Fonti di produzione del diritto pubblico romano
Le fonti del diritto
modificaLe origini della civiltà giurdica romana risalgono alla metà dell'Ottavo (VIII secolo a.C.), epoca in cui ebbe inizio la formazione della società romana. Da allora, essa mantenne inalterate alcune caratteristiche inconfondibili, tant'è vero che i primi quattro secoli della storia romana si conoscono come civiltà quiritaria.
La struttura dello ius Quiritium nella società monarchica era di composizione abbastanza semplice; vi appartenevano:
- la disciplina del fatum, rappresentato da una serie di norme di carattere religioso contenenti divieti (nefas est) o attività permesse (fas est);
- la disciplina dello ius quiritium vero e proprio, cioè un complesso normativo derivante dai mores maiorum comuni alle gentes;
- i foedera, una sorta di patti internazionali, ossia frutto di accordi tra i patres gentium allo scopo di regolare questioni di convivenza sul territorio.
Le cariche istituzionali governative di questo periodo erano:
- il rex (carica istituzionale monocrativa e vitalizia, anche a carattere religioso, essendo compito del rex assicurare la pax deorum e agire secondo gli auspici degli dei. Dopo l'elezione del rex, si procedeva ad una delibera molto importante, la lex curiata de imperio, avente lo scopo di conferire al rex il cd. imperium, cioè il comando militare dell'esercito. Il rex, in qualità di magister populi, governava la vita nella civitas, attraverso una modesta attività normativa (leges regiae), avvalendosi di alcuni funzionari (i centuriones, i tribunus celerum e i tribunum militum). La potestas del rex comprendeva anche poteri di polizia e di ordine interno, svolti dai lictores. Altra importante funzione pubblica era quella giurisdizionale, esercitata dal rex mediante intervento nelle liti private per affermare l'autorità dello ius vigente.
- i comitia curiata (assemblea popolare dei cittadini romani, composta da 30 persone appartenenti scelte tra i patres gentium, i patres familiarum, i clientes ed i plebei. Tale assemblea deliberava sull'approvazione del rex e sulla lex curiata de imperio, ma svolgeva anche una funzione legislativa mediante il voto delle leges proposte dal rex);
- il senatus (inizialmente composto solo dai patres gentium, vi fecero parte poi anche i patres familiarum; tale assemblea procedeva alla scelta del nuovo rex ed alla nomina dell'interrex ed emetteva pareri su argomenti di vita pubblica).
Con il rovesciamento della monarchia nel V secolo circa, la figura del rex fu sostituita da due consules, nella speranza che la collegialità (consul è colui che si consulta, proprio perché aveva bisogno dell'accordo con il collega per prendere decisioni) esprimesse un sostanziale cambiamento costituzionale.
Nel periodo repubblicano, che va dal 510 a.C. fino al 30 a.C., il popolo poteva esprimere la propria volontà (tramite i comitia curiata, i comitia tributa ed i comitia centuriata) sia per eleggere i rappresentanti del potere esecutivo, sia per approvare le leggi dello Stato, sia per giudicare di alcuni reati.
Al Senato si poteva accedere dopo aver ricoperto una carica pubblica (e le cariche pubbliche erano tutte elettive); si trattava dunque di un metodo elettivo indiretto.
A differenza che nel periodo monarchico, le cariche pubbliche erano a tempo determinato (solo i senatori avevano una carica vitalizia) e inoltre non potevano concentrarsi in un solo individuo (vi erano 2 consoli, 6 pretori, 8 questori, ecc.).