I Contratti in Generale
Il contratto è definito nell'art. 1321 c.c. come l' "accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale". Questa definizione permette di vedere un elemento strutturale (l'accordo di due o più parti) ed un elemento funzionale (la costituzione, regolazione o estinzione di un rapporto giuridico patrimoniale). Di tutti gli elementi di questa definizione, l'accordo, ossia il sostantivo utilizzato per dire cosa il contratto "è" è il più difficile da definire a sua volta, mentre non ci sono difficoltà a comprendere i significati degli altri elementi: due o più parti, sta a significare che il contratto è un negozio bi- o plurilaterale. La parte non coincide con il soggetto di diritto: una parte di un contratto può essere plurisoggettiva, ad es. se più soggetti che sono comproprietari di un bene, lo vendono ad un altro soggetto, avremo un contratto di compravendita bilaterale con una parte plurisoggettiva (parte venditrice). Contratti plurilaterali sono ad es. i contratti associativi. Quanto alla funzione, è importante dire innanzitutto che con il contratto si costituiscono, regolano o estinguono rapporti giuridici patrimoniali. Il matrimonio, pertanto, pur essendo senza dubbio un atto consensuale, un "accordo", che costituisce un "rapporto giuridico" tra due soggetti (i coniugi) non è un contratto. Con il contratto le parti possono far sorgere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale che prima non esisteva oppure regolare o estinguerne uno già esistente. Il contratto è riguardato dalla prima norma che apre il libro IV "Delle obbligazioni" come "fonte" delle obbligazioni ("Le obbligazioni nascono da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idonee a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico": art. 1173 c.c.). Tuttavia, con il contratto non soltanto si possono creare, modificare o estinguere obbligazioni (le obbligazioni sono rapporti giuridici patrimoniali: art. 1174 c.c.), ma si possono anche trasferire o costituire diritti (es. diritti reali ma anche diritti di credito). Il contratto costituisce perciò un titolo giuridico idoneo anche alla alienazione o alla costituzione di diritti. Ad es. con riferimento ad un contratto di compravendita che ha ad oggetto un bene determinato, tipicamente avremo che esso trasferisce un diritto di proprietà (sul bene oggetto del contratto) e fa nascere un'obbligazione in capo all'acquirente (l'obbligazione di pagare il prezzo) e un'obbligazione in capo al venditore (di consegnare il bene al compratore). Rimane da dire cosa sia l'accordo. E si tratta dell'elemento più difficile da definire, perché, effettivamente, l'accordo non esiste se non come giudizio su atti, fatti e comportamenti. Si tratta pertanto di stabilire precisamente quali atti, fatti e comportamenti siano per l'ordinamento giuridico idonei a far sorgere quel titolo giuridico (di creazione e di disposizione di diritti) chiamato contratto. Le relative disposizioni riguardano il c.d. requisito dell'accordo del contratto, e sono disciplinate generalmente nella Sezione I del Capo II del Titolo II del libro IV del codice civile (art. 1326 ss. c.c.).