I Conflitti di Attribuzione

Il Conflitto di Attribuzione consiste in situazioni di contrasto tra organi dello Stato e tra Stato e Regioni e tra le Regioni, più precisamente, tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono.

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I Conflitti di Attribuzione
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Giustizia costituzionale
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

Il Conflitto di Attribuzione in Generale modifica

I Caratteri modifica

Il conflitto di attribuzione può essere positivo se i soggetti in conflitto affermano entrambi la propria competenza sulla materia, oppure negativo se entrambi i soggetti affermano la propria incompetenza.

Il conflitto può investire situazioni in corso, cioè già verificatesi, oppure può precedere il verificarsi di situazioni concrete, discutendosi così di situazioni future possibili nel verificarsi.

Sui conflitti di attribuzione (in base all'art. 134 Cost. e all'art. 37 della legge 87/1953) decide la Corte Costituzionale. Nel caso in cui il conflitto interessi anche un organo giurisdizionale, la competenza della Corte Costituzionale è controversa, potendo il giudizio confluire nella potestà della Corte di cassazione di dirimere i conflitti tra giurisdizioni comune e speciale. Nel § 3 del Considerato in diritto della sentenza n. 259 del 2009, la Corte costituzionale ha lasciato aperte ambedue le possibilità: "L'attuale situazione di incertezza sul giudice competente a conoscere dei ricorsi avverso gli atti degli Uffici elettorali deriva da una divergenza interpretativa delle disposizioni vigenti, che può e deve essere risolta con gli strumenti giurisdizionali, comuni e costituzionali, esistenti. (...) Si tratta, come già detto, di contrasti che possono dar luogo ad un regolamento di giurisdizione o ad un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, dal primo dei quali discende il riparto della giurisdizione in base alla legge ordinaria, dal secondo la delimitazione delle sfere di competenza costituzionalmente sancite, qualora il problema si incentri sull'interpretazione dell'art. 66 Cost.".

Il Conflitto di Competenza e il Conflitto di Attribuzione modifica

Il Conflitto di Attribuzione si verifica quando i soggetti in conflitto appartengono a diversi poteri dello Stato. Può esserci conflitto interorganico o intersoggettivo, il primo si verifica tra organi appartenenti allo stesso ente mentre il secondo sorge tra enti differenti.

Sul piano dello studio della patologia del rapporto tra organi/funzioni, un conflitto di attribuzioni, nella sua concreta estrinsecazione, si traduce in un atto viziato. Il vizio può ascriversi alla categoria amministrativistica del "Vizio di competenza" secondo la usuale tripartizione: Violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza. La violazione di attribuzioni infatti, si risolve in un problema (concreto) di competenza. Il conflitto di competenza si verifica quando i soggetti in conflitto appartengono allo stesso potere dello Stato.

D'altra parte può parlarsi di "vizio di attribuzione" sul piano delle forme più gravi di patologia: quelle della nullità per carenza di potere. L'attribuzione è infatti l'istituto ricostruito a partire dalla carenza di potere per conferire una tutela più incisiva già sul piano della fisiologia dell'amministrazione, ovvero su un piano positivo. Sul piano giudiziale e processuale tuttavia, l'«attribuzione» può tramutarsi in «competenza», secondo l'interpretazione del giudice. Il concetto di "attribuzione" può ritenersi quindi una specificazione di particolare interesse scientifico, a causa dei diversi risvolti sanzionatori, del vasto e antico ambito della "competenza".

Il Conflitto di Attribuzione tra Poteri dello Stato modifica

Dispone l'art. 37 della legge n. 87 del 1953 che «il Conflitto tra Poteri dello Stato è risoluto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali».

La legittimazione a sollevare conflitti di attribuzione spetta non necessariamente all'organo gerarchicamente superiore nell'ambito di un potere, ma a quello che può manifestare in via definitiva la volontà del potere cui appartiene. Così, ad esempio, spetta a ogni autorità giudiziaria la legittimazione a sollevare il conflitto di attribuzioni interorganico nell'ambito della propria competenza. Anche un singolo ministro, come accadde nel cosiddetto "caso Mancuso" può essere legittimato a sollevare conflitto tra i poteri.

