Lo scioglimento del matrimonio e il divorzio

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Ogni Matrimonio cessa con la Morte dei Coniugi ex art. 149 c.c.. Lo Scioglimento del Matrimonio è ben diverso dall'Annullamento. Tutti i Matrimoni si sciolgono mentre è raro l'Annullamento per vizio nella formazione del vincolo è rara eccezione. Lo Scioglimento opera ex nunc cioè restano in vita tutti gli effetti del matrimonio restano validi fino alla cessazione del rapporto mentre l'Annullamento ha efficacia ex tunc come riconoscimento che mancavano i requisiti per un valido matrimonio.

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Lo scioglimento del matrimonio e il divorzio
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Il Divorzio

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Il Divorzio è l'altra causa, oltre la morte, che determina lo scioglimento del matrimonio civile che ne determina la cessazione degli effetti civili.

Il Divorzio è stato introdotto nell'ordinamento italiano nel dicembre del 1970 con la legge n. 898. Nello stesso anno il Parlamento approvava le norme che istituivano il referendum con la legge n.352 del 1970. Gli antidivorzisti, cogliendo l'occasione, si organizzarono per abrogare la legge attraverso il ricorso al referendum. Gli italiani furono chiamati il 12 maggio 1974 a decidere se abrogare la legge Fortuna-Baslini, la predetta legge n.898/1970: parteciparono al voto l'87,7% degli aventi diritto, votarono no il 59,3%, mentre i sì furono il 40,7% .

Successivamente, la normativa fu modificata varie volte dalle leggi 436/1978 e 74/1987. In particolare, con quest'ultima si ridussero i tempi necessari per giungere alla sentenza definitiva di divorzio e si diede al giudice la facoltà di pronunciare una sentenza parziale che dichiarasse in tempi brevissimi lo scioglimento definitivo del vincolo ovvero il divorzio, separatamente dalla discussione sulle ulteriori condizioni accessorie dello scioglimento ovvero sulle questioni economiche, l'affidamento dei figli e altro. In tale modo si volle evitare che vi fossero cause instaurate al solo fine di procrastinare lo scioglimento del vincolo matrimoniale.

Condizioni per Ottenere il Divorzio

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L'art. 1 della Legge n. 898/1970 afferma che «il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio [...] quando [...] accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita».

Il Tribunale prima di dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale (se si tratta di matrimonio solo civile) o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (se si tratta di matrimonio concordatario), dovrà accertare l'esistenza di due condizioni:

  • La prima, di natura soggettiva, è costituita dalla fine:
    • della comunione materiale tra i coniugi, costituita dalla stabile convivenza, da un'organizzazione domestica comune, dal reciproco aiuto personale e dalla presenza di rapporti sessuali.
    • della comunione spirituale consistente nell'affetto reciproco, nell'ascolto, nell'aiuto e nel sostegno psicologico reciproci, nella comprensione e nella condivisione dei problemi, su cui si fonda l'affectio coniugalis che li lega in una vera comunanza di vita e di spirito.
  • La seconda, di natura oggettiva, costituita dall'esistenza di una delle cause tassativamente previste dalla legge (art.3 Legge 898/1970):
    • che sia stata omologata la separazione consensuale oppure sia stata pronunciata, con sentenza definitiva, la separazione giudiziale e siano trascorsi almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi in caso di separazione consensuale (in caso di separazione consensuale senza procedura giudiziaria, il termine di sei mesi decorre dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile);
    • che uno dei coniugi sia stato condannato all'ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare gravità;
    • che uno dei coniugi, cittadino straniero, abbia ottenuto nel suo paese l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio ovvero abbia contratto nuovo matrimonio;
    • che il matrimonio non sia stato consumato, ecc..

Il divorzio è ammesso sia per il matrimonio civile che per quello concordatario: in quest'ultimo caso, però, il Tribunale può pronunciare solo la cessazione degli effetti civili (non lo scioglimento), in quanto quelli religiosi possono venire meno soltanto con la dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio, che può essere pronunciato solo dall'Autorità ecclesiastica.

La grande maggioranza dei procedimenti di divorzio si basa sulla separazione personale dei coniugi protratta per un anno in caso di separazione giudiziale, per sei mesi in caso di separazione consensuale. Per il divorzio su domanda congiunta e per la separazione consensuale, dal 2014 non è più necessario rivolgersi al tribunale, ma per i coniugi senza figli minori o incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti può avvenire con dichiarazione condivisa e congiunta al sindaco quale ufficiale di stato civile, con assistenza facoltativa di un avvocato. I coniugi con figli che hanno i predetti problemi possono divorziare attraverso una negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, senza rivolgersi al tribunale.

Effetti del Divorzio

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Quando si parla di divorzio si parla sia di scioglimento del vincolo matrimoniale sia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

Poiché la distinzione tra le due fattispecie non è intuitiva, è opportuno chiarire in che cosa questa consista. Premesso che nell'ordinamento italiano esistono due forme di matrimonio, quello civile e quello concordatario, si parla:

  • di Scioglimento del Vincolo Matrimoniale, quando il divorzio interviene in relazione al matrimonio civile, cioè quello che è stato celebrato soltanto davanti all'ufficiale dello stato civile;
  • di Cessazione degli Effetti Civili del Matrimonio, quando il divorzio interviene in relazione al matrimonio concordatario (ovvero al matrimonio celebrato in Chiesa e trascritto nei registri dello stato civile, quindi, con effetti sia civili sia religiosi).

La sentenza di divorzio produce i seguenti Effetti Personali:

  • il mutamento dello stato civile dei coniugi, che permette ad entrambi di contrarre nuove nozze;
  • la perdita del cognome del marito da parte della moglie, salvo che la stessa sia autorizzata dal giudice a continuare ad utilizzarlo.

La sentenza di divorzio ha i seguenti Effetti Patrimoniali:

  • l'eventuale corresponsione di un assegno divorzile periodico per il mantenimento del coniuge che sia privo di redditi adeguati e si trovi nell'oggettiva impossibilità di procurarseli.

È possibile che esso sia sostituito da un assegno in un'unica soluzione, se le parti si accordano in tal senso;

  • la perdita dei diritti successori;
  • il diritto alla pensione di reversibilità, ma solo se titolare dell'assegno divorzile;
  • il diritto ad una parte dell'indennità di fine rapporto, se maturata prima della sentenza di divorzio.

In base alla legge, l'assegno di mantenimento al coniuge cui non sia addebitabile la separazione è condizionato alla mancanza di adeguati redditi propri (art. 156 primo comma cod. civ.) e la sua quantificazione è determinata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato (secondo comma). Condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato. Benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita ed anche il diretto godimento di beni, il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo “standard” di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.

L'Affidamento dei Figli nel Divorzio

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Un punto particolare e delicato del Divorzio e della situazione successiva è riguardo ai figli. La legge n. 54/2006 ha introdotto la regola dell'affido condiviso in forma della quale i figli verranno affidati ad entrambi i genitori, salvo che il tribunale non reputi tale scelta contraria all'interesse del minore nel cui caso ci sarà ancora una affidamento esclusivo o separato ad uno dei due genitori. E' stato anche stabilito che il godimento della casa familiare andrà attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Il godimento però si perderà nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare nella casa o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. L'assegnazione immobiliare deve essere trascritta per essere opponibile ai terzi. Per quanto riguarda infine la potestà il nuovo art. 155 c.c. prevede che sia esercitata da entrambi i genitori.

Il Matrimonio Non Consumato

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Il Matrimonio Cattolico può essere sciolto con dispensa pontificia perché Rato ma Non Consumato cioè al consenso non sia succeduta una consumazione fisica dell'unione. La Corte Costituzionale con sentenza n. 18/1982 ha stabilito che però tale atto non ha efficacia civile. Pertanto l'inconsumazione è riconosciuta dalla legge italiana solo come una delle cause di divorzio (art. 3, lett. f, legge n. 898/1970).