Gli Organi di Garanzia Regionale

Gli Organi di Garanzia sono organi creati a tutela dei cittadini o di altri organi dall'operato della Regione. I principali organi di garanzia previsti dagli statuti sono due:

  • Difensore Civico.
  • Commissione di Garanzia.
lezione
lezione
Gli Organi di Garanzia Regionale
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto regionale
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

Il Difensore Civico è la persona cui si possono rivolgere i cittadini per la tutela dei loro diritti nei confronti di organi della regione che esercitano funzioni pubbliche.

La Commissione di Garanzia è stata prevista nei nuovi statuti regionali per “tutelare” la superiorità dello statuto sulle altre leggi regionali. Solitamente la commissione di garanzia si compone di sette membri eletti dal consiglio regionale a maggioranza dei 2/3. I sette membri sono eletti nel modo che segue: un membro tra gli ex magistrati, due membri sono eletti tra professori universitari in materia giuridica, due membri sono eletti tra gli avvocati della regione con almeno 15 anni di servizio, due membri sono eletti tra gli ex consiglieri regionali. A garanzia dell'indipendenza della commissione è previsto che i sette membri rimangano in carica per sei anni e non siano rieleggibili. La commissione di garanzia solitamente ha 4 competenze:

  • Verificare che le fonti regionali siano coerenti con lo statuto. Nel caso in cui la commissione di garanzia ritenga che un atto della regione non rispetti lo statuto, l'organo regionale che ha adottato quell'atto si pronuncia nuovamente sullo stesso. Quello della commissione è però solo un parere e non si può considerare come un veto. Sono sorti dei dubbi sul momento in cui si può chiedere l'intervento della commissione e si è giunti a queste considerazioni:
    • per le leggi adottate con procedimento ordinario, la commissione di garanzia interviene fra la delibera della commissione consiliare e quella dell'aula.
    • per le leggi adottate con procedimento speciale (in sede legislativa), è dubbio se il parere della commissione di garanzia debba essere dato alla commissione consiliare o se sia un caso di rimessione del progetto all'aula.
    • per i regolamenti, il parere interviene dopo che sono stati emanati.
  • Giudicare se un atto o una legge dello Stato abbia invaso la competenza della regione. Secondo alcuni studiosi questa competenza non è particolarmente utile in quanto l'impugnazione delle leggi statali o il ricorso contro atti statali è effettuato dalla giunta.
  • Interpretare lo statuto nei casi di conflitto, di attribuzione fra organi della regione o tra la regione e gli enti locali. Nel caso in cui due organi della regione si contendano una competenza la commissione di garanzia dice a chi spetta secondo le norme dello statuto, idem nelle contese tra regione ed enti locali.
  • Giudicare l'ammissibilità del referendum abrogativo. In altre regioni a questo organo sono state attribuite competenze in materia elettorale o in relazione all'iniziativa legislativa.

I soggetti autorizzati a chiedere l'intervento della commissione di garanzia sono:

  • il presidente della giunta.
  • il presidente del consiglio regionale.
  • 1/3 dei consiglieri.
  • il CAL, consiglio delle autonomie locali, nelle materie di sua competenza.