge dello Stato invocando unicamente la lesione delle proprie competenze costituzionalmente riconosciute (Corte costituzionale sent. n. 274/2003).
Estremamente rilevante, poi, è il disposto dell'art. 123 della Costituzione, il quale, dopo aver riconosciuto un'ampia autonomia statutaria alle Regioni, stabilisce che «il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione». In questo caso si tratta però di un ricorso preventivo - e non successivo come quello previsto per le leggi - in quanto il Governo è legittimato a impugnare gli Statuti entro trenta giorni dalla pubblicazione notiziale degli stessi (pubblicazione da cui decorrono i termini per la richiesta di referendum). Si è registrato, negli anni successivi alla riforma del titolo V della Costituzione, un ampio contenzioso vertente sulla legittimità costituzionale degli Statuti di numerose Regioni, contenzioso dalla cui soluzione dipende l'effettiva configurazione dell'autonomia regionale nel nostro ordinamento.
Per quanto riguarda l'organo competente a proporre l'impugnazione, esso va individuato - a livello statale - nel Consiglio dei ministri, e - a livello regionale - nella Giunta regionale. L'impugnazione, pur dovendo precisare puntualmente i termini positivi della questione e formulare sinteticamente i motivi, costituisce espressione di valutazioni sia giuridiche sia politiche. Per il carattere personale e concreto del conflitto, poi, non sono configurabili controinteressati o altri intervenienti.