I Segni Distintivi

I segni distintivi, ai sensi della legge italiana, sono degli elementi che hanno funzione di identificare un determinato imprenditore, un determinato luogo dove si esercita l'impresa, un determinato prodotto, per differenziarli agli occhi del pubblico dei consumatori. I segni distintivi fondamentali sono la ditta, l'insegna e il marchio.

Ditta modifica

Con il termine ditta si indica il nome sotto il quale l'imprenditore esercita la sua impresa. È formato da un elemento necessario (cognome o sigla dell'imprenditore) e facoltativamente anche da un elemento di fantasia (parole liberamente scelte) salvo il caso di trasferimento dell'azienda. L'imprenditore non può adottare una ditta uguale o simile a quella usata da altro imprenditore. Quando c'è rischio di confusione una delle due ditte deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla. L'obbligo di differenziazione grava:

  • sul titolare della ditta iscritta posteriormente al registro delle imprese;
  • sul titolare della ditta usata posteriormente (in caso di impresa non soggetta a registrazione).

Trasferimento della ditta modifica

La ditta ha un proprio valore economico, costituendo un importante elemento del complesso aziendale: pertanto, il titolare può essere interessato a trasferirla a un altro imprenditore realizzandone il valore di scambio, ma una ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda cui si riferisce. Se si tratta di un atto fra vivi la ditta passa all'acquirente solo con il consenso dell'alienante. In caso di morte dell'imprenditore la ditta si trasferisce automaticamente al successore.

Insegna modifica

Il segno o il complesso di segni che identificano i locali dove si esercita l'impresa si chiama insegna: essa ha particolare importanza per quelle aziende il cui servizio è offerto proprio nei locali medesimi. All'insegna sono applicate tutte le norme relative alla ditta.

L'insegna deve avere una propria capacità distintiva, ossia deve presentare il requisito dell'originalità, deve corrispondere a verità e novità, ossia non deve provocare confusione, in riferimento all'oggetto e al luogo deputati all'attività, con l'insegna utilizzata da un altro imprenditore. Se sussistono tali requisiti, la tutela dell'insegna ha i medesimi connotati di quella spettante al marchio e alla ditta.

Marchio modifica

Il segno distintivo che contraddistingue un determinato prodotto o servizio è chiamato marchio: esso può consistere in parole o in un disegno. Si distinguono vari tipi di marchio:

  • il marchio di fabbrica: si applica al prodotto dell'imprenditore responsabile della produzione;
  • il marchio di commercio: viene applicato dall'imprenditore che distribuisce ai consumatori il prodotto fabbricato da altri;
  • il marchio collettivo: viene creato da organismi aventi la funzione di garantire l'origine o la qualità di determinati prodotti o servizi.

Tutela del marchio modifica

La tutela del marchio consiste in un'esclusiva: il titolare del marchio ha il diritto di essere l'unico a utilizzarlo. È però condizionata dal requisito di novità: chi adotta un marchio uguali o simili ad altri già in uso non può godere di tutela. Il marchio riceve la tutela a livello locale, nazionale, europeo;

  • a livello locale, tutelato con il preuso (dimostrando l'uso del marchio per primi con prove come la pubblicità, materiali illustrativi, etc);
  • a livello nazionale, con la registrazione nel registro dei marchi e dei brevetti a Roma, uso esclusivo per 10 anni;
  • a livello europeo, con la registrazione presso l'apposito ufficio UE (UAMI).

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