Gli Organi Interni del Parlamento

La disciplina dell' Organizzazione del Parlamento e delle Camere è dettata, innanzitutto, dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari (a favore dei quali esiste una riserva prevista dalla stessa Carta costituzionale).

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Gli Organi Interni del Parlamento
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto parlamentare
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

Organi necessari (in quanto previsti direttamente dal testo costituzionale) sono il presidente, l'ufficio di presidenza e le commissioni (permanenti). A questi si affiancano altri organi previsti dai regolamenti (gruppi, proiezione parlamentare dei partiti, e giunte, con funzioni tecniche; ma anche la conferenza dei capigruppo, cui spetta la competenza di fissare il programma e il calendario dei lavori), da deliberazioni delle Camere o da leggi (che assumono spesso la forma di commissione, monocamerale o bicamerale). L'ufficio di presidenza della Camera e il consiglio di presidenza del Senato rappresentano tutti i gruppi parlamentari. Hanno compiti amministrativi e compiti che riguardano la disciplina interna e l'organizzazione. In riferimento alle funzioni amministrative interne, l'ufficio e il consiglio di presidenza godono del potere regolamentare e decidono sui ricorsi contro gli atti dell'amministrazione della Camera (art. 12 r.c. e r.s.).

In virtù del principio di rappresentatività, sono le stesse Camere a giudicare dei titoli di ammissione dei loro membri (con decisione assunta dall'assemblea su proposta della giunta per le elezioni). Sempre per lo stesso principio, perché possano esprimere legittimamente una decisione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del collegio (quorum strutturale, che si presume esistente salvo verifica), e la decisione stessa si assume approvata quando gode del voto favorevole della maggioranza dei voti espressi (quorum funzionale; con diverse norme, alla Camera e al Senato, circa il computo degli astenuti). Gli astenuti al Senato vengono considerati votanti, mentre alla Camera no. In ipotesi tassativamente indicate dalla Costituzione (e accomunate dall'espressione di una funzione parlamentare diversa da quella di indirizzo politico, e genericamente qualificabile come garanzia), si richiedono maggioranze qualificate, ossia superiori alla maggioranza dei votanti.

Dal principio di rappresentatività (e dal principio di sovranità popolare) deriva inoltre la pubblicità delle sedute. Delle sedute dell'assemblea, infatti, è redatto resoconto sommario e stenografico, e sono attrezzate apposite tribune per ospitare il pubblico. Delle sedute delle commissioni, invece, è redatto solo un resoconto sommario (pubblicato sul Bollettino delle giunte e delle commissioni), ed è possibile seguire lo svolgimento dei loro lavori mediante un sistema audiovisivo a circuito chiuso. Al contrario, il verbale di seduta è documento riservato (la cui visione fu negata, nel 1959, anche alla Corte costituzionale). Tuttavia, resta sempre pubblico - viene letto all'inizio della successiva seduta - il processo verbale di ogni riunione, che viene redatto, salvo diversa esplicita disposizione, anche per le sedute segrete, delle quali non si redigono i resoconti; l'organo che si riunisce in maniera segreta può comunque deliberare che non vi sia processo verbale.

In seguito alla legge costituzionale n. 2 del 1963, entrambe le Camere sono elette per un mandato di cinque anni (periodo denominato con il termine legislatura), e non possono essere prorogate se non in caso di guerra. Possono invece essere anticipatamente sciolte dal presidente della Repubblica (ma non negli ultimi sei mesi del suo mandato, a meno che questi non coincidano - in tutto o in parte - con gli ultimi sei mesi della legislatura), sentiti i rispettivi presidenti (la prassi sviluppatasi vede lo scioglimento come uno strumento da utilizzarsi solo ove non sia possibile instaurare un rapporto fiduciario tra il Parlamento e il governo).

Le Camere restano in carica fino alla prima riunione delle nuove Camere per evitare un possibile vuoto legislativo (istituto della prorogatio, da non confondere con la proroga). La prima riunione delle nuove Camere deve avvenire entro i 20 giorni successivi alle elezioni, che, a loro volta, devono svolgersi entro 70 giorni dalla fine della legislatura.

