I Principi dell'accertamento tributario
Indisponibilità dell'Obbligazione Tributaria e Principio della Collaborazione e Buona Fede
modificaL'Interesse Fiscale
modificaIl Contraddittorio e la Cooperazione con l'Amministrazione Finanziaria
modificaIl Procedimento Tributario è generalmente considerato una species del Procedimento Amministrativo. A differenza di questo però non c'è un generale obbligo di partecipazione del cittadino al procedimento. Esso però era sempre bene o male ricavato dagli articoli 3 e 97 della Costituzione. Già prima degli anni 70', infatti, vi erano vari strumenti (dichiarazione, tenuta delle scritture contabili, risposte a quesiti, questionari, richieste di documenti e chiarimenti) che permettevano un dialogo, anche se non previsto come diritto, tra cittadino e A.F.. Tutte le dichiarazioni rese erano però sempre liberamente valutabili dalla A.F.. Un vero e proprio Diritto al Cooperazione nasce solo negli anni 70' quando nasce il cosiddetto "Fisco di Massa" e muta il ruolo del contribuente (ad esempio l'obblgio della "richiesta di chiarimenti" nel caso di un accertamento basato sui coefficienti). Nel decennio successivo si rafforzò il ruolo del contribuente sia in ambito attivo rispetto all'attuazione del tributo (cooperazione) sia di tutela della propria posizione giuridica (Diritto al Contraddittorio). Diciamo che comunque almeno in queste fasi iniziali restano diritti disponibili solo quando la legge lo prevedeva (permaneva infatti l'idea di un Fisco con il quale era inutile dialogare essendoci comunque il Principio della Indisponibilità della Posizione Fiscale). Con il tempo vari sono gli strumenti, comunque, creati nell'ottica di questa Cooperazione con Contraddittorio:
- Accertamento con Adesione (c.d. Concordato): In cui vi è un Provvedimento di Accertamento emesso dall'A.F., anche su richiesta del contribuente, con la sottoscrizione del contribuente stesso al termine di un contraddittorio tra le due parti.
- Faccoltà della A.F. di ascoltare il contribuente: Ad esempio su accertamenti di conti correnti bancari.
- Invito a Comparire: In cui si invita il contribuente a comparire di persona o mezzo rappresentante per esibire dati o notizie rilevanti per l'accertamento.
- Interpello: Col quale il contribuente chiede all'A.F. una "interpretazione autentica" su come compiere una determinata operazione affinché non venga sbagliata.
- Conciliazione Giudiziale: Col quale si cerca di raggiungere la soluzione condivisa di una controversia durante una fase giudiziale. Tra l'altro va ricordato che dal 2012 ai sensi del nuovo 17-bis del decreto legislativo n. 546/1992 è previsto che per le controversie di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti esmessi dall'Agenzia delle entratebisogna presentare reclamo escludendo la conciliazione giudiziale. La presentazione del reclamo è condizione di inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Se l'A.F. non accoglie il reclamo essa formulerà una proposta di mediazione tenendo conto all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. Tuttavia diversi sono i punti controversi di questo istituto che tra l'altro non prevede contraddittorio obbligatorio e trasforma in automatico il reclamo in ricorso se non si raggiunge un accordo.
Il Diritto di Accesso agli Atti
modificaChiarezza e Trasparenza degli Atti dell'Amministrazione Finanziaria
modificaL'Autotutela
modificaL'Autotutela è uno strumento della Pubblica Amministrazione che permette alla stessa di eliminare da sola gli ostacoli che si frappongono tra il provvedimento e il risultato a cui si mira. Tale potere deriverebbe dal Combinato disposto tra i principi di cui all'aritcolo 53 della Costituzione (Capacità Contributiva) e l'articolo 97 della Costituzione (Buon Andamento ed Imparzialità della Pubblica Amministrazione). Due sono gli strumenti che la Pubblica Amministrazione usa:
- Annullamento: Contro gli atti che hanno un Vizio di Legittimità.
- Revoca: Contro gli Atti Infondati ossia Viziati nel Merito.
Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto del Contribuente gli atti, sia dell'A.F. che dei Concessionari, devono contenere l'indicazione dell'organo o l'autorità preposta al loro riesame e quindi che potrà agire in Autotutela. L'Autotutela può essere richeista sia direttamente dal contribuente sia azionata d'ufficio in qualsiasi tempo (sia che non vi sia stata una impugnazione giudiziale, sia in pendenza di giudizio, sia dopo che lo stesso sia divenuto definitivo). L'Autotutela non è soggetta neppure al giudicato a patto che l'Annullamento o la Revocazione tengano conto delle motivazioni della sentenza passata in giudicato. Il Decreto Ministeriale n. 27/1997 indica come organi che possono compiere l'Autotutela o lo stesso organo che ha emanato l'atto oppure in via sostitutiva in caso di grave inerzia la Direzione Regionale o Compartimentale Sovraordinata. Essendo atti discrezioni l'A.F. potrà sempre agire in Autotutela e inoltre su questa base si è anche ritenuto che se essa non dovesse agire il contribuente potrebbe vantare un Interesse Legittimo o addirittura un Diritto SOggettivo con relativo Risarcimento per la Lesione della Posizione Giuridica Violata. In ultimo discussa è la possibilità di impugnare il Diniego di Autotutela che pur se non previsto tra gli atti impugnabili ex articolo 19 del Decreto Legislativo n. 546/1992 è ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione.