Il Contratto di Donazione

Il contratto di donazione, regolato ai sensi dell'art. 769 del codice civile, è la forma tipica di donazione. Esso è a tutti gli effetti un contratto: infatti per il suo perfezionamento serve l'incontro delle dichiarazioni di entrambe le parti. Da un lato troviamo la manifestazione di volontà di una parte di arricchire l'altra parte senza corrispettivo, dall'altro lato troviamo la volontà del donatario di accettare l'arricchimento; trova qui piena applicazione la regola secondo cui invito beneficium non datur, in origine posta a presidio di una assoluta intangibilità della sfera giuridica di ogni individuo e ora - nell'attuale ordinamento - rilevante solo nei limiti in cui il beneficio non rechi oneri o obblighi con sé (si pensi alla donazione di un edificio e ai connessi oneri di manutenzione). Secondo alcune tesi, pur essendo la donazione un contratto, è inammissibile un preliminare di donazione, vista la sua spontaneità, infatti sarebbe esclusa da un contratto volto a creare l'obbligo di concludere una donazione. A ciò si è obiettato che la spontaneità dell'attribuzione verrebbe anticipata dal contratto preliminare, non per questo elisa, sì che la sequenza preliminare di donazione/atto definitivo di attribuzione continuerebbe a soddisfare i requisiti di cui all'art. 769 c.c. Eguale contrasto accompagna la sorte della promessa di donazione. Inoltre, non rientra nella categoria delle "donazioni" il negozio di dotazione delle fondazioni, costituito per atto inter vivos.

lezione
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Il Contratto di Donazione
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto privato
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

L'oggetto della donazione modifica

L'oggetto della donazione non può essere un bene futuro (art. 771 c.c.), mentre può essere costituito da tutti i beni presenti nel patrimonio (infatti, l'obbligo del donatario di prestare gli alimenti al donante supplisce adeguatamente lo stato di bisogno in cui quest'ultimo viene a trovarsi). In quest'ultima ipotesi (donazione universale) si fa riferimento ai singoli beni che compongono il patrimonio, essendo esclusa l'indeterminatezza dell'oggetto della donazione. Per quanto riguarda la donazione dell'azienda, invece, si deve fare riferimento, ai fini della determinazione dell'oggetto della donazione, non solo al valore dei beni che compongono l'azienda, bensì anche al valore dell'avviamento; l'azienda non è infatti concepibile come semplice insieme dei beni attraverso i quali l'imprenditore esercita l'impresa: questo insieme non sarebbe "azienda" se non si tenesse conto della sua potenzialità produttiva, peraltro connessa alle qualità personali dell'imprenditore. Non è ammissibile, dato il divieto di donare beni futuri, la donazione di beni altrui. Secondo Andrea Torrente, la donazione di bene altrui, sebbene sia nulla per mancanza di un elemento essenziale del contratto, costituisce comunque titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà (di beni mobili) ai sensi dell'art. 1153 c.c. Se oggetto della donazione è una universalità patrimoniale, non si applica il divieto dell'art. 771 c.c. ai beni che si aggiungono all'universalità successivamente al perfezionamento del contratto di donazione, dal momento che questi beni rientrano nel concetto di unità funzionale o ideologica che è appunto tipico dell'universalità. Se un contratto di donazione ha per oggetto sia beni presenti sia beni futuri, la donazione è nulla soltanto rispetto a questi ultimi.

La capacità di donare e di ricevere per donazione modifica

La capacità di donare è regolata dai principi generali: non possono donare i minori, gli interdetti, gli inabilitati, gli incapaci naturali. Parziale eccezione è prevista per le donazioni obnuziali (ovvero, quelle fatte a causa di matrimonio): sono valide se fatte con l'assistenza di chi esercita la responsabilità (o la tutela o la curatela) le donazioni fatte nel contratto di matrimonio dal minore o dall'inabilitato. Le persone giuridiche possono donare se così è previsto nello statuto o nell'atto costitutivo, e nei limiti di tali discipline. La donazione è un atto personale del donante: perciò, la scelta del donatario o dell'oggetto della donazione deve essere frutto dell’esclusiva volontà del donante, quindi non è una decisione che può essere rimessa al rappresentante. Perciò, è nullo il mandato a donare quando attribuisce ad altri proprio la facoltà di operare le anzidette scelte (articolo 778 c.c.). È invece possibile rimettere al mandatario la scelta fra determinate categorie di persone o la scelta dell'oggetto della donazione fra più cose comunque indicate dal donante. In questi casi, dato che la donazione richiede la forma per atto pubblico, visto l'articolo 1392 c.c. in tema di forma della procura, la stessa forma sarà richiesta anche per la procura a donare.