Il Presidente del Parlamento

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Il Presidente del Parlamento è una carica prevista dagli ordinamenti di carattere parlamentare.

Nell'ordinamento italiano, dotato di due distinte camere, la carica di presidente del Parlamento è ricoperta dal Presidente della Camera dei deputati quando i due rami si riuniscono in seduta comune. Il presidente del parlamento è la terza carica dello stato italiano (come stabilito dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2006).

Cariche simili esistono nelle principali nazioni o federazioni moderne (come, per esempio, nell'Unione europea).

Il Presidente del Senato

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Quella di Presidente del Senato è la seconda più importante carica della Repubblica Italiana (per rilievo istituzionale, seconda a quella del presidente della Repubblica e insieme a quella del presidente della Camera).

Rappresentante del Senato, il presidente adempie al compito di regolare il dibattito nell'aula senatoria attraverso l'applicazione del regolamento e delle norme costituzionali e a quello principale di assolvere al corretto funzionamento dell'aula regolandone l'attività di tutti i suoi organi.

Le Funzioni

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Il presidente del Senato esercita le Funzioni di presidente supplente in sostituzione del Capo dello Stato in ogni caso in cui questi non possa svolgerle, in base all'articolo 86 della Costituzione. Egli è convocato, al pari del presidente della Camera dei deputati, dal Presidente della Repubblica prima di sciogliere il Parlamento o anche una sola delle Camere (articolo 88 della Costituzione).

Le Modalità d'Elezione

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Per l' Elezione del Presidente del Senato è richiesta, dal regolamento della Camera alta, la maggioranza assoluta dei voti dei componenti l'assemblea nei primi due scrutini. Nel caso che questi ultimi non diano esito positivo, è sufficiente nel terzo scrutinio la maggioranza assoluta dei voti dei senatori presenti; qualora anche in questa votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, il Senato procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

L'elezione del presidente ha luogo nella prima seduta del Senato, che si tiene entro venti giorni dalle elezioni legislative; durante tale seduta la presidenza è tenuta dal senatore più anziano d'età.

La Supplenza del Presidente della Repubblica

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Qualora il Presidente della Repubblica non sia in grado di svolgere le proprie funzioni in quanto impossibilitato o troppo lontano da poter rientrare in patria in tempi brevi, il presidente del Senato, poiché seconda carica dello Stato, assume tutte le Funzioni di Presidente Supplente, con onori ed oneri annessi: nella sua residenza di Palazzo Giustiniani si trasferisce la Guardia d'onore dei Corazzieri e nel suo studio è posta una bandiera con l'insegna della Repubblica.

Il Presidente della Camera

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Quella di 'Presidente della Camera dei Deputati è la terza più importante carica della Repubblica Italiana dopo quella di Presidente della Repubblica e quella di Presidente del Senato.

Le Funzioni

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Il suo Ruolo Principale è quello di provvedere al corretto funzionamento della Camera dei deputati, garantendo l'applicazione del regolamento e provvedendo al buon andamento delle strutture amministrative della stessa. Egli (o ella) rappresenta la Camera e, in aula, giudica della ricevibilità dei testi, mantiene l'ordine e dirige la discussione (vedi anche Key position). Al Presidente spetta la scelta della Commissione permanente cui far esaminare i progetti di legge presentati alla Camera (salva opposizione di un capogruppo o di un decimo dei deputati, che rimette all'Aula la decisione).

Il compito di dirigere la seduta è svolto dal Presidente anche mediante l'adozione di provvedimenti disciplinari adottati ai sensi degli artt. 58 ss. del regolamento della camera: egli può richiamare all'ordine un deputato nominandolo, allontanarlo dall'aula o, nei casi più gravi, censurarlo, sospendendolo da 2 a 15 giorni.

Secondo quanto previsto dall'art. 55 della Costituzione egli presiede le riunioni del Parlamento in seduta comune (che si hanno "solo nei casi stabiliti dalla Costituzione" per eleggere il presidente della Repubblica, i cinque membri della Corte Costituzionale di nomina parlamentare, un terzo dei membri del Consiglio superiore della magistratura e per la formazione della lista dei cittadini aventi i requisiti per la nomina a senatore, che andranno ad integrare la composizione della Corte Costituzionale in caso di messa in stato di accusa del presidente della Repubblica) e deve essere sentito dal Presidente della Repubblica prima dello scioglimento delle Camere (assieme al presidente del Senato, secondo quanto disposto dall'art. 88 della Cost.).

Quanto all'elezione del presidente della Repubblica, spetta al presidente della Camera la convocazione delle Camere 30 giorni prima della scadenza (ex art. 85 Cost.) o 15 giorni dopo la morte o le dimissioni dello stesso capo dello Stato (art. 86 Cost.).

Le Modalità di Elezione

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L' Elezione del Presidente della Camera avviene a scrutinio segreto e, secondo quanto disposto dal regolamento della stessa, a maggioranza con quorum dei due terzi dei componenti nel primo scrutinio, nel secondo e terzo a maggioranza dei due terzi dei voti, computando tra i voti anche le schede bianche, e a maggioranza assoluta dei voti dopo il terzo. In apertura di legislatura l'assemblea è presieduta dal più anziano per elezione tra i Vicepresidenti della legislatura precedente. Qualora nessuno di essi sia presente, si risale ai Vicepresidenti delle legislature anteriori e, in mancanza, al decano di età.

Le Nomine Affidate

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Di concerto con il Presidente del Senato, quello della Camera nomina i membri di alcune importanti autorità amministrative (quella per la concorrenza e quella per la editoria e la televisione), del Consiglio di amministrazione della RAI, del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti.

La ragione per cui la nomina a cariche così importanti è affidata ai due presidenti delle assemblee è stata, in passato, legata alla tendenziale imparzialità che le modalità di elezione (con le ampie maggioranza richieste) garantivano e, soprattutto, alla prassi per cui uno dei due Presidenti doveva appartenere alla maggioranza e l'altro al maggior gruppo di opposizione.

Gli Uffici o Consiglio di Presidenza

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Gli Uffici di Presidenza (che al Senato sono chiamati il Consiglio di Presidenza) costituiscono il vertice amministrativo del Parlamento. Si compone del Presidente, che lo presiede, dei quattro Vice Presidenti, dei tre senatori Questori e dei senatori Segretari in modo tale che sia garantita la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari, compreso il Gruppo misto, ed il rispetto del rapporto esistente tra maggioranza ed opposizione. Ne fa parte anche il Segretario generale ma senza diritto di voto. Il Consiglio di Presidenza, che si avvale normalmente dell'attività propositiva ed istruttoria del Collegio dei senatori Questori, delibera il progetto di bilancio, le variazioni degli stanziamenti ed il conto consuntivo; approva il Regolamento della Biblioteca e quello dell'Archivio storico; delibera le sanzioni nei confronti dei Senatori; nomina il Segretario generale ed i vice Segretari generali, su proposta del Presidente; approva i Regolamenti interni ed adotta i provvedimenti relativi al personale nei casi ivi previsti; esamina tutte le questioni che gli siano deferite dal Presidente. Il Consiglio di Presidenza rimane in carica fino alla prima riunione della nuova Assemblea della legislatura successiva.

Il Collegio dei Questori

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I Questori, secondo le disposizioni del Presidente, sovrintendono collegialmente alla polizia, ai servizi ed al cerimoniale; predispongono il progetto di bilancio ed il conto consuntivo; provvedono, anche singolarmente nei casi previsti dai regolamenti interni dell'Amministrazione, alla gestione dei fondi a disposizione.

