Editto
Un Editto è un pronunziamento avente valore di legge emanato da chi possiede l'autorità detta appunto Ius Edicendi. Il termine deriva dal latino edictum, a sua volta composto dei termini e-dicere, "dire fuori", nel senso di "pronunziare" in discorso.
Nell'Antica Roma l'editto aveva originariamente forma di ordinanza emanata dai magistrati maggiori e avente efficacia limitatamente alla durata in carica dell'autorità che lo aveva emesso. Particolarmente importante risultava in questo senso nel diritto romano l'editto pretorio, emanato dal pretore nel momento del proprio insediamento per definire le modalità d'applicazione del diritto. Tale editto venne poi consolidandosi in una forma stabile ripetuta da ogni pretore, che prese nome di edictuum perpetuum ("editto perpetuo") poi diventato editto tralatizio (tutti si dovevano uniformare a un solo editto standard).
In seguito l'editto divenne una prerogativa dell'imperatore, che lo utilizzava per emanare in forma solenne una costituzione imperiale, il cui valore si estese anche oltre il termine del regno del singolo imperatore.
Un esempio di editto imperiale romano può essere rappresentato dal testo dell'Editto di Tessalonica:
(LA)
«IMPPP. GR(ATI)IANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THE(O)D(OSIUS) AAA. EDICTUM AD POPULUM VRB(IS) CONSTANTINOP(OLITANAE). |
(IT)
«IMPERATORI Graziano, VALENTINIANO E TEODOSIO AUGUSTI. EDITTO AL POPOLO DELLA CITTÀ DI COSTANTINOPOLI. |
(Codice Teodosiano, xvi.1.2) |