Circa la capacità di ricevere per donazione, c'è parallelismo con la normativa a tal riguardo adottata per il testamento. Così, il figlio di una persona vivente al tempo della donazione, anche se ancora non concepito, può ricevere; analogamente, possono ricevere le persone giuridiche (al riguardo non è più richiesta l'autorizzazione amministrativa all'accettazione, essendo stato abrogato l'articolo 17 del codice civile). Si può donare anche a favore di un ente non riconosciuto, senza che l'efficacia della donazione sia più subordinata alla richiesta di riconoscimento (sono stati abrogati, infatti, gli articoli 600 e 786 c.c.). È ammessa la donazione a favore di figli naturali non riconoscibili e, dopo l'intervento della Corte Costituzionale che ha giudicato illegittimo l'articolo 781 c.c., sono ammissibili anche le donazioni tra coniugi. Non è invece ammessa la donazione a favore del tutore (o del protutore) dell'incapace.

La forma della donazione modifica

Circa la forma, la donazione richiede sempre l'atto pubblico a pena di nullità (art. 782 c.c.), sia quando ha per oggetto immobili sia mobili, alla presenza di due testimoni: la ratio è far riflettere il donante sulla gravità della scelta che compie (tanto è vero che questa forma solenne non è richiesta per le donazioni di modico valore aventi per oggetto beni mobili: la modicità va valutata anche in base alle condizioni del donante). Quando la donazione ha per oggetto beni mobili, l'atto deve contenere la specificazione del loro valore. Il valore dei beni mobili può risultare anche da nota a parte, purché sottoscritta dalle parti e dal notaio. Non è necessaria l'indicazione di eventuali pertinenze incluse nella donazione. Se oggetto della donazione è una universitas, secondo la dottrina maggioritaria è sufficiente indicarne il valore complessivo. Se oggetto della donazione è l'azienda, posta la rilevanza dell'avviamento, la specificazione dei beni che la compongono appare superflua: secondo Andrea Torrente conviene infatti specificare complessivamente il valore dell'azienda, incluso il valore di avviamento. Anche gli elementi accidentali devono risultare dall'atto pubblico. La donazione può avere per oggetto la nuda proprietà con riserva di usufrutto a vantaggio del donante. La legge notarile impone la presenza di due testimoni; se l'accettazione della donazione non avviene contestualmente alla formulazione dell'offerta, deve pervenire al donante nelle forme della notificazione previste dal codice di procedura civile. Non è prevista la presenza dei testimoni per l'accettazione, se questa non è contestuale alla formulazione dell'offerta. La donazione si perfeziona con l'accettazione. Fino al perfezionamento, è ammessa la revoca dell'offerta; è altresì ammessa la revoca tempestiva dell'accettazione, che costituisce certamente un atto recettizio. È ammessa l'irrevocabilità convenzionale dell'offerta. La donazione di beni di modico valore (donazione manuale) è valida anche se manca l'atto pubblico (art. 783 c.c.): in questa ipotesi, infatti, la donazione si perfeziona con la effettiva tradizione del bene. Fuori del caso di dolo del donante, la dottrina si è posta la questione circa la tutela dell'affidamento del donatario con riferimento alla buona fede del donante: secondo Andrea Torrente, posto che la donazione, anche se modale, non è un contratto a prestazioni corrispettive, il donatario non ha alcun interesse negativo alla stipula del contratto in quanto non è tenuto ad attività esecutive anticipate. Ne consegue l'impossibilità di configurare una colpa in contrahendo a carico del donante.

Gli elementi accidentali del contratto di donazione modifica

La donazione può essere sottoposta a condizione. La condizione può essere sospensiva o risolutiva. Esempio di donazione sottoposta a condizione sospensiva è la donazione obnuziale. Altra condizione che può afferire alla donazione è quella di reversibilità: è una condizione risolutiva, con la quale si stabilisce che i beni tornino al donante se il donatario o i suoi discendenti muoiano prima del donante. Il patto di reversibilità (art. 791 c.c.) deve risultare dal contratto e deve riguardare solamente il donante: il patto di reversibilità a favore di un terzo si considera non apposto. Se si verifica la condizione risolutiva di cui al patto di reversibilità, i beni oggetto di donazione devono tornare al donante con l'eccezione dei beni acquistati a titolo originario (cioè per usucapione).