Le materie attribuite alla competenza collegiale dei Questori sono trattate in Collegio, di regola una volta alla settimana. Delle sedute viene redatto verbale. Il Collegio si avvale di una segreteria alla quale sovrintende il Segretario Generale coadiuvato da un consigliere parlamentare. La segreteria del Collegio riceve le proposte di autorizzazione di spesa e gli altri atti che debbono essere sottoposti al Collegio e provvede a dare comunicazione delle deliberazioni adottate ai Servizi proponenti e al Servizio di ragioneria.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Parlamentari

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La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Parlamentari, presieduta dal Presidente del Parlamento, si riunisce con la presenza dei Vice Presidenti e con l'intervento del Governo (art. 53, comma 3, del Regolamento). Ad essa compete la programmazione dei lavori (art. 53, comma 1). A tal fine, il Presidente del Parlamento sottopone alla Conferenza il programma e il calendario dei lavori dell'Assemblea. Quest'ultimo reca il numero e la data delle singole sedute, con l'indicazione degli argomenti da trattare (art. 55, comma 2). Il programma e il calendario sono redatti tenendo conto delle priorità indicate dal Governo e dalle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari e dai singoli parlamentari. Appositi spazi sono riservati agli argomenti sollecitati dai Gruppi di opposizione (artt. 53, comma 3, e 55, comma 1) e al sindacato ispettivo: question time (art. 151-bis); interpellanze con procedimento abbreviato (art. 156-bis); mozioni con procedimento abbreviato (art. 157, comma3); interpellanze (artt. 154 e seguenti), interrogazioni (artt. 145 e seguenti) e mozioni (artt. 157 e seguenti). Il calendario, se adottato all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo, assume carattere definitivo. In caso contrario, sulle proposte di modifica decide l'Assemblea (art. 55, comma 3). Per l'organizzazione della discussione degli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza può determinare il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo e stabilire la data per la votazione finale (art. 55, comma 5).

La Commissione Parlamentare

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La Commissione Parlamentare è un organo collegiale del Parlamento della Repubblica Italiana, previsto dall'articolo 72 della Costituzione, al quale vengono assegnati i disegni di legge prima che essi vengano discussi in sede parlamentare.

Come stabilisce il terzo comma dell'art 72 della Costituzione, la composizione dei membri delle commissioni deve rispettare le proporzioni tra i vari gruppi parlamentar].

Il funzionamento delle commissioni parlamentari permanenti presso il Senato della Repubblica è disciplinato dal capo VI del Regolamento (dagli articoli 21 al 51), quello delle commissioni presso la Camera dei Deputati è determinato dal capo V del regolamento della Camera (dall'art 19 all'art 22.

La commissione esamina il progetto di legge in diverse sedi: referente, redigente, sede legislativa (o deliberante) e consultiva (quando è espresso il proprio parere ma il disegno di legge è affidato ad un'altra commissione).

Il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

I Procedimenti

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La Commissione in Sede Referente

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È la procedura ordinaria: le commissioni discutono il disegno di legge nel suo complesso e articolo per articolo. La relazione della commissione è unica qualora i membri della commissione abbiano maturato un accordo unanime sul testo, sono, invece, plurime quando, accanto ad una posizione maggioritaria, siano emerse diverse posizioni minoritarie.

La commissione in sede referente ha quindi il compito di preparare i documenti che poi saranno trasmessi in assemblea per il voto che si svolge prima sui caratteri generali della proposta, poi sui singoli articoli (che possono essere emendati, soppressi o sostituiti) ed infine sull'intero testo.

I tempi che scandiscono la procedura normale, previste dai regolamenti parlamentari, possono essere abbreviate quando, su richiesta del proponente, del governo, del presidente di commissione, venga dichiarata l'urgenza della proposta di legge in esame.

In ogni caso, secondo quanto prevede l'art 72 costituzione ultimo comma, le camere sono vincolate ad adottare tale procedura per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

La Commissione in Sede Legislativa o Deliberante

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Il procedimento in sede legislativa è di tipo decentrato: si svolge all'interno della commissione competente, escludendo del tutto l'intervento dell'Assemblea, e svolgendo una vera e propria deliberazione. Per quanto riguarda l'assegnazione della proposta a tale commissione, nel Senato la decisione spetta al presidente e può essere revocata solo se almeno 5 senatori appartenenti alla commissione ne facciano richiesta; alla Camera, invece, la decisione del presidente vale solo come proposta, che viene accolta nel momento in cui nessun deputato chiede di sottoporla al voto dell'assemblea.

Oltre ai limiti stabiliti per materia (riserva di legge), ci sono limiti procedurali: il Governo o un decimo dei componenti di ciascuna Camera o un quinto della stessa commissione, possono infatti esercitare la "Richiesta di rimessione all'Assemblea", determinando un passaggio di sede da legislativo a referente e coinvolgendo l'Assemblea.