Per quanto riguarda ancora i profili soggettivi, si deve chiarire la nozione di "potere dello Stato". Posto il carattere policentrico del nostro ordinamento costituzionale, e quindi la non corrispondenza tra funzione e potere, e considerando inoltre la differenza che si pone tra attribuzione (che si fonda su disposizioni costituzionali) e competenza (che, essendo la misura dell'attribuzione, trova la sua fonte in disposizioni legislative), si riduce l'importanza dell'organo-soggetto per aumentare quella dell'oggetto, ponendosi l'attenzione della Corte, più che sulle attribuzioni, sulla natura costituzionale degli interessi. La giurisprudenza della Corte costituzionale, comunque, per riconoscere un potere dello Stato, richiede: che esso sia almeno menzionato dalla Costituzione; che gli competa una sfera di attribuzioni costituzionali; che ponga in essere atti in posizione di autonomia e indipendenza; che questi atti siano imputabili allo Stato.

Per ciò che, invece, concerne i profili oggettivi, c'è da sottolineare come qualsiasi atto sia idoneo a essere impugnato in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, e che il parametro può essere individuato in qualsiasi norma costituzionale (o anche in norme subcostituzionali concernenti la competenza).

Il conflitto, oltre alle ipotesi-limite di "usurpazione" (vindicatio potestatis) , può più frequentemente assumere le forme di conflitto da interferenza (o da menomazione) con il quale non si nega in radice la competenza altrui, ma si chiede alla corte di ristabilire una corretta linea di confine,sul presupposto di una attribuzione condivisa e quindi spettante, in diversa misura, ad entrambe le parti in conflitto. Da ciò risalta il ruolo della corte come soggetto garante di difficili relazioni tra coloro che si contrappongono, come organo "stabilizzatore" delle macroconflittualità istituzionali, che in qualche modo concorre esso stesso all elaborazione delle regole cui gli antagonisti dovranno sottostare, tanto più quando i parametri costituzionali di riferimento risultino "sfumati" e quindi non sufficienti a determinare a priori gli equilibri necessari.

Rimane infine da sottolineare come la pronuncia della Corte costituzionale riguardi sia l'atto impugnato sia, per il tramite di esso, la competenza e l'attribuzione.

Il Conflitto di Attribuzione tra Stato e Regione e tra Regioni modifica

Perché si instauri un Conflitto di Attribuzione, cosiddetto intersoggetivo, tra Stato e Regione (o tra Regioni) si richiede la presenza di un atto che invada la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato e alle Regioni.

Pur notando una sostanziale decostituzionalizzazione del parametro (dovendosi quindi, più correttamente, parlare di atti illegittimi e non incostituzionali), risulta impugnabile qualsiasi atto, con l'eccezione delle leggi e delle altre fonti primarie, richiedendosi altresì che la lesione sia attuale, concreta e non meramente virtuale (la Corte costituzionale - ha infatti affermato in una sentenza - non è un consulente costituzionale).

La tipologia del conflitto è estremamente simile a quella presentata in sede di analisi di conflitto tra poteri dello Stato: esso potrà quindi consistere in una rivendicazione, ovvero in un conflitto da menomazione, interferenza od omissione.

Competente a sollevare il conflitto, come per il giudizio in via principale, è il Consiglio dei ministri o la giunta regionale, con una impugnazione sempre successiva, e caratterizzata da elementi politici oltre che giuridici. La Corte costituzionale, d'altronde, può sospendere il giudizio e rimettere di fronte a sé stessa questione di legittimità costituzionale della legge in base alla quale è stato adottato l'atto impugnato, così come potrà sospendere l'esecuzione del medesimo atto impugnato.

Anche nel giudizio che risolve un conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni, così come quello tra poteri dello Stato, oggetto del giudizio, per il tramite dell'atto, è la competenza, sia in astratto sia in concreto.

Particolare rilevanza presenta, nel giudizio di cui si sta trattando, il problema del contraddittorio. Soprattutto dopo la riforma del titolo V della Costituzione, infatti, si è riconosciuta una sfera di competenze anche agli enti locali subregionali, i quali rimangono privi di strumenti di tutela attivabili presso la Corte costituzionale.