La donazione obnuziale modifica

Sottoposta a condizione sospensiva mista è la donazione fatta con riguardo a un futuro matrimonio (obnuziale, art. 785 c.c.). In tal caso, poi, la donazione non è un contratto ma un atto unilaterale, quindi non è necessaria l'accettazione del donatario. La condizione è la celebrazione del matrimonio: la nullità del matrimonio fa cessare gli effetti della donazione con efficacia retroattiva (la separazione personale e il divorzio sono dunque irrilevanti, bensì rileva solo l'annullamento, ex art. 785, comma 2 c.c.), eccezion fatta per il matrimonio putativo (lo scopo dell'eccezione è la tutela dei figli nati durante il matrimonio putativo).

La donazione modale modifica

È possibile gravare la donazione con un modus: esso limiterà l'arricchimento del donatario imponendogli l'esecuzione di una prestazione a vantaggio del donante o di soggetti terzi (art. 793 del codice civile). Il modus non può impoverire del tutto il vantaggio attribuito dalla donazione, altrimenti ne resterebbe travolta la stessa funzione del contratto qui in disamina; l'onere, infine, non è un corrispettivo dell'attribuzione (la donazione non è un contratto a prestazioni corrispettive). In caso di inadempimento dell'onere per causa imputabile al donatario-debitore, il donante può agire per la risoluzione del contratto soltanto se la risoluzione è prevista nel contratto stesso; si tratta di un'ipotesi di impugnazione di negozio giuridico per una sopravvenuta circostanza. È esclusa la possibilità del risarcimento dei danni a favore del donante. Se invece l'inadempimento dell'onere dipende da causa non imputabile al donatario-debitore, si ha semplicemente estinzione dell'obbligazione modale. In concreto può non essere agevole determinare, di là dalle espressioni adoperate dalle parti, se il modus ridonda in un vero e proprio corrispettivo. Ipotesi di incerta qualificazione possono determinarsi quando la prestazione imposta al donatario sia comunque economicamente significativa: la corrispettività dovrebbe in ogni caso escludersi quando le due prestazioni hanno valori irriducibili l'uno all'altro, pur considerando le oscillazioni del mercato per la determinazione del valore di ognuna. Le parti, possono tuttavia apporre la clausola di risoluzione della donazione per l'eventualità che il modus rimanga inadempiuto. In questo caso appare difficile negare (ma per una parte della dottrina questa conclusione non è condivisibile) che la donazione preveda prestazioni corrispettive tra loro: ne consegue che in simili ipotesi potrebbe ricorrere un negotium mixtum cum donatione. Secondo Torrente è necessario fare riferimento non tanto all'entità dell'onere quanto piuttosto all'intenzione delle parti: se lo scopo che si intende realizzare mediante l'onere è preminente rispetto allo scopo di donazione, è evidente che non si è di fronte a una donazione, bensì a un altro negozio le cui norme specifiche dovranno materialmente prevalere su quelle della donazione, a prescindere dalla via formale scelta dalle parti.

Gli effetti delle donazioni modifica

L'effetto reale della donazione di cosa determinata non è accompagnato da obbligazioni analoghe a quelle che gravano sul venditore. La garanzia per evizione è presente solo nei casi indicati dall'art. 797 c.c.. Idem la garanzia per vizi che non è dovuta se non per dolo del donante. Anche l'obbligazione è valutata con meno forza di quelle delle obbligazioni normali. L'art. 789 c.c.., come in altri casi di atti a titolo gratuito, dispone che c'è una responsabilità per inadempimento o ritardo solo per dolo o colpa grave del donante. Alcune conseguenze restano anche dopo la donazione. Il donatario ha sempre l'obbligo di fornire gli alimenti al donante che ne abbia bisogno purché non si tratti di donazione obnunziale o di donazione rimuneratoria. Tuttavia esso non deve dare oltre quanto il valore della donazione esistente nel suo patrimonio. È ammessa la condizione risolutiva di riversibilità al donante che può essere posta sia in caso di premorienza del solo donatario, sia per la premorienza del donatario e dei suoi discendenti. Quando si verifica il presupposto della riversione, si risolvono ex tunc tutte le alienazioni fatte dal donatario, e i beni ritornano al donante liberi, di regola, da pesi o ipoteche.