Per le sue caratteristiche, la sede legislativa rappresenta una via molto discutibile, e sarebbe da evitare, sia per una questione di democraticità (vengono attribuiti a una frazione dell'assemblea i poteri del plenum), sia per una questione di qualità della normazione, poiché non tutti gli interessi potrebbero esservi rappresentati, con il rischio, dunque, di una decisione confliggente con l'interesse generale.

Si tratta di una via ormai molto raramente utilizzata, perché, con l'avvento del bipolarismo, l'opposizione di turno impedisce regolarmente di ricorrervi.

La Commissione in Sede Redigente

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Il procedimento in sede redigente è un ibrido previsto indirettamente dall'articolo 72 della Costituzione, dove la commissione delibera sul testo articolo per articolo, mentre l'Assemblea soltanto per votazione finale. Per quanto vi sia una votazione finale da parte del plenum dell'assemblea, si considera questo tipo di procedimento affine a quello in sede legislativa o deliberante, e dunque assoggettato agli stessi poteri di richiamo previsti per quest'ultima. Alla commissione vengono fatte confluire più proposte di legge che questa valuterà e poi con queste la commissione formerà un'unica proposta di legge la quale sarà poi posta al giudizio della camera stessa.

La Commissione in Sede Consultiva

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La commissione in sede consultiva svolge un lavoro parallelo, esprimendo un parere su un disegno di legge affidato ad un'altra commissione perché competente, ma che presenta alcuni aspetti che riguardano altre commissioni.

I pareri che questo tipo di commissione può esprimere, si dividono in obbligatori, facoltativi e vincolanti. Sono obbligatori quelli che il Presidente dell'Assemblea deve prevedere, in base a regolamenti parlamentari, all'atto di assegnazione; i pareri facoltativi sono richiesti dalla commissione competente nel merito o dal Presidente a quella consultiva; i pareri vincolanti devono essere osservati dalle commissioni in sede referente e legislativa, che può comunque arenare il progetto di legge o rimettere all'Assemblea non attendendoli.

I pareri vanno espressi in certi limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari, che possono comunque essere derogati dalla commissione di merito; se entro il limite non viene espresso il parere, la commissione di merito può procedere.

Le Commissioni Permanenti

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Le Commissioni Permanenti alla Camera dei Deputati

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Nella XVII legislatura sono istituite, presso la Camera dei deputati, le seguenti commissioni permanenti:

  1. Affari costituzionali, Presidenza del consiglio e interni
  2. Giustizia
  3. Affari esteri e comunitari
  4. Difesa
  5. Bilancio, tesoro e programmazione
  6. Finanze
  7. Cultura, scienza e istruzione
  8. Ambiente, territorio e lavori pubblici
  9. Trasporti, poste e telecomunicazioni
  10. Attività produttive, commercio e turismo
  11. Lavoro pubblico e privato
  12. Affari sociali
  13. Agricoltura
  14. Politiche dell'Unione europea

Le Commissioni Permanenti al Senato

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Presso il Senato italiano sono attive le seguenti commissioni permanenti:

  1. Affari costituzionali
  2. Giustizia
  3. Affari esteri, emigrazione
  4. Difesa
  5. Bilancio
  6. Finanze e tesoro
  7. Istruzione pubblica, beni culturali
  8. Lavori pubblici, comunicazioni
  9. Agricoltura e produzione agroalimentare
  10. Industria, commercio, turismo
  11. Lavoro, previdenza sociale
  12. Igiene e sanità
  13. Territorio, ambiente, beni ambientali
  14. Politiche dell'Unione europea

Le Commissioni Bicamerali

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Sono Commissioni Parlamentari previste dalla legge e composte da Senatori e da Deputati, nel rispetto del principio di proporzionalità; se previsto dalla legge, vi deve essere assicurata anche la rappresentanza di tutti i gruppi.

Nella storia della Repubblica Italiana sono state anche costituite Commissioni parlamentari per le riforme costituzionali nel 1983, 1993 e 1997. Il Senato della Repubblica, l'11 luglio 2013, ha approvato, in sede di prima deliberazione, un disegno di legge costituzionale, d'iniziativa del Governo sul tema Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali. Il disegno di legge era giunto all'esame della Camera per la quarta e definitiva lettura, quando è stato annunciato che non si sarebbe continuato con l'esame del disegno di legge.

Le Giunte Parlamentari

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Le Giunte Parlamentari sono degli organi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che svolgono dei compiti volti a garantire il corretto funzionamento della Camera e l'autonomia del Parlamento rispetto agli altri poteri.

Esistono tre giunte parlamentari alla Camera e altre tre al Senato.

Le Funzioni di Garanzia

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A differenza delle commissioni parlamentari le giunte non si occupano di attività legislativa né di attività di indirizzo e controllo sul Governo, svolgono infatti un ruolo di consulenza tecnico-giuridica. I componenti delle giunte sono nominati dai presidenti delle Camere. Il criterio fondamentale con cui vengono scelti i componenti non è tanto quello della proporzionalità rispetto ai gruppi, ma della rappresentatività, oltre che quello della competenza.

Il ruolo di garanzia proprio delle Giunte, teorizzato in epoca di vigenza del sistema proporzionale, è stato definito "la prima frontiera del nuovo universo maggioritario" dopo l'entrata in vigore del Porcellum..

Le Giunte della Camera dei Deputati

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La Giunta delle Elezioni

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È l'organo che ha il compito della verifica dei poteri, cioè di verificare la regolarità della elezione di ogni deputato (ex art. 17 reg. Cam.), sia per quanto riguarda i voti ottenuti dal candidato, che in merito ad eventuali motivi di ineleggibilità o incompatibilità con il mandato parlamentare. È formata da 30 deputati, scelti tra candidati la cui elezione risulta particolarmente sicura, per esempio, a fronte di una grande quantità di preferenze (prima del 2005) da cui sono stati indicati.

Per controllare la legittimità delle elezioni, visto che si tratta dell'unico organo autorizzato a farlo, ai sensi del principio di autonomia degli organi costituzionali, la Giunta può esaminare i verbali dei seggi elettorali e, se necessario, anche le singole schede votate dagli elettori. In questi casi la Giunta riferisce all'Assemblea, che poi decide. L'aula si esprimerà a maggioranza assoluta, senza possibilità di ricorso da parte del parlamentare eventualmente destituito. In molti suoi tratti le operazioni della giunta per le elezioni rassomigliano ad un vero procedimento, tanto che il parlamentare la cui elezione viene verificata, ha la possibilità di difendersi tramite un proprio legale.

La Giunta per le Autorizzazioni

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La Giunta per le Autorizzazioni a Procedere (anche se le autorizzazioni a procedere sono state di fatto eliminate nell'ordinamento in relazione alle sentenze di condanna a partire dalla l.cost. 3/1993) è formata, alla Camera, da 21 deputati, che si occupano di valutare la legittimità della richiesta di arresto, o altra limitazione della libertà personale (perquisizione personale, o domiciliare, o ispezione, etc.).

Fino alle sentenze storiche della Corte Costituzionale sent. n. 10-11/2000, con cui la furono annullate 2 delibere della Camera che affermavano l'insindacabilità di dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi, la "copertura" dell'operato dei parlamentari era piena; dal 2000, invece, il sindacato della Corte impedisce che tale strumento sia indiscriminatamente utilizzato dai parlamentari per non rispondere delle proprie responsabilità.

La Giunta per il Regolamento

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La giunta per il regolamento alla camera è costituita da 11 deputati, a cui si aggiunge il Presidente della camera, che rappresenta la viva vox dei regolamenti parlamentari. La più importante funzione che svolge questa giunta è quella di consulenza, specie riguardo ad eventuali modifiche del regolamento, o circa eventuali interpretazioni da seguire.

Le Giunte del Senato della Repubblica

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La Giunta per le Elezioni e le Immunità Parlamentari

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È un organo che assimila, ex art. 19 reg. Sen., le funzioni della giunta per le autorizzazioni a procedere, e quella per le elezioni, già esaminate per la camera dei deputati. È formata da 23 senatori, anch'essi nominati secondo il principio della rappresentatività, e della competenza.

La Giunta per il Regolamento

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La giunta per il regolamento al Senato è formata da 14 senatori più il presidente del Senato della Repubblica. Svolge funzioni analoghe alla giunta per il regolamento della camera.

La Commissione per la Biblioteca e per l'Archivio Storico

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Tra le giunte parlamentari è quella meno rilevante dal punto di vista pratico, tanto che alcuni autori la omettono dall'elencazione delle giunte presso il Senato. Il suo compito è quello di curare l'archivio e la Biblioteca del Senato, dedicata a Giovanni Spadolini.

La Commissione Contenziosa

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La Commissione Contenziosa decide:

  • a) sui ricorsi presentati dai dipendenti del Parlamento, in servizio o in quiescenza, contro gli atti e i provvedimenti dell'Amministrazione, nonché sui ricorsi contro le procedure di reclutamento del personale;
  • b) sui ricorsi ricorsi presentati avverso gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dal Parlamento, non concernenti l'ambito sub a).

Il ricorso è ammesso per la tutela di diritti ed interessi legittimi e solo per motivi di legittimità.

La Commissione è nominata all'inizio di ogni legislatura con decreto del Presidente del Parlamento ed è composta di tre parlamentari, nonché:

  • per l'ambito di cui alla lettera a), di un Consigliere parlamentare ed un dipendente scelto dal Presidente del Parlamento su una terna eletta da tutti i dipendenti di ruolo;
  • per l'ambito di cui alla lettera b), di due membri, nominati anch'essi dal Presidente del Parlamento, scelti tra magistrati a riposo delle supreme magistrature ordinaria e amministrative, professori ordinari di università in materie giuridiche, anche a riposo, e avvocati dopo venti anni d'esercizio.

I tre senatori sono nominati dal Presidente del Parlamento tra i parlamentari in carica esperti in materie giuridiche, amministrative e del lavoro, che abbiano uno dei seguenti requisiti:

  • magistrato, anche a riposo, delle magistrature ordinaria e amministrative;
  • professore ordinario o associato d'università in materie giuridiche, anche a riposo;
  • avvocato dello Stato, anche a riposo;
  • avvocato del libero foro.

La Commissione in composizione comprensiva di tutti i sette membri elegge il Presidente ed il Vice Presidente, scegliendoli fra i parlamentari.

Insieme ai membri effettivi sono nominati membri supplenti, prescelti con le medesime modalità dei titolari.

I componenti durano in carica tutta la legislatura; essi non sono immediatamente confermabili salvo i componenti supplenti che non siano stati mai chiamati a prendere parte - nella legislatura cessata - alle riunioni del Consiglio. L'incarico è incompatibile con quello di membro del Consiglio di Presidenza, del Consiglio di garanzia e del Consiglio di disciplina.

Il Consiglio di Garanzia

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Il Consiglio di Garanzia decide sui ricorsi presentati contro le decisioni della Commissione contenziosa.

È composto di cinque senatori nominati all'inizio di ogni legislatura dal Presidente del Parlamento, sentito il Consiglio di Presidenza. Essi sono prescelti tra i parlamentari in carica esperti in materie giuridiche, amministrative e del lavoro, che abbiano uno dei seguenti requisiti:

  • magistrato, anche a riposo, delle magistrature ordinaria e amministrative;
  • professore ordinario o associato d'università in materie giuridiche, anche a riposo;
  • avvocato dello Stato, anche a riposo;
  • avvocato del libero foro.

I componenti, tra i quali vengono eletti il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Garanzia, durano in carica tutta la legislatura; essi non sono immediatamente confermabili salvo i componenti supplenti che non siano stati mai chiamati a prendere parte - nella legislatura cessata - alle riunioni del Consiglio. L'incarico è incompatibile con quello di membro del Consiglio di Presidenza, della Commissione contenziosa e del Consiglio di disciplina.

Congiuntamente ai membri effettivi sono nominati, con eguale procedura, cinque membri supplenti anch'essi scelti con i medesimi requisiti.